Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22634 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. III, 19/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 19/10/2020), n.22634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31630/2019 proposto da:

O.C., rappresentato e difeso ammesso al gratuito

patrocinio dall’avv. Romina Possis, del Foro di Vercelli per procura

speciale in atti, e elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC

di quest’ultima;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE PREFETTURA UTG NOVARA;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 414/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

O.C., cittadino della (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno e della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Novara, avverso la sentenza n. 414/2019 della Corte d’Appello di Torino, pubblicata in data 5.3.2019, non notificata.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, non riferisce nel ricorso alcunchè sulla sua vicenda personale.

Con il primo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dall’esistenza di un pericolo generalizzato all’interno del paese di provenienza.

Rileva che la Corte d’appello, nel rigettare la sua impugnazione, non ha fatto corretto uso del potere di cooperazione istruttoria, e che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il suo paese di provenienza, la Nigeria, sia attualmente interessato da una situazione di conflitto generalizzato. Riporta, per sostenere la sua posizione, le indicazioni presenti sul sito internet “(OMISSIS)” al 30.5.2019, dal quale risultano numerosi attacchi terroristici da parte della formazione (OMISSIS), arresti e detenzioni arbitrari, l’uso della tortura da parte della polizia e dei servizi di sicurezza, le uccisioni illegali, i limiti alle libertà di espressione di riunione, di associazione, ai diritti delle donne e delle persone (OMISSIS), l’emissione di condanne a morte, benchè non seguite da esecuzioni.

Quindi deduce, con il secondo motivo di ricorso, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, o comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver considerato la situazione di disordine generale esistente in Nigeria ai fini della diversa valutazione sottesa alla domanda di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il ricorso è complessivamente inammissibile perchè assolutamente generico, e quindi, prima di tutto, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero per la mancanza di una esposizione pur sommaria dei fatti di causa: nulla dice il ricorrente circa la sua storia e la sua vicenda personale, altro che affermare di provenire dalla Nigeria.

La sua vicenda è del resto ricostruita nella sentenza impugnata e ritenuta, oltre che poco plausibile, sostanzialmente inidonea a dimostrare l’esistenza di fondati pericoli che giustificassero l’allontanamento del ricorrente dal paese di provenienza.

Con il primo motivo si limita a denunciare una violazione del dovere di cooperazione istruttoria senza rapportarlo a passi della decisione impugnata da cui la violazione denunciata possa trasparire. Il motivo si traduce in tal modo in una richiesta di rinnovazione del giudizio in fatto, sulla situazione esistente in Nigeria, inesigibile da parte della Corte di Cassazione.

Anche la censura contenuta nel secondo motivo, afferente al mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, in sè è del tutto generica, non rapportata nè al contenuto della pronuncia, che non è mai richiamato, per sottoporlo a revisione critica, neanche per sommi capi, nè tanto meno alla situazione personale del ricorrente, del quale non è minimamente rappresentata la storia personale, nè i motivi che lo hanno indotto a lasciare il paese di provenienza: e ciò non perchè la Corte debba o possa in questa sede rinnovare il giudizio sulla presenza dei presupposti per il rilascio del permesso per ragioni umanitarie, ma perchè deve valutare se la corte d’appello sia effettivamente incorsa nella violazioni denunciate, omettendo di considerare non solo la condizione di pericolosità del paese di provenienza, ma il rischio di compressione dei diritti umani del richiedente e il percorso di integrazione seguito in Italia non in astratto ma in concreto in riferimento alla sua vicenda personale, in attuazione dei principi già più volte affermati da questa Corte: “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. n. 4455 del 2018, richiamata sul punto, quanto alla necessità di compiere il giudizio di comparazione secondo i criteri ivi indicati, da Cass. S. U. n. 29459 del 2019).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio soccombente, pertanto egli non è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA