Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22635 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 08/11/2016), n.22635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8362-2014 proposto da:

PROGETTO ECOLOGIA SRL, in persona dell’Amministratore Unico sig.

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PL DA PALESTRINA

48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA DELL’AQUILA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CHIARELLO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L’ECODI SRL, in persona del suo legale rappresentante sig.

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. CORVISIERI 54,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA CAROLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE RINALDI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Progetto Ecologia s.r.l. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto avverso il decreto ingiuntivo notificatole in data 9 dicembre 2002 da L’Ecologica Tarantina s.r.l. per il pagamento della somma di Euro 27.992,39, esponendo che tra le parti era stato stipulato un contratto per lo smaltimento di rifiuti sanitari, farmaci scaduti ed altro. Ha contestato l’opponente il credito preteso derivante da fatture non pagate, rilevando di aver provveduto ad effettuare tutti i dovuti pagamenti mediante cessione di propri crediti, accettati dalla creditrice senza alcuna riserva e che erano stati da questa incassati direttamente da parte delle AA.SS.LL. mediante bonifici bancari.

L’opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della opposizione ex adverso formulata, negando l’asserita cessione di crediti e il relativo incasso ed affermando, tra l’altro, che in forza della convenzione stipulata tra le parti in data 14 aprile 1999, Progetto Ecologia s.r.l. avrebbe dovuto corrisponderle quanto fatturato mediante pagamento da eseguirsi con rimessa diretta delle allora AA.SS.LL. nei propri confronti ed in seguito all’emissione – entro e non oltre 90 gg. dall’emissione della fattura – di ordini irrevocabili di pagamento ad opera della stessa Progetto Ecologia.

Il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l’opposta l’Ecologica Tarantina s.r.l. alle spese.

La Corte di appello di Lecce, ha accolto l’appello proposto da l’Ecologica Tarantina s.r.l., rigettando l’opposizione e statuendo sulle spese.

Per quanto ancora rileva, la Corte di merito, ha ritenuto coperta da giudicato la prospettazione del Tribunale in ordine alla pattuita estinzione dell’obbligazione di pagamento a carico della società Progetto Ecologia tramite “cessione di crediti” da quest’ultima vantati nei confronti di AA.SS.LL. e, ribaltando la interpretazione di prime cure, ha ritenuto che le cessioni fossero da intendersi pro solvendo, con conseguente onere a carico della cedente (Progetto Ecologia) di provare l’effettività di tali prestazioni solutorie. Ha ritenuto inoltre che l’istituto dell’imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1194 c.c. regoli solo l’ipotesi della sussistenza di pluralità di crediti fra le stesse parti “aventi causa e titolo diversi” come affermato da orientamento giurisprudenziale costante e alla luce di tale regola ha constatato l’irrilevanza probatoria dell’affermazione fatta dalla società appellata nel corso del giudizio circa effettuati e non contestati pagamenti per Euro 22.854,73, stante la sussistenza nel caso in esame di pagamenti da ricondursi al contratto del 1999 e alle correlate prestazioni, con conseguente non applicabilità della regola posta dall’art. 1194 c.c. Ha concluso rilevando l’inesistenza di qualsivoglia prova documentale a dimostrazione dell’allegato avvenuto soddisfacimento della posizione debitoria facente capo alla società appellata Progetto Ecologia e ritenendo insufficiente la prova testimoniale assunte per l’assoluta e evidente genericità delle deposizioni raccolte.

Avverso questa sentenza, Generali s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre distinti motivi.

Ha resistito con controricorso Scodi s.r.l. (già l’Ecologica Tarantina s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto “la violazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”, lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nell’aver omesso di esaminare la prova documentale allegata da Progetto Ecologia con la memoria istruttoria depositata il 28 ottobre 2004 e definendo non sufficiente la prova testimoniale, sostanzialmente rendendo una motivazione omissiva, erronea e insufficiente e violando la regola generale dell’onere della prova.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”, lamentando che la Corte di appello avrebbe falsamente applicato le norme non indicate.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., art. 1198 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”, lamentando che la Corte di appello avrebbe falsamente applicato le norme citate, qualificando il rapporto inter partes come cessione pro solvendo, a fronte della qualificazione di cessione pro soluto data dal giudice di prima istanza, non oggetto di specifica impugnazione da parte di L’Ecologica Tarantina.

4. I tre motivi del ricorso, per ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono in parte inammissibili e in parte infondati.

4.1. Sono inammissibili nella parte in cui deducono il vizio di difetto di motivazione della sentenza impugnata nonostante trovi applicazione ratione temporis la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito nella L. n. 134 del 2012, disposizione che si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dall’11 settembre 2012.

Va sottolineato, inoltre, che nel secondo e terzo motivo la violazione è soltanto enunciata nella rubrica del motivo e risulta del tutto priva di illustrazione nella parte espositiva.

In base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 9 gennaio 2014 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (cfr. di recente: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014).

Nel caso in esame, va osservato che non solo la ricorrente non ha dedotto vizi riconducibili all’inesistenza (sotto il profilo della mancanza assoluta o della mera apparenza) o all’incoerenza della motivazione (sotto il profilo della sua perplessità, dell’obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili) – atteso che, al contrario, la Corte di merito ha esaustivamente dato conto delle ragioni per le quali ha escluso la rilevanza delle risultanze istruttorie – ma, pur facendo formale riferimento alla “omessa” considerazione della prova documentale e di quella testimoniale, ne ha tuttavia sostanzialmente censurato l’insufficienza, ritenendo la motivazione in proposito “errata, omessa e insufficiente”.

4.2. Sono inammissibili, inoltre, nella parte in cui deducono la violazione e/o la falsa applicazione del principio dell’onere della prova sia in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. sia in relazione agli artt. 1193 e 1194 c.c..

In particolare la società ricorrente, sebbene denunci plurime violazioni di legge, tuttavia svolge argomentazioni dirette a contrastare la ricostruzione della fattispecie compiuta dal giudice di secondo grado.

Al riguardo, va osservato che secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata, valutazione delle risultanze dì causa (Cass. S.U. 5/05/2006, n. 10313).

Dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente risulta chiaro che le plurime violazioni di legge sono state sostenute attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata.

5. E’ infondato, infine, il motivo di doglianza con il quale la ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi sulla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, ritenuto dal primo giudice come cessione di crediti pro soluto, e valutato, invece, dal giudice di appello come cessione di crediti pro solvendo.

In proposito, costituisce insegnamento costante di questa Corte che il giudicato deve ritenersi formato anche sulle questioni di qualificazione dei rapporti, qualora le parti abbiano accettato sul punto la decisione del primo giudice, omettendone l’impugnazione e svolto le rispettive difese proprio sul presupposto di quella qualificazione. In tal caso, infatti, non può ritenersi che il giudice di secondo grado, pur trattandosi di qualificazione giuridica, debba o possa riesaminare ex officio la questione. Essendo, infatti, i suoi poteri correlati ai motivi di impugnazione, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, lo stesso può dare alla domanda un fondamento giuridico diverso da quello esposto dalla parte, ma solo se ed in quanto sia stato, direttamente o indirettamente, investito del tema della qualificazione e non già quando tale questione, risolta dal giudice di primo grado, non sia stata censurata in sede di impugnazione o non debba essere necessariamente riesaminata ai fini della decisione di una censura espressamente proposta (v. ad es. Cass. Sez. L, 01/12/2010 n. 24339).

Nel caso in esame, il primo giudice, ha qualificato il rapporto intercorso tra le parti come vero e proprio atto di cessione del credito. Su tale qualificazione del rapporto nessuna censura è stata svolta da alcuna delle parti ed in appello (l’attuale resistente) si doleva soltanto della erronea interpretazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie.

Correttamente, quindi, la Corte di appello, nel rispetto della qualificazione datane dal giudice di prime cure e accettata dalle parti, ha proceduto ad una diversa ricostruzione della causa funzionale della cessione intercorsa tra le parti proprio in relazione ad una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie sollecitata dall’appellante.

In proposito, questa Corte ha affermato come la cessione di un credito può, in astratto, essere preordinata sia al conseguimento di uno scopo di garanzia sia alla realizzazione di una funzione solutoria ai sensi dell’art. 1198 c.c. e ha chiarito che l’apprezzamento del giudice del merito circa l’effettiva sussistenza, in concreto, di uno dei due scopi predetti non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, 3 luglio 1980, n. 4213).

Pertanto, il giudice di appello, con motivazione priva di vizi logici e incensurabile in questa sede, ha ritenuto di “presumere” in applicazione dell’art. 1198 c.c. ed “in assenza di qualsivoglia elemento indicativo di eventuale contraria volontà delle parti” che le cessioni pattuite, pur genericamente, tra le parti fossero da intendersi pro solvendo e, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nella cessione pro solvendo di un credito in luogo di adempimento l’estinzione dell’obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto – ha ritenuto, facendo corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, che il debitore ha l’onere non solo di dimostrare la cessione stessa, ma anche l’estinzione del debito ceduto (di recente, principio riaffermato con riferimento alla dazione in pagamento di cambiali attuata tramite la girata dei titoli: cfr. Cass. Sez. 2, 16/04/2015 n. 7820).

6. Ne discende il rigetto del ricorso.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna Generali s.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro ivi compresi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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