Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22633 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017), n. 22633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19709/2016 proposto da:
MAGIC MACHINE S.R.L., (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, M.G. in proprio,
P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA n. 56, presso
lo studio dell’avvocato VINCENZO M. CESARO, che li rappresenta e
difende disgiuntamente all’avvocato BRUNO CANTONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 130/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;
che la s.r.l. Magic Machine nonchè M.G. e P.G. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto solo in parte il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRES, IVA e IRAP, con riguardo all’anno 2009; che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha ritenuto che dovesse rilevare il fatto, documentato rigorosamente e sostanzialmente incontestato, che la società avesse percepito l’intero aggio dovuto per entrambi i servizi svolti.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale i contribuenti assumono “omesso o contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e art. 110, comma 6 T.U.L.P.S.”;
che, in particolare, la pronunzia impugnata sarebbe stata contraddittoria, per aver citato l’art. 110, comma 6 TULPS, ed aver poi affermato che, a fronte delle dichiarazioni del concessionario, la Magic Machine avrebbe dichiarato la metà: la CTR avrebbe omesso di prendere in considerazione i costi di produzione incamerati direttamente dal concessionario e presenti nel bilancio di esercizio depositato presso la Camera di commercio di Napoli;
che, in tal modo, da un lato sarebbe stato distorto l’effetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e, dall’altro, sarebbe stata erroneamente valutata la documentazione in atti;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che il motivo è inammissibile;
che, infatti, per un verso non è ipotizzabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, posto che la sua riformulazione deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
che sono gli stessi ricorrenti ad affermare che la CTR sarebbe incorsa in un errore interpretativo circa la valutazione della documentazione in atti, sicchè col vizio si invoca, in realtà, una erronea valutazione probatoria;
che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., viene assunta ma non motivata;
che l’invocata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e art. 110, comma 6 TULPS è inammissibile, in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità;
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);
che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente;
che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017