Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22638 del 10/08/2021
Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22638
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16787/2020 proposto da:
I.M., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coseano,
giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed
elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo
studio dell’avv. Farina Maria Rosaria;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il
19/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
CONSIDERATO
che:
il tribunale di Trieste ha respinto il ricorso di I.M., (OMISSIS), contro il provvedimento che ne aveva disposto il trasferimento in Germania (dove il predetto aveva presentato domanda di protezione internazionale) in esito a una richiesta di ripresa in carico presentata dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 18 Reg. UE 604/2013, accettata da quello Stato; avverso il decreto del tribunale, depositato il 19 marzo 2020 e asseritamente il 20 marzo è ora proposto ricorso per cassazione in unico motivo;
il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U n. 15177-21);
tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;
il ricorso è quindi inammissibile;
le spese processuali possono essere interamente compensate tenuto conto del sopravvenuto l’intervento delle Sezioni unite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 maggio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021