Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22634 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19775/2016 proposto da:

B.R.M., N.D., N.S., in proprio e

quali soci della Società di fatto Eredi di N.Q.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE n. 9, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SAVERIO ARMANI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del TRENTINO ALTO ADIGE, depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che B.R.M., N.D. e N.S. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino Alto Adige che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trento. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2005.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe mancato di esaminare l’accesso effettuato dai funzionari dell’Ufficio il 28 maggio 2008 nei confronti della società di fatto Eredi di N.Q.;

che, col secondo, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente escluso l’obbligo di rilasciare al contribuente copia del verbale di conclusione delle indagini ispettive e di attendere il decorso del termine di sessanta giorni;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che non è parte del processo la società di fatto Eredi di N.Q.;

che è invero pacifico che la fattispecie riguardi l’accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF a carico dei soci conseguente all’accertamento di maggior reddito d’impresa a carico di una società priva di personalità giuridica;

che la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14,comma 1) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Cass., SS.UU. 1052/2007);

che trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29): il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS. UU. 14815 del 2008; Sez. 5, n. 13073 del 2012);

che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti anche della società, la quale risulta aver promosso un distinto giudizio, pendente in grado di appello, sicchè – non essendo in questa sede possibile la riunione – deve concludersi che l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;

che si impone quindi la cassazione della decisione impugnata e la declaratoria di nullità dell’inrero giudizio e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Trento;

che l’esito del giudizio integra le gravi ragioni richieste per l’integrale compensazione delle spese di lite del pregresso giudizio.

PQM

 

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Trento.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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