Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22637 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16583/2020 proposto da:

U.H., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Di Rosa,

(Pec: avv.dirosa.pec.it) giusta procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1297/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

la corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame di U.H., (OMISSIS), teso a ottenere la protezione internazionale;

contro la sentenza è ora proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. da 3 a 17 sia in relazione al rifugio politico che alla protezione sussidiaria) è inammissibile poiché si risolve in una generica critica in fatto, quando invece la corte d’appello escluso il fondamento delle domande mediante una valutazione di pieno merito, motivata e come tale insindacabile in questa sede;

il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm. a proposito del diniego di protezione umanitaria) è inammissibile poiché egualmente si risolve in una critica in fatto, a fronte della pertinente affermazione della corte territoriale circa la mancata dimostrazione di un livello adeguato di integrazione sociale, lavorativa e familiare del richiedente in Italia;

il quarto motivo, teso a lamentare l’omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile non essendo tali fatti specificati in alcun modo;

il terzo motivo, relativo al giudizio formulato dalla corte d’appello a proposito della non credibilità di alcune parti del racconto, è assorbito;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA