Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22637 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. III, 19/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 19/10/2020), n.22637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27622/2019 proposto da:

I.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Asiago, 9,

presso lo studio dell’avvocato Spighetti Edoardo, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Guglielmo Silvana;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 238/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a cinque motivi, I.K., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, resa pubblica in data 11 febbraio 2019, che ne rigettava l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro, la quale, a sua volta, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, rigettava la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

1.1. – A sostegno dell’istanza il richiedente aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo Paese perchè temeva per la propria incolumità a seguito della morte del padre, rimasto ucciso dall’aggressione subita da altri abitanti del villaggio di (OMISSIS), che volevano appropriarsi dei materiali per la coltivazione che il medesimo genitore aveva avuto assegnati dall’organizzazione per la quale lavorava, denominata “(OMISSIS)”.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) l’audizione del richiedente asilo non era necessaria essendo stato posto nelle condizioni di riferire, innanzi alla Commissione territoriale competente, ogni circostanza utile e di esporre con chiarezza le ragioni del suo espatrio; b) non era credibile il narrato del richiedente asilo con conseguente esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); c) inoltre, il richiedente non aveva allegato le condizioni previste per il riconoscimento dalla norma da ultimo citata; d) non era fondata la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del decreto predetto, in quanto la Regione di provenienza (Kayes) era da considerarsi un territorio stabile ove, nonostante alcune situazioni di criticità, non si registravano situazioni di conflitti armati generalizzati; e) non era possibile riconoscere la reclamata protezione umanitaria, in assenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente, paventando egli solo “un rischio meramente ipotetico di essere ucciso”, senza neppure allegare la sussistenza di un’emergenza sanitaria o alimentare nel Mali, tale da non offrire “garanzia di vita qualora vi facesse ritorno”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, “che introduce” il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a) e c), artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32 UE, nonchè dell’art. 47 della Carta dei diritti UE, per aver la Corte territoriale, pur in assenza della videoregistrazione dinanzi alla Commissione territoriale e di una domanda palesemente infondata, omesso di procedere all’audizione del richiedente asilo, minando in tal modo i diritti di difesa garantiti dalle norme indicate in rubrica.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

Come questa Corte ha in più di un’occasione affermato (Cass. n. 17717/2018; Cass. n. 27182/2018; Cass. n. 32029/2018; Cass. n. 5973/2019), nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della registrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Ciò, tuttavia, non significa che si debba necessariamente dar corso in maniera automatica all’audizione del richiedente (in tal senso la stessa sentenza richiamata nel ricorso della Corte di Giustizia dell’U.E, 26 luglio 2017, Moussa Sacko, p. 49), in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”. La statuizione in merito alla mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza non si presta quindi a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme di cui si denuncia la violazione prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente, quand’anche la stessa sia del tutto inutile al fine del decidere.

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto non necessaria l’audizione del richiedente asilo, essendo stato posto nelle condizioni di riferire, innanzi alla Commissione territoriale competente, ogni circostanza utile e di esporre con chiarezza le ragioni del suo espatrio.

Il ricorrente, per contro, neppure dà contezza specifica su quali circostanze egli avrebbe potuto fornire elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti agli atti del giudizio di merito, veicolando, dunque, una doglianza affatto generica, come tale inammissibile, giacchè si risolve nella mera deduzione di un vizio processuale al quale non è ricollegata una concreta lesione del diritto di difesa.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, per aver la Corte d’appello ritenuto la zona del Kayes, regione del Mali da dove proveniva esso richiedente, priva di pericolo, senza indicare alcuna fonte del proprio convincimento.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e della correlativa nozione normativa di protezione sussidiaria che non richiede un timore personale e neppure che il rischio di danno dipenda da ragioni particolari; nonchè è dedotta la violazione dell’art. 15, lett. c), della dir. 2004/83/CE, in ordine alla nozione di conflitto armato interno. La Corte territoriale avrebbe mancato di indagare seriamente sulle condizioni del Mali e sulla possibilità di tutela per il richiedente, ciò che avrebbe mostrato la sussistenza, anche nella regione di Kayes, di continui attacchi terroristici ad opera di gruppi jihadisti.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), laddove la Corte d’appello, sempre in relazione protezione sussidiaria, ne ha escluso l’applicabilità, pur a fronte della evidente situazione di violenza indiscriminate e generalizzata sussistente in Mali, così come emergerebbe da fonti accreditate.

5. – Il secondo, terzo e quarto motivo – da scrutinarsi congiuntamente in quanto volti a censurare il diniego della richiesta protezione sussidiaria – sono inammissibili.

La Corte territoriale, dopo aver operato una ricostruzione dettagliata della situazione socio-politica del Mali, sulla base di fonti informative accreditare e debitamente specificate nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, ha evidenziato che le maggiori criticità si possono registrare solo in alcuni zone del Mali, ed in particolar modo in quelle del centro e del nord, tra le quali non figura la regione del Kayes.

Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, ha escluso la sussistenza, in caso di rimpatrio, di un grave danno derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ciò in armonia con il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306/2019).

In contrasto con la valutazione espressa dal giudice di appello, che non si è sottratto all’accertamento officioso della situazione del Paese di origine, il ricorrente contrappone una diversa valutazione, sollecitando questa Corte ad un inammissibile apprezzamento di merito, per giunta sulla base di alternative fonti di prova, anch’esse descriventi la situazione di sicurezza in Mali, che compendia senza neppur indicare di come e quando sarebbero stati sottoposte al contraddittorio nel giudizio.

6. – Con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’art. 2 Cost. e degli artt. 3 e 8 della CEDU, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto essere il Mali un Paese sicuro ed escluso che, in caso di rimpatrio, esso richiedente sarebbe esposto ad una situazione di estrema vulnerabilità.

6.1.- Il motivo è infondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019, Cass. n. 8819/2020).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto che, a fronte dell’accertata situazione del Paese d’origine, nei termini innanzi specificati, il ricorrente non avesse allegato alcuna condizione di particolare vulnerabilità tale da determinare il riconoscimento dell’invocata misura, non essendo sufficiente a tal proposito il solo percorso d’integrazione intrapreso dal ricorrente nel nostro Paese.

Il ricorrente non censura, in modo idoneo e congruente, l’accertamento di fatto del operato giudice di merito (ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e il rilevato difetto allegatorio, mancando altresì di dedurre, comunque, in ordine al secondo termine di comparazione, relativo al grado di integrazione in Italia.

7. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

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