Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22632 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017), n. 22632
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19627/2016 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONEGLIANO
n. 8, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO DI VITO, rappresentato
e difeso dagli avvocati MANUELA BIANCHI, DOMENICO BIANCHI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 294/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO – SEZIONE DISTACCTA di LATINA, depositata il
21/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;
che M.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso una cartella di pagamento IRPEF, per l’anno 1989.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il M. lamenta violazione degli artt. 2945,2946 e 2935 c.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ex art. 360 c.p.c., n. 3: una volta reso definitivo, in esito all’estinzione del processo, l’avviso di accertamento a suo tempo notificato, il termine prescrizionale del credito avrebbe dovuto partire dal 1998, come se il processo non fosse mai esistito;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, perchè consegnato presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Latina;
che la predetta eccezione è fondata;
che, in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20,22 e 53, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio (Sez. 6-5, n. 1388 del 19/01/2017; Sez. 5, n. 21866 del 28/10/2016; Sez. 6-5, n. 25395 del 01/12/2014); che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);
che a tale declaratoria segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della contro ricorrente;
che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017