Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22637 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14086/2018 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CELLETTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 679/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/11/2017, R.G.N. 9434/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

L.M.A. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto la sua domanda diretta alla declaratoria dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la RAI s.p.a. il 3.3.05 (con scadenza 17.12.06 e qualifica di assistente alla regia, con inquadramento nel 5livello del CCL RAI). Chiedeva altresì il riconoscimento del superiore 3 livello, deducendo di aver stipulato con la RAI s.p.a. altri tre successivi contratti a termine.

Con sentenza depositata il 6.11.17, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dal 3.3.05 e condannando la RAI al pagamento dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, pari ad otto mensilità dell’ultima retribuzione; confermava invece la reiezione della domanda di superiore inquadramento.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la RAI s.p.a., affidato a cinque motivi, cui resiste la L. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la RAI s.p.a. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., dolendosi in sostanza dell’accoglimento del motivo di gravame avversario relativo alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso ritenuta dal Tribunale. Allo scopo evidenzia il lasso di tempo intercorso dalla cessazione del rapporto sino alla prima reazione della dipendente, unitamente alle altre circostanze evidenziate in sede di merito (accettazione dell’anticipata risoluzione del rapporto; del t.f.r.; reperimento di altre occupazioni).

Il motivo, oltre ad essere in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile alla luce dei più recenti arresti di legittimità, alla luce dei quali (cfr. per tutte Cass. n. 29781/17), l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente.

La sentenza impugnata è sul punto congruamente motivata, avendo esaminato i vari aspetti fattuali sopra accennati, risolvendoli correttamente secondo gli orientamenti di questa Corte (ex aliis, Cass. n. 26935/08, n. 24433/10, n. 21310/14, n. 23872/09).

2.- Con secondo e terzo motivo la società denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche in relazione all’art. 2697 c.c. ed alla L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta in sostanza che la causale di assunzione (esigenze produttive per la realizzazione di taluni programmi nominativamente indicati) doveva ritenersi legittima in base al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, senza possibilità di richiamare principi affermati sotto la previgente disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, come fatto dalla sentenza impugnata.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati in base alle seguenti considerazioni.

E’infatti pur vero che per i contratti stipulati sotto il vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, non può più farsi riferimento alle disposizioni e principi enucleati in base alla previgente L. n. 230 del 1962, peraltro espressamente abrogata dal ridetto D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 11).

Tuttavia la sentenza impugnata non ha affatto affermato la vigenza delle disposizioni o principi desumibili dalla L. n. 230 del 1962, ma solo che i requisiti di legittimità dei contratti a termine, pur elaborati sotto il vigore della detta legge, conservano la loro efficacia anche in base al regime introdotto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, nel senso che, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 (anteriormente alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 112 del 2008, poi convertito in L. n. 133 del 2008) a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (ex plurimis, Cass. n. 10033/10, Cass. n. 15002/12, Cass. n. 208/15, Cass. n. 840/19).

Il necessario nesso causale tra la ragione indicata (e specificata) in contratto e l’assunzione di un determinato dipendente deve dunque ritenersi sussistente anche in base al D.Lgs. n. 368 del 2001.

Quanto poi all’insufficienza, allo scopo, della mera indicazione del programma televisivo, ritenuta dalla sentenza impugnata e qui censurata dalla società, occorre evidenziare che il principio è stato più volte affermato da questa S.C. (Cass. n. 22931/15, Cass. n. 2931/15, tra le altre), sicchè la sentenza impugnata risulta immune da critiche, anche sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, con cui la RAI s.p.a. si duole che essa aveva dedotto in corso di causa i requisiti di specificità dei programmi, posto che tale specificità deve risultare dal contratto a tempo determinato e non certo solo dedotta (e neppure documentata) successivamente in sede giudiziaria.

Quanto poi alla denunciata violazione della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1, secondo cui il giudice non può sindacare nel merito le scelte produttive ed organizzative del datore di lavoro (principio peraltro già desumibile dall’art. 41 Cost.), deve evidenziarsene l’irrilevanza, non avendo affatto la sentenza impugnata sindacato scelte imprenditoriali della RAI, quanto piuttosto affermato che i contratti a termine conclusi in base a tali incensurabili scelte dovevano contenere i requisiti di specificità, anche con riferimento al nesso causale inerente l’assunto a termine, di cui sopra si è detto.

3.- Con quarto motivo la RAI lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè che, come dedotto nella memoria di costituzione in primo grado, la L. “era stata assunta a seguito di una valutazione di idoneità professionale”.

Il motivo, sostanzialmente inconferente, difetta radicalmente di autosufficienza e comunque viola le disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., stante la sua assoluta genericità.

4.- Con quinto motivo la RAI denuncia l’omessa pronuncia, da parte della sentenza impugnata, in ordine all’eccezione di riduzione (dimezzamento) dell’indennità dovuta L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5 (rectius: 6), stante l’esistenza di accordi sindacali che prevedevano la assunzione a tempo indeterminato del personale già impiegato a termine.

Il motivo è infondato.

Al riguardo questa Corte ha già osservato che la “presenza” di contratti o accordi collettivi “che prevedano l’assunzione anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”, deve essere effettiva in relazione alla fattispecie concreta e non ipotetica o astratta, conseguendone che il datore di lavoro deve dimostrare che tali accordi erano vigenti al momento del ricorso e che di essi il lavoratore poteva in concreto usufruirne.

In sostanza quel che rileva non è la circostanza che la società Poste abbia, in assoluto, stipulato accordi di stabilizzazione, quanto la loro effettiva esistenza ed applicabilità al lavoratore al momento della cessazione del rapporto, la cui possibilità di aderirvi deve ritenersi il presupposto per la riduzione della misura dell’indennità di cui del citato art. 32, comma 6 (Cass. n. 3027/14, Cass. n. 3029/14).

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore della L., dichiaratosi antecipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. A. Celletti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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