Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22638 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 10/09/2019), n.22638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25911-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO ESPOSITO;

(ammesso p.s.s. delibera 27 settembre 2018 ord. Avvocati Milano);

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di MILANO;

– intimato –

avverso il decreto N. 3836/18 R.G. 52520/2017 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 3836/2018, pubblicato il 19 luglio 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dall’istante; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso il ricorrente – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè la mancanza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – si duole del fatto che il Tribunale non abbia inteso riconoscere al medesimo la protezione sussidiaria, nè quella umanitaria, sebbene ricorressero i relativi presupposti;

Ritenuto che:

a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, vada rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisca apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064);

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate – la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione del Mali (Sikasso) dalla quale proviene il ricorrente, laddove il mezzo, oltre che generico, ripropone questioni di merito già esaminate dal Tribunale, che ha proceduto anche all’audizione personale del richiedente;

Ritenuto che:

ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (Cass., 19/02/2019, n. 4890) – è evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Rilevato che:

nel caso di specie, la narrazione dei fatti che avevano indotto lo straniero ad abbandonare il proprio Paese si è rivelata – e la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass., 05/02/2019, n. 3340) – del tutto inidonea a fondare una domanda di protezione internazionale, anche nella forma del permesso umanitario di soggiorno, avendo il Tribunale accertato, non soltanto la mancanza di palesi violazioni dei diritti umani nella zona di provenienza del ricorrente, ma altresì che la scelta di far lasciare gli studi all’istante, operata dal padre, e lo svolgimento di un’attività lavorativa come pastore non integravano alcun presupposto per attivare la protezione richiesta; il giudice di merito ha accertato, inoltre, procedendo in tal modo ad una comparazione tra la situazione del ricorrente nel Paese di accoglienza e quella del paese di origine, che l’istante non ha allegato alcuna specifica situazione di vulnerabilità, o ragioni che possano far ritenere un’effettiva disparità tra la vita condotta in Italia e quella condotta nel suo Paese di origine;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;

essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 09 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA