Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22638 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. III, 19/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 19/10/2020), n.22638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27648/2019 proposto da:

D.C., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Federico Lera;

– ricorrente ammesso al gratuito patrocinio –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 411/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, D.C., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, resa pubblica in data 8 marzo 2019, che ne rigettava l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di L’Aquila, che, a sua volta, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, rigettava la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

1.1. – A sostegno dell’istanza il richiedente aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo Paese per trovare rifugio in una diversa situazione di stabilità, lontano dai fattori causativi della sua patologia psichiatrica e derivanti dalla sofferenza patita dalla madre per le lesioni riportate a seguito di un incidente.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che la vicenda personale del richiedente asilo non integrava alcuna condizione di vulnerabilità giustificativa del riconoscimento della protezione umanitaria su cui unicamente si incentrava l’appello, poichè, per un verso, il narrato del richiedente era inverosimile, per altro verso, non emergeva, dalle allegate certificazioni sanitarie, un’apprezzabile patologia psichiatrica, oltre alla mancata documentazione circa l’incompatibilità della pretesa patologia con il rimpatrio in Senegal e il percorso terapeutico seguito per porvi rimedio.

3. – Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con l’unico mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver la Corte territoriale negato il riconoscimento della protezione umanitaria, senza attivare la necessaria “cooperazione” in relazione all’accertamento della reale condizione di salute del richiedente, soprattutto se in condizione di difficoltà e debolezza, altresì non avendo considerato i trattamenti disumani a cui verrebbe sottoposto nel caso di rimpatrio in ragione della cultura africana rispetto alla situazione delle persone affette da malattia mentale.

2. – Il motivo è inammissibile, giacchè il ricorrente non censura, in modo specifico e congruente, le ragioni giustificative della sentenza impugnata, prospettando, altresì, una rivalutazione dell’accertamento di fatto esclusivamente rimesso al giudice del merito e non sindacabile in questa sede, se non ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non affatto invocato.

Invero, la Corte territoriale fonda il diniego della protezione umanitaria per mancanza di una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio su due distinte rationes decidendi: i) l’inverosimiglianza del narrato del rifugiato (ratio non affatto censurata in tale sede); li) l’esclusione (in base ad accertamenti medici) della sussistenza di una patologia psichiatrica integrativa della condizione di vulnerabilità per lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost..

Non concludenti si palesano i profili di censura sulla mancata cooperazione istruttoria del giudice di merito, poichè tale potere è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine: mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel Paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacola al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo, a tal riguardo, soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 14006/2018; Cass. n. 13858/2018; Cass. n. 3016/2019).

Peraltro, il ricorrente non dà alcuna contezza di aver allegato nel giudizio di merito le fonti da cui trae, nel ricorso, la (comunque generica) ricognizione della cultura africana nei confronti della malattia psichiatrica.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del Ministero dell’interno, in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto, non dovuto: il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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