Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22632 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19627/2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONEGLIANO

n. 8, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO DI VITO, rappresentato

e difeso dagli avvocati MANUELA BIANCHI, DOMENICO BIANCHI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO – SEZIONE DISTACCTA di LATINA, depositata il

21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che M.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso una cartella di pagamento IRPEF, per l’anno 1989.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il M. lamenta violazione degli artt. 2945,2946 e 2935 c.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ex art. 360 c.p.c., n. 3: una volta reso definitivo, in esito all’estinzione del processo, l’avviso di accertamento a suo tempo notificato, il termine prescrizionale del credito avrebbe dovuto partire dal 1998, come se il processo non fosse mai esistito;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, perchè consegnato presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Latina;

che la predetta eccezione è fondata;

che, in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20,22 e 53, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio (Sez. 6-5, n. 1388 del 19/01/2017; Sez. 5, n. 21866 del 28/10/2016; Sez. 6-5, n. 25395 del 01/12/2014); che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che a tale declaratoria segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della contro ricorrente;

che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA