Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22632 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. III, 19/10/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 19/10/2020), n.22632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8361/2017 proposto da:

CASA GENERALIZIA DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI (OMISSIS) TITOLARE

OSPEDALE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADRE

SEMERIA 33, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI MAURO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che lo rappresenta e difende;

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC COOP A RL, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato

PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e difende;

SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO RICHELMY, 38, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO ROMEO, che lo rappresenta e difende insieme

all’avv. MASSIMILIANO SCIPIONI;

– controricorrenti –

e contro

TUA ASSICURAZIONI SPA, GENERALE ITALIA, M.B., M.L.,

P.A., G.V.;

– intimati –

avverso la sentenza o 1168/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;

uditi gli Avvocati DI MAURO Francesco, COLETTI Pierfilippo, SCIPIONI

Massimiliano, PERROTTI Pilade, in delega, e CARCIBACCOLA Francesco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, decidendo sulla causa avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni derivati da responsabilità professionale medica proposta da M.E., con sentenza in data 19.1.2009: a) rigettava la domanda di condanna formulata nei confronti del medico P.A.; b) condannava la Casa Generalizia Ordine Ospedaliero di (OMISSIS) ed il medico G.V., in solido, al risarcimento del danno, liquidato in oltre Euro 30.000,00 ed accessori; c) rigettava la domanda di adempimento del contratto di assicurazione della responsabilità civile proposta dalla Casa Generalizia nei confronti delle società coassicuratrici Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., Verona Assicurazioni s.p.a e Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.; d) condannava Sompo Japan Insurance Company of Europe Ltd a tenere indenne l’ente ospedaliero e G.V. delle conseguenze derivanti dalla condanna, in virtù di polizza assicurativa della responsabilità civile denominata “(OMISSIS)”, essendo stata accertata la inoperatività della distinta polizza assicurativa stipulata dal G. con Zurich Insurance Company SA.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 22.2.2016 n. 1168, rigettava l’appello principale proposto dall’ente ospedaliero e l’appello incidentale proposto da Sompo Japan Insurance Company of Europe Ltd e dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato proposto da Cattolica di Assicurazione coop. a r.l..

Il Giudice territoriale rilevava che la clausola “claims made pregressa” inserita nella polizza n. (OMISSIS) stipulata il 29.12.2000 dalla Provincia Religiosa (OMISSIS) a favore delle strutture sanitarie da essa dipendenti, non trovava applicazione in relazione al sinistro verificatosi in data 23-25 novembre 2002 e denunciato dall’Ospedale (OMISSIS), cui tale polizza era stata estesa – con apposito atto di variazione – con decorrenza 8.2.2003, in quanto il sinistro era accaduto in periodo anteriore a quello di efficacia contrattuale, e la clausola di copertura pregressa, subordinata all’accertamento giudiziale della inoperatività di altre polizze, riguardava richieste risarcitorie pervenute nel periodo 1.1. – 31.12.2001 e relative a fatti verificatisi nel triennio 1998-2000, prevedendo un regime transitorio speciale che non era estendibile oltre i limiti temporali in essa considerati.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata dalla Casa Generalizia con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., anche n.q. di avente causa di Verona Assicurazioni s.p.a e di Duomo Uno One Assicurazioni s.p.a.; Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia (già Sompo Japan Insurance Company of Europe Ltd) con l’intervento di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd nella uqalità di “sostituto processuale”, e Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l’Italia (già Zurich Insurance Company S.A.).

Non hanno svolto difese G.V.; P.A.; M.B. e L. quali eredi di M.E., ai quali il ricorso è stato notificato il 24.3.2017.

Il Procuratore Generale ha anticipato conclusioni scritte, alle quali si è riportato in udienza, instando per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di (OMISSIS) (da ora Casa Generalizia), Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. e Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l’Italia hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.; ai fini della partecipazione alla discussione orale il difensore di Gi.Ri. n.q. di erede di P.A. ha depositato “memoria” recante in calce procura speciale alle liti autenticata dallo stesso difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va dichiarato inammissibile l’intervento nel giudizio di legittimità spiegato da Berkshire Hathaway International Insurance Ltd quale “sostituto processuale di Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd” (da ora in poi Sompo Japan). Premesso che detta “qualità” deriverebbe dall’accordo stipulato “inter partes” in data 27.3.2013, ed avente ad oggetto il trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia da Sompo Japan per il quale è richiesta la autorizzazione dell’IVASS ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 199 e che, dunque, la legittimazione processuale della cessionaria va inquadrata nella successione a titolo particolare nei contratti assicurativi ricompresi nel portafoglio della cedente, deve infatti essere ribadito il principio secondo cui il successore ex art. 111 c.p.c., non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. La suddetta facoltà deve, tuttavia, essere riconosciuta al medesimo nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019).

Nella specie Sompo Japan ha partecipato ai gradi di merito e svolto difese, con controricorso, anche nel giudizio di legittimità e dunque difettano le condizioni di ammissibilità dell’ampliamento soggettivo del giudizio al successore a titolo particolare.

Primo motivo: omesso esame di fatto decisivo – motivazione apparente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene l’ente ricorrente che la motivazione della sentenza di appello sia affetta da nullità in quanto meramente apparente, limitandosi a fare riferimento al precedente di merito della stessa Corte d’appello (sentenza in data 16.7.2013 n. 4074), senza esplicitare le ragioni per le quali la clausola “claims made pregressa” non doveva applicarsi anche per i fatti accaduti nel triennio 2000-2002 precedente la estensione all’Ospedale della polizza stipulata dalla Provincia Religiosa.

La controricorrente Cattolica di Assicurazione eccepisce il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., alla impugnazione in quanto, non avendo la Casa Generalizia impugnato il capo relativo alla condanna della società assicurativa Sompo Japan, non potrebbe comunque ottenere un beneficio dalla cassazione della sentenza impugnata sul capo relativo al rapporto di garanzia intrattenuto con Cattolica di Assicurazione, in quanto nel giudizio di rinvio non potrebbe chiedere una duplicazione dell’indennizzo.

La eccezione è infondata.

Il presupposto che legittima l’interesse della parte alla impugnazione è determinato esclusivamente dalla soccombenza: e tale presupposto ricorre incontestabilmente nel caso di specie (cfr. sentenza appello, in motivazione p. 6.1), dovendo ulteriormente osservarsi che la parte resistente non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla asserita totale sovrapponibilità dei distinti rapporti assicurativi intrattenuti da Sompo Japan e da Cattolica di Assicurazione con la Casa Generalizia, essendo inoltre appena il caso rilevare che bene potrebbe avere l’Ospedale interesse all’accertamento della operatività di entrambe le polizze assicurative, operando il limite imposto dal principio indennitario -che regola l’assicurazione danni, di cui quella della responsabilità civile è una sottospecie – soltanto successivamente, in sede di escussione e di esercizio dell’azione esecutiva (art. 1910 c.c.).

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Corte cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016), e premesso altresì che “purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009)….” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017).

Nella specie, tuttavia, non è dato riscontrare una tale anomalia.

La sentenza impugnata, infatti, reca una doppia motivazione “per relationem”, in quanto non soltanto richiama l’analogo precedente di merito costituito dalla sentenza n. 4075/2013 (emessa tra le stesse parti ed avente ad oggetto la controversa interpretazione della medesima clausola della polizza n. (OMISSIS)), ma è integralmente confermativa della decisione di “prime cure”, della quale condivide gli argomenti svolti a sostegno del rigetto della pretesa di manleva, con la conseguenza che la rispondenza al canone legale di validità deve essere condotto alla stregua del parametro costituito dal “contenuto minimo costituzionale” della motivazione richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, ritenuto indispensabile a rappresentare la relazione logica istituita tra la premessa in fatto e la regola giuridica applicata.

Questa Corte ha ripetutamente statuito che la sentenza di appello che si rifaccia alla motivazione della statuizione impugnata non è nulla, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, atteso che il Giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità, ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri (cfr. Corte cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 10937 del 26/05/2016; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22562

del 07/11/2016). In tal caso la motivazione della sentenza richiamata costituisce parte integrante della decisione, sempre che gli argomenti svolti nel “precedente” risultino “in modo chiaro, univoco ed esaustivo” (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016), così da consentire il controllo di conformità legale del provvedimento impugnato (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018), sicchè la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del “precedente” (tecnica redazionale espressamente consentita dall’art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 5), alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016).

Orbene gli argomenti svolti – sia pure in modo alquanto conciso – nella parte motiva della sentenza di appello (pag. 10-11), prendono luce dalle motivazioni – integralmente trascritte – della decisione di prime cure, rendendosi in tal modo palese, mediante tale integrazione, la interpretazione che il Giudice di appello ha inteso fornire della clausola contrattuale, integralmente riportata nella sentenza impugnata. Il riferimento, contenuto nella sentenza di appello, alla natura peculiare e speciale della clausola, in quanto volta a disciplinare un “regime transitorio” nel passaggio tra il precedente (Assitalia s.p.a.) ed il nuovo assicuratore, consente di comprendere la ragione per cui la Corte territoriale ne ha confinato l’ambito di operatività ai soli fatti dannosi accaduti nel triennio precedente la data della stipula della polizza (2000) e per i quali le denunce di sinistro fossero pervenute nell’arco temporale 1.1-31.12.2001. Secondo il Giudice di appello “la clausola retroattiva, pensata per porre rimedio al possibile venire meno delle garanzie in origine prestate da Assitalia” nel periodo relativo al triennio anteriore all’inizio di efficacia (1.1.2001) della polizza (OMISSIS), ne esclude l’applicazione ad “un soggetto (la Casa Generalizia) che non era ricompreso nella polizza originaria” (sentenza appello in motiv. pag. 11), venendo così ad esplicitazione quanto era stato immediatamente prima affermato dallo stesso Giudice di merito e cioè che “l’estensione della garanzia all’Ospedale (OMISSIS)” concerneva tutte le condizioni generali e particolari della “garanzia originariamente prestata”, rimanendo quindi immodificati anche i termini di operatività “transitoria” della clausola “claims made pregressa”, così come previsti nella polizza, applicabile pertanto soltanto ai fatti accaduti nel periodo in essa considerato (1.1.-31.12.2001), rimanendo quindi escluso il sinistro verificatosi nell’anno anteriore alla estensione delle efficacia della garanzia assicurativa anche all’Ospedale gestito dalla Casa Generalizia.

Risulta dunque osservato il minimo costituzionale richiesto alla motivazione della sentenza che va, in conseguenza, esente dal vizio denunciato.

Secondo motivo: violazione degli artt. 1362,1363,1366,1370 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente impugna la statuizione della sentenza di appello che ha rigettato il motivo di gravame con il quale la Casa Generalizia – pur essendo risultata vittoriosa in ordine alla domanda di garanzia impropria proposta nei confronti della società Sompo Japan Insurance Company of Europe Ltd chiamata in causa – denunciava la erroneità del sillogismo operato dal primo Giudice il quale aveva ritenuto che la condizione a “secondo rischio”, prevista nella polizza (OMISSIS), trovava applicazione alla responsabilità civile diretta dell’ente ospedaliero, anzichè esclusivamente alla sola responsabilità civile dei medici dipendenti. Rileva al proposito che la polizza – della quale vengono riportati ampi stralci nel ricorso – prevedeva una “convenzione in primo rischio per adesione” che riguardava l’Ospedale, mentre l’art. 13 del contratto prevedeva una garanzia a “secondo rischio” a favore del personale medico, in tal senso specificando le condizioni speciali di polizza che “qualora il personale medico avesse in corso altra competenza assicurativa….la garanzia prestata….si intenderà operante esclusivamente per differenza di condizioni e massimali ” (cfr. ricorso pag. 19, in nota 11).

Il motivo è inammissibile, in quanto la statuizione del Giudice di merito, quando anche errata nella motivazione concernente la interpretazione della condizione a secondo rischio, non muta l’esito della lite che ha visto la condanna di Sompo Japan a tenere indenne l’Ospedale dall’onere economico conseguente all’accertamento della responsabilità civile: esito della lite rispetto al quale la Casa Generalizia riveste la qualità di parte totalmente vittoriosa sulla affermazione del diritto fatto valere in giudizio; con la conseguenza che difetta l’interesse della stessa Casa Generalizia alla impugnazione, atteso che l’eventuale modifica della motivazione della sentenza impugnata, non potrebbe attribuire alla parte un vantaggio maggiore di quello già conseguito.

Inoltre il motivo è inammissibile in quanto non risponde alla “ratio decidendi”.

Come emerge dalla sentenza di prime cure, riportata per esteso nella sentenza di appello, il Giudice non aveva affatto statuito l’applicazione della condizione “a secondo rischio” anche alla garanzia prestata in favore dell’ente ospedaliero, ma, dopo aver rilevato che l’art. 13 copriva qualsiasi tipologia di danno derivante dalla responsabilità civile, ha poi indagato un altro aspetto peculiare al solo personale medico- rilevando che l’art. 3 delle condizioni speciali prevedeva la garanzia a secondo rischio nel caso in cui i medici dipendenti avessero in corso un’altra copertura assicurativa (cfr. sentenza appello in motiv. pag. 6), ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, in quanto non veniva in questione la garanzia del P. del quale era stata esclusa ogni responsabilità, mentre non ostava la garanzia prestata da Zurich Insurance a favore del G. in quanto tale polizza era stata stipulata in data successiva al sinistro.

Tanto premesso dal motivo di gravame principale, proposto dall’ente ospedaliero e scrutinato dalla Corte d’appello, risulta che la censura era rivolta ad accertare che la garanzia a secondo rischio concerneva “solo l’estensione della stessa polizza, stabilita dall’art. 2, alla responsabilità civile dei medici dipendenti, e non sarebbe quindi operativa in caso di assicurazione stipulata personalmente dal medico”: la appellante intendeva quindi contestare non l’accertamento in concreto della insussistenza di altre polizze in primo rischio, quanto piuttosto l’equivoca – secondo la ipotesi difensiva – affermazione del Tribunale che non chiariva se la condizione a secondo rischio si dovesse applicare soltanto ai medici dipendenti od anche all’ente ospedaliero.

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la critica osservando che il Tribunale aveva correttamente statuito in ordine alla copertura assicurativa del medico dipendente, in quanto il G., all’epoca, non disponeva di copertura assicurativa: in sostanza la Corte d’appello non ha compreso la censura formulata dall’appellante principale, ritenendo che fosse stata messa in discussione la verifica in concreto della inoperatività nel caso di specie delle altre polizze personali stipulate dai sanitari dipendenti.

E’ quindi del tutto evidente – risultando dalla lettura del motivo di gravame interamente riportato nel ricorso a pag. 10, in nota – l’equivoco in cui è caduta la Corte territoriale nell’interpretare la critica alla decisione di primo grado formulata con l’atto di appello. Ma allora tale errore di rilevazione della esatta portata del motivo di gravame avrebbe dovuto essere denunciato avanti questa Corte di legittimità in relazione al vizio processuale di omessa pronuncia ex art. 360c.p.c., comma 1, n. 4 e non anche in relazione alla violazione di criteri ermeneutici negoziali, dovendo pertanto il motivo considerarsi, anche sotto tale profilo, inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di Sompo Japan e di Cattolica di Assicurazione.

Le spese tra Casa Generalizia e Gi.Ri. n.q. di erede di P.A., nonchè della intervenuta Berkshire Hathaway International Insurance Ltd possono dichiararsi interamente compensate.

Quanto alla Gi. occorre infatti rilevare che il Tribunale aveva escluso la responsabilità del P. (cfr. sentenza di prime cure trascritta integralmente nei “fatti rilevanti” della sentenza di appello, paragr. 1.2) con statuizione non impugnata in grado di appello e passata in giudicato, avendo investito tanto l’appello principale di Casa Generalizia, quanto gli appelli incidentali proposti da Sompo Japan e da Cattolica di Assicurazione coop a r.l. e DUOMO Unione s.p.a. esclusivamente i capi concernenti i rapporti di assicurazione della responsabilità civile.

Se è pur vero che, dalla intestazione della sentenza impugnata, il P. risulta “appellato contumace” e che Casa Generalizia aveva tentato la notifica del ricorso per cassazione anche al P. (notifica non eseguita, come emerge dalla cartolina AR in data 27.3.2017, depositata in atti, essendo il soggetto nelle more deceduto), tuttavia occorre considerare che la notifica dell’appello principale, stante il rilevato giudicato, non poteva che ritenersi effettuata a meri fini notiziali; mentre il ricorso per cassazione neppure risulta

notificato. Con la conseguenza che, difettando qualsiasi interesse a

contraddire, la scelta di partecipare al giudizio di legittimità va riferita alla volontaria iniziativa della Gi., non essendo stato instaurato con essa alcun rapporto processuale in conseguenza del ricorso per cassazione proposto da Casa Generalizia, e dunque non potendo ravvisarsi alcuna soccombenza dell’ente ospedaliero nei confronti della Gi..

Analoga posizione processuale riveste anche Zurich Insurance PLC che ha dichiarato di costituirsi solo ai fini della integrità del contraddittorio, difettando ogni interesse a contraddire rispetto ai motivi del ricorso per cassazione proposto da Casa Generalizia.

Quanto alla società intervenuta volontariamente nel giudizio, occorre rilevare che non sono state svolte difese nuove ed ulteriori rispetto a quelle dedotte nel controricorso dalla società assicurativa dante causa, tali da impegnare Casa Generalizia su questioni in fatto o diritto diverse da quelle concernenti il rapporto assicurativo intrattenuto con Sompo Japan.

Non sussistono invece i presupposti della mala fede o della colpa grave richiesti per la condanna ex art. 96 c.p.c., dovendo in conseguenza essere rigettata la domanda di condanna proposta da Sompo Japan.

Nulla deve disporsi sulle spese di lite in relazione agli altri intimati che non hanno svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’intervento volontario di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd.

Rigetta il ricorso.

Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti La Società Cattolica Ass.ni coop. a r.l., in proprio e n.q. di avente causa di Duomo Unione Ass.ni s.p.a. e di Verona Ass.ni s.p.a., e Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente le spese processuali tra la ricorrente e le parti Gi.Ri. n.q. di erede di P.A., Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l’Italia e Berkshire Hathaway International Insurance Ltd.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

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