Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22631 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19590/2016 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE

n. 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 477/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che F.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Grosseto. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP, per l’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4: le specifiche argomentazioni dell’appellato sarebbero state disattese, senza alcuna esposizione del procedimento logico seguito per pervenire a conclusioni opposte; che, col secondo, si deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56, in relazione agli artt. 343 e 346 nonchè art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione le eccezioni sollevate con la propria memoria, attesa la mancata proposizione dell’appello incidentale;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che il primo motivo è fondato;

che la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorchè rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo, anche attraverso il vaglio critico delle osservazioni proposte dalla parte appellata (cfr. Sez. 5, n. 13148 del 11/06/2014);

che la specificità delle argomentazioni della sentenza impugnata va modulata sulla scorta della specificità dei rilievi posti da entrambe le parti, sicchè il richiamo del contribuente ad un suo errore materiale e l’invocato adeguamento ad uno studio di settore avrebbero meritato una risposta precisa;

che anche il secondo motivo è fondato;

che anche nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, la parte non ha l’onere di impugnazione incidentale per far valere domande ed eccezioni non accolte nel precedente grado di giudizio perchè superate ed assorbite, ma deve nondimeno riproporle o richiamarle in fase di gravame in modo chiaro e preciso, così da manifestare in forma non equivoca la volontà di evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. (Sez. 5, n. 132 del 09/01/2004; Sez. L, n. 24124 del 28/11/2016);

che il ricorrente, nella propria memoria di costituzione avanti la CTR, aveva espressamente richiamato le eccezioni già svolte avanti la CTP e da quest’ultima ritenute assorbite (mancata notifica del PVC);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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