Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22633 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25720-2014 proposto da:

D.B.G., F.M.R., B.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo

studio del Dott. MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato

LEONARDO LAUDISA;

– ricorrenti –

contro

REPUBBLICA ITALIANA C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELLA

SALUTE C.F. (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona dei Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1232/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 11817/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con sentenza n. 1232 pubblicata il 20.5.2014, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Repubblica Italiana e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande di D.B.G., F.M.R. e B.M., volte alla condanna degli enti sopra citati al pagamento di una adeguata remunerazione per l’attività professionale svolta durante il corso di specializzazione;

2. la Corte territoriale ha qualificato la domanda proposta dai ricorrenti in primo grado come di risarcimento dei danni per inadempimento dello Stato per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie; ha individuato nello Stato persona giuridica, in persona del Presidente del Consiglio, il soggetto obbligato alla trasposizione delle direttive e quindi responsabile della tardiva attuazione delle stesse; ha quindi rilevato il difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa in capo ai Ministeri e alla Repubblica Italiana, convenuti in giudizio, non risultando i Ministeri citati quale articolazione direttamente riferibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. avverso questa sentenza D.B.G., F.M.R. e B.M. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso la Repubblica Italiana, i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, della Salute.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. con l’unico motivo i suddetti ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; travisamento dei fatti;

5. hanno censurato la sentenza per aver accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli appellanti (Ministeri e Repubblica Italiana) in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non era stato parte del giudizio di primo grado; inoltre, per avere accolto detta eccezione che era stata sollevata senza la necessaria indicazione del soggetto dotato di legittimazione passiva;

6. hanno inoltre contestato che la domanda dai medesimi proposta in primo grado avesse ad oggetto il risarcimento dei danni; hanno precisato che la domanda risarcitoria era stata proposta solo in via subordinata e non era stata accolta dal Tribunale;

7. il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità;

8. innanzitutto è inammissibile la confusione e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;

9. il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità indistinta di questioni è inammissibile per contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e perchè richiede un inesigibile intervento integrativo della Corte che dovrebbe isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo; tale tecnica espositiva comporterebbe l’inammissibile attribuzione al giudice di legittimità del compito di dare forma e contenuto giuridici alle deduzioni del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 19443 del 2011; n. 2299 del 2013; n. 21611 del 2013; n. 25722 del 2014; n. 12102 del 2017; n. 15651 del 2017);

10. nel ricorso in esame, l’esposizione dei motivi non contiene neppure l’elencazione delle norme di diritto che si assumono violate;

11. il motivo è inammissibile anche perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

12. con riferimento alla denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8077 del 2012) hanno precisato come la stessa non dispensi la parte dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli;

13. nel caso di specie, non risultano compiutamente trascritti gli atti processuali su cui le censure si fondano; in particolare, è stata solo parzialmente trascritta (pag. 2 del ricorso in esame) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle controparti in primo grado, ma non risultano trascritti, oltre alla decisione sul punto della sentenza del Tribunale, i motivi di ricorso in appello con cui era stata riproposta la medesima eccezione in maniera, secondo gli attuali ricorrenti, generica, tanto da avere essi prospettato una violazione dell’art. 112 c.p.c., nella pronuncia della Corte di merito; inoltre, i ricorrenti hanno trascritto le conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado al fine di dimostrare come la domanda di risarcimento danni fosse stata proposta solo in via subordinata; non hanno tuttavia riprodotto, nemmeno nelle parti rilevanti, la pronuncia del Tribunale che assumono avesse accolto la domanda principale e neanche i motivi di appello formulati dalle controparti; dati questi ultimi particolarmente rilevanti posto che la Corte territoriale ha qualificato la domanda come di risarcimento danni, sul presupposto logico della riproposizione della stessa ad opera dei medici appellati, senza necessità di appello incidentale;

14. per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

15. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

16. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittiMità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA