Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22633 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11636/2019 proposto da:

B.H., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Almiento, (Pec:

almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it) giusta procura speciale

in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ope

legis;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.H., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso il decreto del tribunale di Lecce che ne ha disatteso la domanda di protezione internazionale; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U n. 15177-21); tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 maggio 2021 e a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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