Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2264 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27841/2008 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 132, presso il suo studio rappresentato e difeso da se

medesimo, unitamente all’avvocato SANSONI MAURIZIO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE SPA, COMUNE di ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 196 81/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 24.4.08, depositata il 12/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. – Con ricorso, ex art. 287 c.p.c., e segg. e art. 391 bis c.p.c., F.C. chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 19681/08 in data 17.7.2008, emessa dalla terza sezione civile della Corte di cassazione, così formulato: “La Corte accoglie il ricorso principale e, decidendo nel merito, liquida in complessivi Euro 8304,37 (in sostituzione della liquidazione operata dalla Corte di appello) il compenso totale del difensore avv. F.C., condannando in solido i controricorrenti al pagamento del predetto compenso in favore dell’antistatario avv. F.. Rigetta i ricorsi incidentali e condanna in solido i resistenti/ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese generali”.

Il ricorrente assume che il dispositivo della sentenza in esame, nell’indicazione delle spese giudiziali e delle spese generali come liquidate, sia frutto di evidente errore materiale, posto che sì trattava di controversia il cui valore era di Euro 584.259,00 e che i ricorsi incidentali, proposti dal Comune di Roma e dall’ANAS spa, erano stati rigettati; con la conseguenza che, tenuto conto dei minimi tariffari, era evidente che l’indicazione di Euro 800,00 doveva intendersi Euro 8.000,00, mentre quella relativa alle spese generali era consequenzialmente Euro 800,00 e non Euro 100,00.

Il ricorso è fondato.

La Corte, nell’accogliere il ricorso proposto – il cui oggetto era un risarcimento danni da incidente stradale – in materia di spese del giudizio di appello in favore dell’antistatario avv. F., dai ricorrenti principali e nel rigettare i ricorsi incidentali proposti dall’ANAS spa e dal Comune di Roma – in ordine ai quali i ricorrenti principali si erano costituiti con controricorso -, nella parte motiva della sentenza ha riconosciuto che la disciplina delle spese – ovviamente basate sul principio della soccombenza – sarebbe seguita come da dispositivo.

Poichè il valore della causa era di Euro 584.259,00, è di tutta evidenza che l’indicazione, contenuta nel dispositivo della sentenza, di Euro 800,00, quali spese giudiziali, e di Euro 100,00 quali spese generali, sia frutto di errore emendabile mediante la procedura della correzione degli errori materiali.

Trattasi all’evidenza, di somme di gran lunga al di sotto dei minimi tariffari previsti in relazione al valore della controversia.

Tenuto conto di tale valore, indicato in Euro 584.259,00 (importo riconosciuto come dovuto, a titolo di risarcimento del danno, nella sentenza impugnata, confermativa sul punto di quella di primo grado) il giudizio di legittimità rientrava nello scaglione di valore Euro 516.456,91 – Euro 1.549.370,70.

Ne consegue che i minimi tariffari, in relazione a tale valore, con riguardo ai ricorsi incidentali promossi, era il seguente: studio controversia Euro 2.040,99; Consultazioni cliente Euro 1.025,00;

Redazione ricorso Euro 2.040,00; Discussione pubblica udienza Euro 2.040,00.

Il totale è Euro 7.145,00.

La Corte, nel liquidare le spese, ha, quindi, ritenuto di applicare i minimi tariffari, individuati nella somma di Euro 8000,00, ma, così determinando le spese, è incorsa nell’errore materiale di indicare la somma in Euro 800,00, anzichè, correttamente, in quella di Euro 8.000,00, in essa ricompresa la somma di Euro 800,00, anzichè Euro 100,00, liquidata a titolo di spese generali.

Il dispositivo della sentenza deve, quindi, leggersi ed intendersi come segue: “La Corte accoglie il ricorso principale e, decidendo nel merito, liquida in complessivi Euro 8304,37 (in sostituzione della liquidazione operata dalla Corte di appello) il compenso totale del difensore avv. F.C., condannando in solido i controricorrenti al pagamento del predetto compenso in favore dell’antistatario avv. F.. Rigetta i ricorsi incidentali e condanna in solido i resistenti/ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 8000,00, di cui Euro 800,00 per spese generali”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto ed il dispositivo della sentenza di R.G. 19681/2008, emessa dalla Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, deve leggersi ed intendersi come segue:

“La Corte accoglie il ricorso principale e, decidendo nel merito, liquida in complessivi Euro 8304,37 (in sostituzione della liquidazione operata dalla Corte di appello) il compenso totale del difensore avv. F.C., condannando in solido i controricorrenti al pagamento del predetto compenso in favore dell’antistatario avv. F.. Rigetta i ricorsi incidentali e condanna in solido i resistenti/ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 8000,00, di cui Euro 800,00 per spese generali”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara che il dispositivo della sentenza di R.G. 19681/2008 emessa dalla Sezione Terza Civile della Corte di cassazione deve leggersi ed intendersi come segue: “La Corte accoglie il ricorso principale e, decidendo nel merito, liquida in complessivi Euro 8304,37 (in sostituzione della liquidazione operata dalla Corte di appello) il compenso totale del difensore avv. F.C., condannando in solido i controricorrenti al pagamento del predetto compenso in favore dell’antistatario avv. F.. Rigetta i ricorsi incidentali e condanna in solido i resistenti/ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 80 00, di cui Euro 800,00 per spese generali”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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