Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22631 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24259-2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difesa per legge;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA SARDANO,

PAOLO CANEPA, VINCENZO ROPPO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1029/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato PAOLO GENTILI;

udito l’Avvocato PAOLO CANEPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Nel 1981, la (OMISSIS) S.p.A., in concordato preventivo (di seguito anche: (OMISSIS)), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Tirrenia Navigazione S.p.A. (di seguito anche: Tirrenia) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della politica di prezzi bassi praticata dalla società concorrente durante il periodo 1976-1980.

(OMISSIS) sostenne, a fondamento della pretesa, che la Tirrenia aveva conseguito aiuti di Stato in forza della L. 20 dicembre 1974, n. 684, che si poneva in contrasto con l’art. 90 del Trattato CEE e con la Costituzione, così da poter praticare concorrenza sleale, in violazione dell’art. 2598 c.c., comma 1, n. 3, tramite l’offerta di servizi a tariffe notevolmente inferiori al prezzo di costo.

La domanda di (OMISSIS) venne respinta in primo grado con sentenza del maggio 1993, poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del dicembre 1996.

2. – Il successivo ricorso in Cassazione, proposto dal curatore del fallimento (nelle more dichiarato) di (OMISSIS) avverso la suddetta pronuncia, venne, a sua volta, rigettato con sentenza n. 5087 del 19 aprile 2000 di questa Corte, che respinse, anche, l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito anche: CGUE) di questioni inerenti all’interpretazione del diritto dell’Unione, in quanto la soluzione adottata dai giudici di merito era stata resa in armonia con il diritto comunitario e con giurisprudenza della Corte di Lussemburgo.

3. – Con atto di citazione del 15 aprile 2002, il curatore del fallimento della (OMISSIS) S.p.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche: P.C.M.), evocando la responsabilità dello Stato italiano sotto diversi profili: a) quello dello Stato-Legislatore, per aver erogato aiuti in base alla L. n. 684 del 1974, incompatibili con il Trattato istitutivo dell’Unione; b) quello dello Stato-Giudice, per aver contravvenuto, con la decisione della Corte di Cassazione n. 5087 del 2000, all’obbligo di formulare, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia Europea quanto alla conformità al diritto comunitario dell’anzidetta L. n. 684 del 1974; c) quello, infine, dello Stato-Amministratore, per non avere informato la Corte di Cassazione dell’apertura di una procedura di infrazione, dinanzi alla Commissione Europea, in relazione alla L. n. 684 del 1974, non ottemperando, così, agli obblighi di pronta collaborazione con le Istituzioni Europee.

(OMISSIS) chiese, quindi, la condanna al risarcimento dei danni patiti (quantificati in Euro 9.240.000,00, oltre accessori), per aver dovuto competere, nel periodo 1976-1980, con un concorrente che, proprio in ragione degli aiuti anti-comunitari, era stata in grado di praticare tariffe di gran lunga inferiori per il servizio di cabotaggio svolto con la Sardegna.

3.1. – In ragione del rilievo avanzato dalla convenuta Presidenza del Consiglio dei ministri circa l’applicabilità della L. n. 117 del 1988 e della relativa “esimente interpretativa di cui all’art. 2, comma 2”, il Tribunale adito, con ordinanza del marzo 2003, dispose rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in ordine ai quesiti interpretativi concernenti la configurabilità di un illecito extracontrattuale dello Stato per mancato assolvimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato e, in caso di risposta affermativa, la compatibilità con il diritto comunitario delle limitazioni di responsabilità previste dalla L. n. 117 del 1988, art. 2.

3.2. – A seguito della sentenza del 13 giugno 2006 della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche: CGUE TDM I), il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva n. 1329 del 31 marzo 2009, ritenendo inapplicabile la L. n. 117 del 1988, dichiarò la “sussistenza dell’illecito commesso dallo Stato-Giudice”, dichiarò inammissibile e, comunque, prescritta la domanda proposta da (OMISSIS) contro lo Stato-Legislatore e rigettò quella avanzata contro lo Stato-Amministratore; avverso tale sentenza non definitiva proposero impugnazione immediata entrambe le parti in causa.

3.3. – Con separata ordinanza il medesimo Tribunale sottopose alla Corte di Giustizia un ulteriore quesito interpretativo relativo alla compatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale in tema di aiuti di Stato quale quella dettata dalla L. n. 684 del 1974.

3.3.1. – Con sentenza del 10 giugno 2010 (di seguito anche: CGUE TDM II), la Corte di Giustizia rispose che “il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che sovvenzioni corrisposte nelle circostanze proprie della causa principale, in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell’approvazione di una convenzione, costituiscono aiuti di Stato qualora siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ciò che spetta al giudice nazionale verificare”.

3.4. – Il Tribunale di Genova, con sentenza definitiva n. 2805 del 30 luglio 2012, condannò, quindi, la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore della Fallimento (OMISSIS), della somma di Euro 2.330.355,78, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per l’illecito commesso dallo Stato-Giudice.

3.5. – Anche avverso tale decisione proponevano impugnazione (principale) la Presidenza del Consiglio del Ministri e (incidentale) il Fallimento (OMISSIS).

3.5.1. – La Corte di appello di Genova, sui gravami interposti contro entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, del Tribunale della medesima Città, con sentenza resa pubblica il 24 luglio 2014, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado (per decisione collegiale in luogo di quella monocratica) e, non ricorrendo ipotesi di rimessione della causa la primo giudice, decideva la causa nel merito, rigettando le domande risarcitorie di (OMISSIS) fondate sulla dedotta responsabilità dello Stato-Giudice e dello Stato-Amministratore, accogliendo, invece, quella (ritenuta ammissibile) fondata sulla responsabilità dello Stato-Legislatore, con condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno patito da (OMISSIS), liquidato in Euro 2.330.355,78, oltre accessori.

3.5.2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale riconosceva la responsabilità dello Stato-Legislatore per aver il Parlamento emanato una legge (n. 684 del 1974) che aveva consentito, nel periodo 1976-1980, l’erogazione di aiuti non consentiti dalle norme del Trattato, in quanto era carente la definizione degli obblighi di assunzione del servizio pubblico di cabotaggio da parte di Tirrenia (mancando qualsiasi Convenzione, ai sensi della L. n. 684 del 1974, artt. 8 e 9 sui rapporti tra lo Stato e Tirrenia), era assente una “chiara predeterminazione dei criteri per il calcolo della compensazione afferente l’assunzione di un obbligo di servizio pubblico” (ed anzi essendo stati praticati acconti nella misura del 90%, svincolati da “qualunque parametro oggettivo”) e non era stato effettuato “alcun calcolo dei costi tipici di un’impresa media”.

3.5.3. – Il giudice di appello osservava che l’aiuto si connotava come “illegittimo” in quanto apportava vantaggio ad un’impresa ed era “selettivo”, riguardando soltanto le imprese del Gruppo Tirrenia, che, “pur in assenza di liberalizzazione comunitaria”, potevano venirsi a trovare “in concorrenza con imprese di altri Stati membri”, come posto in rilievo dalla Commissione Europea nella decisione 2001/851/CEE del 21 giugno 2001.

Inoltre, gli aiuti istituiti con la L. n. 684 del 1974, in quanto non anteriori all’entrata in vigore del Trattato, erano da ritenersi “aiuti nuovi”, per i quali sussisteva l’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trattato CE e, pertanto, in assenza di essa, la violazione del diritto comunitario.

3.5.4. – Il giudice di secondo grado riteneva, infatti, che gli aiuti concessi a Tirrenia erano stati in grado “di incidere sugli scambi tra Stati membri della Comunità” (perfezionandosi “l’illecito statuale “anti-comunitario” discendente dagli aiuti non consentiti… sol che essi siano potenzialmente idonei all’alterazione degli scambi e della libera concorrenza”), giacchè, “per motivi di prossimità geografica, sulle rotte servite da Tirrenia avrebbero potuto operare vettori di Stati membri (in particolare la Francia e la Spagna), i quali, però, si sarebbero trovati in condizioni scoraggianti rispetto alla predetta”.

Peraltro, la presenza di operatori di altri Stati membri “sulle linee servite da Tirrenia” era affermazione che si rinveniva anche nella citata decisione n. 2001/851/CEE; ed ancora, stante “il valore ingente delle sovvenzioni erogate negli anni in questione” (circa Lire 400 miliardi) e la circostanza che Tirrenia operasse anche su tratte internazionali, gli aiuti venivano ad integrare anche “il regime vietato delle c.d. “sovvenzioni incrociate””.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidando le sorti dell’impugnazione a cinque motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in Liquidazione ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4.1. – Con ordinanza interlocutoria n. 15539 del 22 giugno 2017 – all’esito della camera di consiglio seguita all’udienza pubblica del 10 aprile 2017 – questa Corte ha proposto rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, par. 3 TFUE, sottoponendo alla Corte di giustizia due questioni interpretative del diritto dell’Unione, correlate alle censure svolte dalla parte ricorrente nel primo motivo di impugnazione.

4.2. – Con sentenza del 23 gennaio 2019, in C-387/2017 (di seguito anche: CGUE TDM III), la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha deciso sulle due questioni oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla citata ordinanza interlocutoria.

4.3. – In prossimità dell’udienza pubblica nuovamente fissata per la discussione della causa hanno depositato ulteriore memoria la parte controricorrente e conclusioni scritte il pubblico ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (disposizioni applicabili ratione temporis – e alle quali si farà diretto riferimento nel prosieguo – ora artt. 107 e 108 TFUE), degli art. 1, lett. b) e 15, par. 3 del Reg. (CE) 659/1999, dei principi di cui alla sentenza della CGUE 5.3.1996, Brasserie du Pecheur (cause riunite C-46/93 e C-48/93) e dell’art. 2043 c.c., “laddove la Corte d’Appello illegittimamente qualifica gli aiuti come nuovi, anzichè come esistenti”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato gli aiuti concessi dallo Stato alla Tirrenia come “nuovi”, in quanto essi afferivano al periodo 1976-1980 in cui l’attività di cabotaggio interno allo Stato si svolgeva in un mercato non ancora liberalizzato (e ciò sino al 1 gennaio 1999, in base al Reg. n. 3547/1992, là dove il precedente Reg. n. 4056/1986 si applicava soltanto ai trasporti marittimi internazionali) e quindi – come evidenziato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 aprile 2004, in C-298/00, Alzetta (con cui veniva confermata la sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000, causa T-298/97) -, trattandosi di un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza, erano da considerarsi, al momento della liberalizzazione, come un regime di “aiuti esistenti” e, dunque, legittimi.

Inoltre, il giudice di appello non avrebbe considerato, sotto diverso profilo, che si sarebbe trattato comunque di “aiuti esistenti”, per non essere mai stati formalmente contestati dalla Commissione per almeno 10 anni, come previsto dall’art. 15, par. 3, del Reg. (CE) n. 659/1999.

La Corte territoriale, dunque, avrebbe erroneamente ritenuto “nuovi” gli aiuti in questione, venendo in contrasto la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia e con il predetto Regolamento del 1999, basandosi soltanto sull’affermazione contenuta nella Decisione 2001/851/CE, che aveva reputato nuovi detti aiuti per il solo fatto che fossero posteriori rispetto al Trattato, ma con ciò non avendo escluso “l’esistenza di altri aiuti “non nuovi” (e perciò non illegittimi), come quelli in esame, per essere stati erogati nell’ambito di un mercato non liberalizzato”.

1.1. – Il motivo, sebbene ammissibile, è comunque infondato sotto entrambi i profili di censura.

1.1.1. – Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione preliminare di (OMISSIS) sulla inammissibilità della doglianza (concernente la qualificazione degli aiuti come “esistenti” e non “nuovi”), della quale si assume la tardività in quanto fatta valere solo in questa sede e, comunque, non in primo grado, nel rispetto delle relative preclusioni processuali.

La sentenza non definitiva (di seguito anche: sentenza n. d.) del Tribunale di Genova n. 1329/2009 (cfr. dispositivo, p. 68) ha dichiarato inammissibile e, in ogni caso, prescritta la domanda di (OMISSIS) sulla responsabilità dello Stato-Legislatore/Amministratore per illecito comunitario consistito nella “istituzione ed erogazione degli aiuti di Stato”, rigettato quella sulla responsabilità dello Stato-Amministratore e, infine, accolto quella sulla responsabilità dello Stato-Giudice.

La declaratoria di inammissibilità della domanda di danni per la responsabilità dello Stato-Legislatore è stata fondata sul rilievo della mancanza di specificazione della relativa causa petendi, risultando l’impianto allegatorio dell’atto di citazione – ad avviso del Tribunale (cfr. sentenza n. d. pp. 32/36) – rivolto “ad individuare la violazione commessa dallo Stato Giudice per non aver operato il rinvio ex art. 234 Trattato”, con il conseguente pregiudizio per (OMISSIS), oltre ad essere dedotte, come ulteriori violazioni del diritto comunitario, la mancata collaborazione “da parte della corte di cassazione” di “interpellare la Commissione” e il mancato avviso da parte dello Stato alla stessa Corte di cassazione “dell’avvio della procedura di infrazione” relativa alla sovvenzioni concesse in favore di Tirrenia e da cui è scaturita la succitata decisione del 2001 della Commissione.

Ad abundantiam, il Tribunale (sentenza pp. 36/37) ha ritenuto comunque prescritta (a seguito di tempestiva eccezione della P.C.M.) la domanda di responsabilità dello Stato-Legislatore, giacchè l’illecito (erogazione degli aiuti di Stato asseritamente illegittimi) si era consumato “al più tardi” nel (OMISSIS) e, dunque, l’azione era stata intrapresa (con atto di citazione dell’aprile 2002) ampiamente oltre il termine quinquennale di prescrizione dell’illecito comunitario (ricondotto alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.).

Allorquando il Tribunale (sentenza n. d. p. 39) ha, poi, delibato la domanda (poi accolta) di responsabilità dello Stato Giudice, lo ha fatto (come accennato) in ragione di due distinte (contestate) violazioni (addebitate alla Corte di cassazione, quale giudice della sentenza n. 5027 del 2000), congiuntamente esaminate, ossia quella dell’art. 10 del Trattato CE (lesione del principio di leale collaborazione, per mancato interpello della Commissione) e art. 234 del Trattato CE (mancato rinvio pregiudiziale).

In siffatta ottica, dunque, il primo giudice ha indagato sulla necessità, da parte del giudice di ultima istanza, del rinvio pregiudiziale in ordine alla questione della legittimità degli aiuti di Stato concessi a Tirrenia in base alla L. n. 684 del 1974, autonomamente risolta dalla stessa Cassazione in senso della giustificazione degli aiuti in forza dell’art. 86, par. 2, del Trattato CE (in base alla “funzione di servizio pubblico svolta da Tirrenia”: sentenza n. d. p. 49). Sempre in siffatta ottica, il Tribunale – nell’esaminare i necessari requisiti di sussistenza di un illecito comunitario dello Stato, nella specie Giudice – si è soffermato (sentenza n. d. pp. 57/58) sulla condizione dell’esistenza di una violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, individuandola proprio nella violazione dell’art. 234 del Trattato CE, ritenendo, nella specie, necessario il rinvio pregiudiziale ai fini della “applicazione diretta della normativa comunitaria (quale è quella relativa alla disciplina della concorrenza del mercato comune, di cui all’art. 87 Trattato CE)”.

Dunque, il Tribunale non si è affatto espresso sulla questione relativa alla responsabilità dello Stato-Legislatore (della L. n. 684 del 1974) per la “istituzione ed erogazione di aiuti di Stato” quale condotta determinativa di illecito comunitario, mancando di indagarne i relativi presupposti e, tra questi, in particolare quello della violazione di norma preordinata a conferire diritti ai singoli, da individuarsi secondo giurisprudenza comunitaria costante (da Lorenz in poi) – in questo caso nell’art. 88, par. 3, del Trattato CE (attuale art. 108 TFUE e originariamente art. 93 Trattato CEE).

Del resto, i riferimenti operati dal primo giudice alla predetta norma (segnatamente, sentenza n. d. pp. 21/22) rivestono soltanto la funzione di ricognizione della normativa comunitaria generalmente implicata dalla vicenda processuale, senza, però, che il citato art. 88, par. 3, abbia rappresentato l’oggetto della statuizione nel merito, che, invece, ha avuto riguardo al ben diverso thema della responsabilità dello Stato-Giudice, nei termini anzidetti.

Sicchè, come risulta dalla stessa sentenza di appello impugnata in questa sede (pp. 11/17), i nove motivi di gravame principale proposti dalla P.C.M. avverso la sentenza n. d. n. 1329/2009 hanno riguardato l’accoglimento della domanda di responsabilità dello Stato-Giudice, mentre è con il primo motivo di appello incidentale di (OMISSIS) (sub “A”) che il giudice di secondo grado viene investito dell’esame relativo alla domanda (dichiarata inammissibile e, comunque, prescritta) di responsabilità dello Stato-Legislatore.

La Corte di appello di Genova, accolto in parte l’appello principale di P.C.M. con rigetto della domanda di responsabilità dello Stato-Giudice, ha accolto proprio il motivo di appello incidentale di (OMISSIS) e, con esso, la domanda di responsabilità dello Stato-Legislatore, delibandone nel merito la fondatezza in ragione dei relativi presupposti, correttamente rilevando, tra l’altro, che la norma comunitaria rispetto a cui verificare la violazione rilevante ai fini del giudizio di responsabilità per illecito comunitario dello Stato (siccome preordinata a conferire diritti ai singoli) era proprio quella dell’art. 88, par. 3, del Trattato CE (in quanto avente efficacia diretta) e, quindi, necessitando l’indagine sulla novità o meno degli aiuti, la quale, per la relazione di escludente reciprocità tra la (sotto)fattispecie di “aiuti nuovi” e quella degli “aiuti esistenti”, implicava l’esame della complessiva fattispecie di cui all’art. 88, par. 3, citato.

E tale esame, condotto dalla Corte territoriale, si è posto proprio ai fini della delibazione della domanda di (OMISSIS), alla quale – invocando essa la responsabilità dello Stato-Legislatore – spettava di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, tra questi, la violazione da parte dello Stato dell’art. 88, par. 3, del Trattato CE, che presupponeva l’esser stati istituiti ed erogati “aiuti nuovi” a Tirrenia e non già “aiuti esistenti”.

Era, quindi, (OMISSIS) a doversi fare carico di siffatto impianto allegatorio, che la Corte territoriale ha riconosciuto già presente nell’atto di citazione, senza che tale statuizione sia stata fatta oggetto di censura in questa sede, non potendosi, però, di converso, assumersi l’inammissibilità del motivo in esame di P.C.M., alla quale spettava approntare (semmai), nel giudizio di merito, mere difese avverso gli anzidetti fatti costitutivi e, in questa sede, impugnare la statuizione di accoglimento della domanda avutasi per la prima volta in appello contestandone proprio gli accertati (esplicitamente o implicitamente, per rapporto di necessaria esclusione) fatti costitutivi.

Va, inoltre, soggiunto che neppure è sostenibile che – come sembra alludere (OMISSIS) nella prima memoria ex art. 378 c.p.c. – la questione della novità o meno degli aiuti di Stato sia “coperta” dal “giudicato comunitario” della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 (TDM II), resa nella presente controversia, avendo la CGUE comunque puntualizzato che la “nozione di aiuto nuovo soggetto all’obbligo di previa notifica” non era stata investita dai quesiti proposti dal Tribunale di Genova con l’ordinanza di rimessione del 31 marzo 2003 (là dove poi è irrilevante, ai fini in esame, la affatto generica – e non indirizzata unicamente alla questione della novità dell’aiuto di Stato, ma anche alla responsabilità del beneficiario di esso – affermazione, altresì dubitativa, circa una, peraltro solo parziale, risoluzione della questione da parte del giudice di merito).

1.1.2. – Le censure di parte ricorrente sono, però, prive di fondamento.

1.1.2.1. – Giova, anzitutto, evidenziare – ribadendo quanto già posto in rilievo da questa stessa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 15539 del 2017, di rinvio pregiudiziale alla CGUE – che, secondo costante giurisprudenza della stessa CGUE (per tutte: sentenza del 5 marzo 1996, in procedimenti riuniti C-46/93 e C-48/93, Brasserie Brasserie du Pecheur e Factortame e A., p. 51), un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto Eurounitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

Ai fini dell’esame delle doglianze mosse dal ricorrente con il motivo ora oggetto di scrutinio assume rilevanza la prima delle anzidette condizioni e, in tal senso, la norma Eurounitaria rispetto a cui verificare la violazione rilevante ai fini del giudizio di responsabilità per illecito Eurounitario dello Stato-Legislatore (siccome norma preordinata a conferire diritti ai singoli) è da individuarsi (e come tale è stata correttamente individuata dal giudice di appello) – alla luce della costante giurisprudenza della CGUE (a partire dalla sentenza dell’11 dicembre 1973, in C-120/73, Lorenz, p. 8) – nell’art. 88, par. 3, del Trattato CE (ex art. 93 ed attuale art. 108 TFUE), in quanto avente efficacia diretta.

Difatti, i giudici nazionali, che non hanno competenza a statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto Eurounitario, debbono, però, assicurare agli amministrati che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione del citato art. 88, par. 3, conformemente al loro diritto nazionale, sia per quanto concerne la validità degli atti di esecuzione, sia per quanto concerne il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie (cfr. anche la recente Cass., S.U., 11 marzo 2020, n. 7012), potendo essi, inoltre, giungere all’accoglimento delle domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto (CGUE: sentenza dell’11 luglio 1996, in C-39/94, SFEI, p. 40; sentenza del 21 ottobre 2003, in cause riunite C-261/01 e C-262/01, van Ca/ster e a., p. 64; sentenza del 12 febbraio 2008, in C-199/06, CELF, p.p. 41 e 53).

Di qui, la necessità dell’indagine anche sulla novità o meno degli aiuti, la quale, per la relazione di escludente reciprocità tra la (sotto)fattispecie di “aiuti nuovi” e quella degli “aiuti esistenti”, implica l’esame della complessiva fattispecie di cui all’art. 88, par. 3, citato.

Infatti, il giudice nazionale, ove chiamato a decidere sulla sussistenza di una responsabilità dello Stato-Legislatore per la concessione di aiuti di Stato illegittimi (in ragione della proposizione di azione risarcitoria da parte del soggetto che è stato pregiudicato da tale concessione; azione che costituisce, in materia di aiuti di Stato, uno strumento di private enforcement di tutela dello stesso diritto Eurounitario), deve procedere a tre consecutive verifiche, per giungere ad altrettante qualificazioni giuridiche: a) se il provvedimento controverso costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato (ossia se esso procuri al suo beneficiario o ai suoi beneficiari un vantaggio mediante risorse pubbliche); b) se il detto aiuto di Stato rientri nella categoria degli aiuti vietati dall’art. 87, par. 1, del Trattato (cioè, se esso sia idoneo a falsare la concorrenza e se possa incidere sugli scambi fra gli Stati membri); c) se, infine, il detto aiuto rientri nella procedura di controllo di cui all’art. 88, par. 3, del Trattato e, quindi, se si tratti di nuovo aiuto (che è assoggettato a tale procedura) e non di un aiuto esistente (che vi si sottrae).

Le prime due qualificazioni – cui è pervenuta la Corte di appello in base anche alle indicazioni provenienti dalla sentenza TDM II, alla stregua dei criteri dettati, tra le altre, dalla sentenza CGUE del 24 luglio 2003, in C-280/00, Altmark (cfr. anche sentenza CGUE del 16 luglio 2015, in C-39/14, BVVG, p. 24) – non sono neppure investite dalle censure di parte ricorrente, che, invece, ha posto in discussione la terza di dette qualificazioni, che il giudice di appello (tenuto conto della decisione 2001/851/CE della Commissione del 21 giugno 2001 – in G.U. L 318 del 4.12.2001 (in particolare, p.p. 20 e 21), che aveva ad oggetto gli aiuti di Stato concessi sempre a Tirrenia in base alla L. n. 684 del 1974 a partire dal 1991) ha portato a conclusione nel senso che le sovvenzioni concesse a Tirrenia dal 1976 al 1980 fossero aiuti “nuovi”, risultando pacifica la circostanza che dette sovvenzioni non fossero state precedute da una previa notifica alla Commissione.

1.1.2.2. – La distinzione tra “aiuti esistenti” (art. 88, par. 1) e “aiuti nuovi” (art. 88, par. 3) è centrale nel sistema di controllo Eurounitario sugli aiuti degli Stati membri (tra le altre, CGUE: sentenza 11 dicembre 1973, in C-120/73, Lorenz e sentenza 9 agosto 1994, in C 44/93, Namur-Les assurances du credit) e detta distinzione opera nel senso che i primi (gli aiuti esistenti) sono sottoposti ad un esame permanente da parte della Commissione, ma nelle more di tale esame possono essere erogati, mentre i secondi (gli aiuti nuovi: ossia quelli di nuova istituzione ovvero quelli che modificano aiuti esistenti) devono essere autorizzati e sono, quindi, soggetti all’obbligo di previa notifica alla Commissione e al c.d. “obbligo di standstill” (o “clausola di sospensione”), cioè al divieto di portare ad esecuzione il progetto di aiuto fino alla decisione di autorizzazione.

Tale distinzione già presente nel Trattato è stata evidenziata, a livello normativo primario, dal Reg. n. 659/1999, emanato in base all’art. 89 del Trattato stesso; regolamento che recepisce in buona parte gli orientamenti giurisprudenziali e della Commissione già formatisi in precedenza.

In particolare, sono “aiuti esistenti”: gli aiuti statali istituiti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del Trattato CE (sentenza CGUE del 15 marzo 1994, in C-387/92, Banco Exterior de Espana; art. 1, lett. b) i) del Reg. n. 659/1999); gli aiuti che siano già stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio (art. 1, lett. b) ii) del Reg. n. 659/1999); gli aiuti notificati rispetto ai quali sia scaduto il termine per l’esame preliminare (sentenza Lorenz, cit.; art. 1, lett. b) iii) del Reg. n. 659/1999); gli aiuti non notificati per i quali sia scaduto il termine per il recupero (decennale ai sensi dell’art. 15 Reg. n. 659/99; art. 1, lett. b) iv) del Reg. n. 659/1999); gli aiuti che, al tempo della loro adozione, non erano qualificabili come aiuti e che sono divenuti tali in seguito al processo di completamento del mercato interno (art. 1 lett. b) v), del Reg. 659/99).

Quest’ultima norma, però, esclude che possano essere considerati aiuti esistenti le misure di sostegno ad attività che siano state oggetto di un processo di liberalizzazione in forza del diritto comunitario.

1.1.2.3. – Come detto, nel caso in esame è da ritenersi accertato – dal giudice del merito, senza che sul punto vi siano state contestazioni in questa sede – che gli aiuti erogati a Tirrenia dal 1976 al 1980 (dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore del Trattato CEE e precedente all’entrata in vigore del Reg. n. 659/1999) non sono stati notificati alla Commissione e che quest’ultima non ha provveduto ad alcuna autorizzazione degli stessi.

La Corte di appello, ai fini della sua decisione, ha altresì avuto come evidente il dato dell’assenza di (“piena”) liberalizzazione “comunitaria” per il cabotaggio marittimo, relativo alla prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri, sino al 1 gennaio 1999, riferendosi il Reg. n. 4055/1986, ai trasporti marittimi internazionali ed essendo l’applicazione del pertinente Reg. n. 3577/1992 sospesa, per l’appunto, sino a detta data (art. 6).

Sicchè, il giudice di secondo grado ha ritenuto che gli aiuti concessi a Tirrenia nel periodo anzidetto fossero aiuti “nuovi” (così da escludere la ricorrenza di aiuti “esistenti”) in forza delle (e a fortiori in base alle) considerazioni della decisione della Commissione 2001/851/CE, che ha affermato essere aiuti “nuovi” le sovvenzioni erogate dallo Stato a Tirrenia in base alla L. n. 684 del 1974 nel periodo dal 1991 in poi, in quanto aiuti successivi al Trattato CEE, ma non in precedenza notificati o autorizzati, sebbene resi in periodo, fino al 1999, di esenzione dall’applicazione del Reg. 3577/92 e, dunque, di mercato non liberalizzato quanto al cabotaggio marittimo, ossia del trasporto marittimo all’interno degli Stati membri.

1.1.2.4. – Nel delineato contesto è, dunque, maturata l’esigenza del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, non essendosi a questa Corte palesata come autoevidente e tale “da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio” (sentenza CGUE del 6 ottobre 1982, in C-283/81, Ci/fit, p.p. 14 e 16) la soluzione delle questioni interpretative sul diritto dell’Unione sollevate dalle doglianze di parte ricorrente, così da consentire al giudice di ultima istanza di potersi sottrarre all’obbligo del rinvio alla CGUE imposto dal citato art. 267 TFUE.

La domanda di pronuncia pregiudiziale veicolata dall’ordinanza interlocutoria n. 15539 del 2017 si è articolata nel seguente duplice quesito:

“Dica la CGUE (nelle circostanze proprie della causa principale: concernente un’azione di risarcimento danni contro lo Stato-Legislatore per la effettiva erogazione, nel periodo 1976-1980 e in forza di legge dello stesso Stato membro (L. n. 684 del 1974), di sovvenzioni costituenti aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Trattato CE (ex art. 92 e attualmente art. 107 TFUE), non notificati, nè autorizzati ai sensi dell’art. 88 del Trattato CE (ex art. 93 e attualmente art. 108 TFUE), ad impresa di navigazione in ambito di mercato, all’epoca, non liberalizzato (cabotaggio marittimo)):

a) se, ai fini della qualificazione di detti aiuti (come “esistenti” e, quindi, non “nuovi”), trovi applicazione, e in che termini, l’art. 1, lett. b) v), del Regolamento n. 659 del 1999, che stabilisce: “v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione”; ovvero se trovi applicazione, e in che termini, il principio (di portata formalmente differente da quello di diritto positivo anzidetto) enunciato dal Tribunale con la sentenza del 15 giugno 2000, nelle cause riunite T-298/97 e altre (Alzetta e a./Commissione, p. 143), confermata, per la statuizione che interessa in questa sede, dalla CGUE con la sentenza del 29 aprile 2004 in C-298/00 P (p.p. 66-69) – secondo cui “(…) un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato (poi: 87, par. 1), applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale disposizione, relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alle ripercussioni sulla concorrenza”;

b) se, comunque, sempre ai fini della qualificazione dei predetti aiuti, trovi applicazione, e in che termini, l’art. 1, lett. b) iv) del medesimo Reg. n. 659 del 1999, che afferma essere “esistenti” “gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’art. 15″ – norma che, a sua volta, stabilisce un termine di prescrizione decennale per il recupero degli aiuti illegalmente concessi -, oppure trovino applicazione, in che termini (analoghi o meno al principio espresso dalla citata norma di diritto positivo), i principi, ripetutamente affermati dalla stessa CGUE, di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto”.

1.1.2.5. – La risposta a tali quesiti è giunta con la sentenza della CGUE del 23 gennaio 2019, in C-387/17 (c.d. CGUE TDM III).

AI Sulla prima questione del rinvio pregiudiziale, la CGUE TDM III ha dichiarato: “Sovvenzioni concesse a un’impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare”.

A tal riguardo, la CGUE TDM III – riprendendo le osservazioni dell’avvocato generale (p. 67 delle relative conclusioni) – ha posto in rilievo come la circostanza per cui “il mercato del cabotaggio marittimo di cui al procedimento principale sia stato liberalizzato per via regolamentare solo molto tempo dopo la concessione delle sovvenzioni di cui è causa non permette di escludere che, prima di tale liberalizzazione, queste ultime costituissero aiuti di Stato che soddisfacevano le condizioni richiamate al punto 36 della presente sentenza”. Ossia, le condizioni, già in precedenza richiamate (cfr. p. 1.1.2.1., che precede), in forza delle quali la qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato richiede che: a) debba trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; b) tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi fra Stati membri; c) esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario; d) esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (oltre alla già citate sentenze Altmark e BVVG, cfr. sentenza del 21 dicembre 2016, in C-20/15 P e C-21/15 P, Commissione/World Duty Free Group SA e a., p. 53).

Giova, peraltro, mettere in risalto che dalle citate conclusioni dell’avvocato generale, condivise dalla CGUE TDM III, si evince quale sia la presupposta interpretazione dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, tenuta presente dalla stessa CGUE TDM III, alla luce delle quali occorre leggere anche la sentenza “Alzetta”, ossia che “la data di liberalizzazione di un’attività da parte del diritto dell’Unione deve… essere presa in considerazione al solo scopo di escludere che, dopo tale data, una misura che non costituiva un aiuto prima di tale liberalizzazione sia qualificata, in seguito, come un aiuto esistente. Per contro, la mera presenza di una data di liberalizzazione, risultante dall’entrata in vigore di una normativa Europea, non è sufficiente per escludere che una misura possa essere qualificata come aiuto nuovo qualora, sulla base del criterio dell’evoluzione del mercato, sia possibile dimostrare che la misura è stata adottata su un mercato già, in tutto o in parte, aperto alla concorrenza prima della data di liberalizzazione dell’attività in questione da parte del diritto dell’Unione. In altre parole, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, si presume che le misure statali in esame non costituissero, al momento della loro adozione, aiuti di Stato, precisamente perchè esse non soddisfacevano le condizioni dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri e della distorsione della concorrenza” (conclusioni avvocato generale p.p. 62 e 63).

Ciò posto, la CGUE TDM III ha, quindi, evidenziato (p. 42) che dalla stessa decisione CGUE TDM II risultava che non potesse “escludersi, da un lato, che la Tirrenia fosse in concorrenza con imprese di altri Stati membri sulle linee interne interessate e, dall’altro, che essa si trovasse in una situazione di concorrenza con simili imprese su linee internazionali e che, in assenza di una contabilità separata per le sue diverse attività, vi sia stato un rischio di sovvenzioni incrociate, vale a dire un rischio che gli introiti ricavati dalla sua attività di cabotaggio beneficiante delle sovvenzioni controverse nel procedimento principale fossero utilizzati a vantaggio di attività da essa svolte sulle predette linee internazionali”.

Di qui, l’ulteriore puntualizzazione della medesima CGUE TDM III (p. 43) sul fatto che “dal fascicolo agli atti della Corte emerge che, sebbene il mercato interessato non fosse formalmente liberalizzato, risulta che detto mercato, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, fosse un mercato concorrenziale e che le sovvenzioni concesse alla Tirrenia fossero idonee ad incidere sugli scambi fra Stati membri ed a falsare o minacciare di falsare la concorrenza”.

a 1 Sulla seconda questione del rinvio pregiudiziale, la CGUE TDM III ha, quindi, dichiarato: “L’art. 1, lett. b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo (108 TFUE), dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Dato che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell’obbligo di previa notifica stabilito dall’art. 93 del Trattato CEE, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un’azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente d’imporre al ricorrente, mediante un’applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all’art. 15, paragrafo 1, di detto regolamento”.

La CGUE TDM III – rammentato (p.p. 53 e 55) che, allorquando investiti di azione risarcitoria, i giudici nazionali “godono di un certo livello di indipendenza rispetto alla Commissione”, dovendo provvedere “alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione previsto dall’art. 93, paragrafo 3, del Trattato CEE” (cfr. quanto già evidenziato al p. 1.1.2.1., che precede) – ha precisato che “una decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato interno non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione che sono invalidi per il fatto di essere stati adottati in violazione del divieto sancito” dall’art. 93, par. 3, ultimo periodo, Trattato CEE, là dove qualsiasi “altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, della disposizione suddetta e svuoterebbe quest’ultima della sua efficacia pratica” (p. 59).

Ne consegue, pertanto, che “qualora un ricorrente riesca a dimostrare dinanzi al giudice nazionale di avere subito un danno a causa dell’attuazione prematura di un aiuto di Stato e, più specificamente, a causa del vantaggio temporale illegittimo che ne ha tratto il beneficiario, l’azione di risarcimento danni può, in linea di principio, essere accolta anche qualora, al momento in cui il giudice nazionale statuisce sulla domanda, la Commissione abbia già approvato l’aiuto in questione” (p. 60).

La CGUE TDM III ha, quindi, osservato “che la scadenza del termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 15, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 si limita a circoscrivere nel tempo i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti di Stato” (p. 61) e che, pertanto, “la scadenza del termine di prescrizione di cui all’art. 15, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 non può avere per effetto di sanare retroattivamente aiuti di Stato inficiati da illegittimità, per il solo fatto che essi divengono aiuti esistenti ai sensi dell’art. 1, lett. b), v), e, in tal modo, di privare di ogni fondamento giuridico un ricorso per risarcimento danni proposto contro lo Stato membro interessato da privati e da concorrenti danneggiati dalla concessione dell’aiuto illegittimo” (p. 62).

In relazione, poi, ai profili della domanda pregiudiziale che sollevavano dubbi interpretativi in ordine a possibili interferenze tra disciplina di settore e principi di affidamento e di certezza del diritto, la CGUE TDM III ha ritenuto, quanto al primo di detti principi, che di esso “non può avvalersi… un soggetto che abbia commesso una violazione del diritto vigente” (p. 68), ciò valendo a “maggior ragione… nei confronti delle autorità statali che hanno concesso un aiuto di Stato in violazione della procedura stabilita dall’art. 93, paragrafo 3, del Trattato CEE” (p. 69).

Quanto poi al principio della certezza del diritto “in una situazione come quella considerata nel procedimento principale”, la CGUE TDM III ha osservato, anzitutto, che – proprio in ragione della funzione di garanzia della certezza del diritto assolta dai termini prescrizionali “tali termini devono essere stabiliti in anticipo e qualunque applicazione “per analogia” di un termine di prescrizione deve essere sufficientemente prevedibile dal soggetto dell’ordinamento” (p. 71), per cui, “in assenza di una disciplina del diritto comunitario” (p. 72), “le sole norme sulla prescrizione applicabili nella fattispecie sono quelle risultanti dal diritto nazionale, interpretate alla luce dei principi di effettività e di equivalenza” (p. 73).

Ne deriva – conclude la CGUE TDM III – che “sarebbe contrario al principio della certezza del diritto applicare per analogia il termine di dieci anni previsto dall’art. 15, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 a un’azione di risarcimento danni proposta contro lo Stato membro interessato da parte di un concorrente della società beneficiaria degli aiuti di Stato” (p. 74), non potendo essere imposto a un privato “un termine di prescrizione stabilito da una disposizione volta unicamente a circoscrivere nel tempo i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti di Stato”.

1.1.2.6. – La prima censura di parte ricorrente cade al cospetto della stessa interpretazione fornita dalla CGUE TDM III sulla prima questione del rinvio pregiudiziale, in forza della quale, ai fini di escludere la qualificazione in termini di “aiuti esistenti” di sovvenzioni concesse prima della data di liberalizzazione del mercato interessato rileva l’idoneità delle stesse ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza e non già che il mercato interessato non fosse formalmente liberalizzato.

La doglianza, infatti, si appunta, come detto, sul profilo dell’interpretazione del diritto dell’Unione in termini di differenti conseguenze giuridiche effettuali discendenti dalla qualificazione degli aiuti come “esistenti” o come “nuovi”, non ponendo in discussione quell’accertamento, compiuto dalla Corte territoriale, in ordine alla sussistenza delle condizioni atte a qualificare una sovvenzione come “aiuto” di Stato vietato ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato (ossia: se esso procuri al suo beneficiario o ai suoi beneficiari un vantaggio mediante risorse pubbliche; se esso sia idoneo a falsare la concorrenza e se possa incidere sugli scambi fra gli Stati membri).

Accertamento che, in ogni caso (al di là della già assorbente considerazione che precede), risulta essere affatto congruente con le chiare indicazioni provenienti dalla CGUE TDM III (che puntualizzano e rendono indubbie quelle ricavabili dalla CGUE TDM II), muovendo il giudice di appello, anzitutto, dall’affermazione per cui la vicenda storica si collocava negli anni (1976-1980) in cui il “mercato non (era) pienamente liberalizzato” (sentenza p. 27).

Ciò che, invero, (OMISSIS) assume a fondamento di un’eccezione di inammissibilità della censura di P.C.M., non essendo questa calibrata sull’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; rilievo che appare pur corretto ove, però, la doglianza stessa possa reputarsi orientata unicamente a contestare il dato “materiale” dell’assetto del mercato di riferimento (quello del cabotaggio marittimo), mentre essa pare piuttosto incentrata, e condizionata (secondo la prospettazione di parte), dal dato “normativo” incidente su quello stesso assetto (che, tuttavia, come detto, la CGUE TDM III ha affermato – questa volta con nettezza – essere “dato” recessivo).

Dunque, nel contesto anzidetto, la verifica, fattuale, che la Corte di appello ha compiuto si è risolta nell’evidenziare la “indubbia… capacità di tali aiuti di incidere sugli scambi fra gli Stati membri della Comunità” in ragione: a) della non marginalità/non perifericità/non scarsa importanza nell’ambito della navigazione mediterranea delle tratte locali (collegamenti con la Sardegna e la Sicilia), tali da consentire, anche “per motivi di prossimità geografica”, la presenza sulle medesime tratte servite da Tirrenia di vettori di Stati membri (Francia e Spagna); b) del valore ingente delle sovvenzioni erogate (circa Lire 400 miliardi); c) della presenza di Tirrenia anche su “tratte internazionali”, così da rendere possibile il regime vietato delle cd. “sovvenzioni incrociate”, per utilizzo degli introiti della attività di cabotaggio in quella di trasporto internazionale”.

Come detto, un tale accertamento soddisfa quanto richiesto dalla CGUE TDM III al fine di escludere che le sovvenzioni concesse a Tirrenia, nel periodo in contestazione (1976-1980), possano qualificarsi come “aiuti esistenti”.

1.1.2.7. – Il secondo profilo di censura di P.C.M. (che postula la qualificazione degli aiuti concessi a Tirrenia come “esistenti” in base all’applicazione del combinato disposto degli artt. 1, lett. b) iv) e 15, par. 3, del Reg. n. 659 del 1999), è infondato alla luce di quanto – in modo dirimente – ha posto in rilievo la CGUE TDM III, là dove (cfr. p. 1.1.2.3. B, che precede) ha escluso che le citate disposizioni comunitarie possano trovare applicazione nella presente controversia, così come è da escludersi una loro applicazione analogica in forza del principio della certezza del diritto, nè, infine, potendo P.C.M. avvalersi, nella specie, del principio della tutela del legittimo affidamento.

Il che, pertanto, consente di affermare, anche in linea di principio, che, a fronte di un aiuto illegale e causativo di danno per il terzo concorrente, non può negarsi l’azione risarcitoria di quest’ultimo contro lo Stato per illecito comunitario, la quale azione (a prescindere dalla sua natura giuridica) sarà soggetta alle regole di prescrizione dell’ordinamento interno (art. 2934 c.c. e ss.).

Con l’ulteriore precisazione, rilevante nel caso di specie, che, quanto all’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado da P.C.M. (e accolta dal Tribunale, sebbene dopo aver esaurito la propria potestas iudicandi), la Corte di appello l’ha espressamente ritenuta inammissibile per tardività e tale statuizione non è stata fatta oggetto di impugnazione.

2. – Con il secondo mezzo – proposto “solo in via subordinata” è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato (ora artt. 107 e 108 TFUE), dei principi di cui alla sentenza della CGUE 5.3.1996, Brasserie du pecheur (in cause riunite C-46/93 e C-48/93) e dell’art. 2043 c.c., “per mancanza di nesso causale o comunque di un danno ingiusto”.

La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che dell’asserita illegittimità internazionale degli aiuti potesse giovarsi anche un operatore nazionale come (OMISSIS), attivo in un settore in cui le sovvenzioni non potevano considerarsi illegittime, in quanto relative al mercato interno “pacificamente non liberalizzato”. Pertanto, la “illegittimità “relativa” delle sovvenzioni impedisce di ravvisare un nesso tra l’illecito statale ed il danno ingiusto subito da (OMISSIS), o comunque di individuare un danno “ingiusto” (ex art. 2043 c.c.) che ovviamente non può sorgere da un aiuto previsto dalla legge e non illegittimo (ancorchè nel solo ambito nazionale)”.

2.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Il presupposto fondamentale da cui muove la censura – ossia che, quelli concessi a Tirrenia, fossero anzitutto aiuti legittimi perchè erogati in “mercato non liberalizzato” quale il “mercato interno” (cui si aggiunge l’ulteriore presupposto della non operatività di (OMISSIS) sul mercato internazionale, unico ambito nel quale detti aiuti avrebbero potuto – ad avviso di parte ricorrente – reputarsi illegittimi: profilo, questo ulteriore, su cui si incentra l’eccezione di inammissibilità della censura di (OMISSIS) per novità della stessa, che in parte qua coglie nel segno, là dove, peraltro, neppure la Corte territoriale ha, nell’impugnata sentenza – cfr. pp. 28/29 -, operato l’anzidetta distinzione nei termini nei quali è stata postulata) – è stato già scrutinato e smentito in sede di esame del primo motivo di ricorso e, dunque, la doglianza – che denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – cade in forza delle complessive, e assorbenti, considerazioni ivi svolte.

Di qui, pertanto, residua unicamente l’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale circa l’esistenza del nesso causale tra la condotta dello Stato-Legislatore e il danno (ingiusto) patito da (OMISSIS), ravvisati nell’aver lo Stato, con la indebita concessione degli aiuti a Tirrenia, costretto (OMISSIS) a confrontarsi con un concorrente in grado di prescindere dalle condizioni del mercato e, quindi, cagionato alla stessa società un danno causalmente correlato all’alterazione della libera concorrenza per factum principis.

Si tratta, dunque, di valutazione operata dal giudice del merito a valle dell’applicazione, non più censurabile, delle pertinenti regulae iuris di struttura della fattispecie in esame di responsabilità civile extracontrattuale (secondo la qualificazione giuridica tenuta presente dal giudice di appello e, come tale, non investita da ragioni di impugnazione), la cui critica si configura come una quaestio facti poichè, una volta correttamente applicate (o, comunque, non essendo più censurabile l’applicazione del) le regole giuridiche che governano la fattispecie legale dell’illecito, l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono da questo derivate costituisce un apprezzamento di fatto (tra le altre, Cass., 25 febbraio 2014, n. 4439 e Cass., 10 aprile 2019, n. 9985).

E un siffatto apprezzamento si sottrae, come tale, al sindacato di questa Corte, salvo che il sindacato stesso non venga sollecitato dalla proposizione di idonea censura ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis nel presente giudizio di legittimità), in guisa di omesso esame di fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti (alla luce delle indicazioni di principio di cui a Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053): censura che il ricorso non veicola affatto.

3. – Con il terzo mezzo – proposto in “ulteriore subordine” – è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (ora artt. 107 e 108 TFUE), dei principi di cui alla sentenza della CGUE 5.3.1996, Brasserie du pecheur (in cause riunite C-46/93 e C-48/93) e degli artt. 2909 e 2043 c.c., “per omessa considerazione del giudicato di cui alla sentenza Cass. n. 5087/2000”.

La Corte territoriale, in violazione dell’art. 2909 c.c., non avrebbe tenuto conto del giudicato inter partes costituito dalla sentenza di questa Corte n. 5087 del 2000, che, nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria proposta, ai sensi dell’art. 2043 c.c., da (OMISSIS) contro Tirrenia (in causa in cui era parte anche il Ministero dei trasporti), aveva accertato la “legittimità degli aiuti concessi a Tirrenia (la cui asserita illegittima erogazione è alla base della domanda risarcitoria accolta)”.

Nè l’efficacia di detto giudicato sarebbe impedita dal diritto comunitario, non essendo imposto al giudice nazionale (come più di recente rammentato dalla sentenza CGUE del 10 luglio 2014, in C231/13, Pizzarotti) di “disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato ad una pronuncia giurisdizionale”, risultando il precedente della sentenza “Lucchini” affatto peculiare.

3.1. – Il motivo, sebbene ammissibile, è, comunque, infondato.

3.1.1. – Vanno, infatti, disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate da (OMISSIS): a) sia perchè l’invocazione del “giudicato” fatta “in subordine” ai primi due motivi concernenti il “merito della causa” sarebbe “inammissibile per contraddittorietà”; b) sia in quanto si tratterebbe di difesa non devoluta alla cognizione del giudice di appello e, dunque, siccome rinunziata, non più riproponibile in questa sede.

a) Quanto alla prima eccezione è dirimente osservare – alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., 26 giugno 2018, n. 16847) – che l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicchè, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Peraltro, pur essendo assorbente quanto appena evidenziato, non è dato, comunque, apprezzare quella insanabile contraddittorietà nella prospettazione dei motivi di ricorso da parte del ricorrente, che è predicata dall’eccezione di (OMISSIS)

Va, difatti, rilevato che non sono in toto sovrapponibili tra loro i profili di legittimità degli aiuti concessi a Tirrenia fatti valere da P.C.M. a fondamento delle censure svolte con i primi due motivi di ricorso e quello posto a base della doglianza di preclusione da giudicato sostanziale. I primi, infatti, postulano, in tutto o in parte (e in questo secondo caso come presupposto), una valutazione di legittimità degli aiuti in funzione della loro qualificazione in termini di aiuti “esistenti” o “nuovi” (alla stregua di quanto innanzi illustrato e scrutinato), mentre nel motivo in esame il giudicato preclusivo si verrebbe essenzialmente a correlare ad un giudizio di legittimità c.d. “sostanziale” degli aiuti stessi (ossia il non essere annoverabili tra “aiuti di Stato” siccome vietati dal diritto comunitario), operato dalla sentenza da cui esso promanerebbe.

b) Quanto all’ulteriore eccezione, si evince dalla stessa impugnata sentenza della Corte territoriale (p. 11) che non vi è stata, da parte di P.C.M., acquiescenza alla decisione di primo grado, avendo essa dedotto, con il terzo motivo di appello principale, l’esistenza del giudicato di cui alla sentenza n. 5087/2000.

3.1.2. – Tuttavia, la censura di parte ricorrente è priva di fondamento.

Costituisce jus receptum che, per poter apprezzare come sussistente una preclusione da giudicato esterno sostanziale (art. 2909 c.c.), occorre che si verta su due giudizi tra le stesse parti e con riferimento al medesimo rapporto giuridico, tale che, definito uno dei due con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, impedisce il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (tra le tante, Cass., 5 marzo 2013, n. 5478; Cass., 10 maggio 2018, n. 11314).

Del resto, a norma dell’art. 2909 c.c., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi) e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato; ed entro tali limiti soltanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l’eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove (tra le tante, Cass., 21 giugno 2004, n. 11493, Cass., 26 febbraio 2019, n. 5486).

Nella specie, non è ravvisabile alcuna preclusione da giudicato esterno recata dalla sentenza n. 5087/2000 di questa Corte.

In primo luogo, occorre rilevare che, nel procedimento definito dalla sentenza n. 5087/2000 di questa Corte, il Ministero dei trasporti (e, dunque, lo Stato italiano) era intervenuto ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 2, ossia come interventore adesivo dipendente, non facendo, quindi, valere un autonomo diritto, ma limitandosi a sostenere le ragioni di una delle parti.

Una tale posizione processuale è subordinata a quella dei soggetti costituenti le parti sostanziali e principali del giudizio, non comportando tale intervento ampliamento alcuno dell’oggetto del giudizio medesimo. I poteri dell’interventore sono, quindi, limitati all’espletamento di un’attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte. Ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese imposte a suo carico (Cass., S.U., 17 aprile 2012, n. 5992; Cass., 6 febbraio 2018, n. 2818; Cass., 6 giugno 2018, n. 14635).

Dunque, la posizione dell’interventore adesivo dipendente integra quella di una parte soltanto formale; sicchè è in tale veste soltanto che è dato apprezzare la partecipazione dello Stato Italiano (per esso del Ministero dei trasporti) a quel precedente e definito giudizio.

Ciò premesso, assume comunque rilievo assorbente la circostanza della diversità di rapporti giuridici rispettivamente dedotti in questo e nel giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 5087/2000 e ciò non solo quanto ai soggetti rivestenti la posizione di parti sostanziali, ma anche, e soprattutto, in ragione della differenza delle implicate causae petendi.

Nel giudizio definito dalla sentenza n. 5087/2000, (OMISSIS) ha proposto esclusivamente contro Tirrenia l’azione di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2600 c.c., per la condotta anticoncorrenziale imputata (ex art. 2598 c.c.) alla stessa società convenuta, richiedendo, pertanto, il ristoro di un pregiudizio che occorra sia cagionato da un comportamento, contrario alla correttezza professionale, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Nel presente giudizio, (OMISSIS) ha invece rivolto la propria azione risarcitoria esclusivamente contro lo Stato italiano (P.C.M.), addebitando ad esso una responsabilità da illecito comunitario nella istituzione ed erogazione di aiuti di Stato illegittimi/illegali, nei termini ampiamente illustrati in precedenza.

Di qui, come detto, non solo la evidente diversità della parte passiva del rapporto giuridico implicato nel presente giudizio (cui Tirrenia è rimasta del tutto estranea), ma anche della causa petendi, in ragione della palese disomogeneità degli elementi costitutivi della azionata fattispecie risarcitoria rispetto a quella dedotta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 5087/2000 di questa Corte, con l’ulteriore, dirimente, precisazione che in quest’ultimo giudizio la questione della legittimità degli aiuti di stato concessi a Tirrenia non ha costituito oggetto di accertamento incidentale con efficacia di giudicato (ai sensi dell’art. 34 c.p.c.), ma soltanto un antecedente logico della decisione.

4. – Con il quarto mezzo – proposto in “ulteriore subordine” – è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (ora artt. 107 e 108 TFUE), dei principi di cui alla sentenza della CGUE 5.3.1996, Brasserie du pecheur (in cause riunite C-46/93 e C-48/93), dell’art. 2043 c.c. e “della sentenza 10.6.2010 della CGUE in causa C-140-09 per aver operato solo in astratto, e non in concreto, la valutazione richiesta dalla stessa Corte di Giustizia”.

Il giudice di appello, in contrasto con quanto statuito dalla sentenza CGUE del 10 giugno 2010, in causa C-140/09 – secondo cui spettava al giudice nazionale valutare se le sovvenzioni di cui trattasi fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e avessero falsato o minacciato di falsare la concorrenza -, avrebbe operato una verifica priva di concretezza ed ipotetica, mancando di accertare effettivamente l’esistenza di concorrenti internazionali e l’incidenza delle sovvenzioni sugli scambi tra Stati membri, facendo riferimento unicamente alla collocazione geografica delle rotte (là dove, poi, la sola valutazione “concreta” in ordine alle affermazioni desunte dalla decisione 2001/851/CEE è fatta oggetto di censura con il quinto motivo).

4.1. – Il motivo, sebbene ammissibile (dovendo superarsi l’eccezione di inammissibilità sollevata da (OMISSIS) alla stregua di quanto già osservato in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso: cfr. p. 1.1.1., che precede), è, comunque, infondato.

Come imposto dalla sentenza CGUE TDM II, il giudice del merito era tenuto a verificare la natura di aiuti di Stato delle sovvenzioni erogate dallo Stato a Tirrenia “qualora siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Una tale verifica, correttamente orientata da un giudizio svolto in termini di “potenziale incidenza” delle misure di aiuto – ossia assumendo a criterio guida dell’analisi il profilo della “minaccia” di lesione del bene tutelato (la concorrenza) e, dunque, della messa in pericolo di tale bene -, nonchè correttamente sviluppatasi in base alle regole di diritto interno (nella specie, in forza delle regole probatorie pertinenti ad un’azione civile di risarcimento del danno extracontrattuale, che postulano, a fondamento degli accertamenti fattuali di sussistenza degli elementi materiali della fattispecie di responsabilità aquiliana, rappresentati dalla condotta e dall’evento di danno in correlazione eziologica tra loro, l’applicazione della c.d. regola di funzione o probatoria del “più probabile che non”), è stata compiuta dalla Corte di appello evidenziando gli elementi fattuali in tal senso concludenti, desunti in buona parte dalla decisione della Commissione n. 351/2001 e, tra questi (cfr. anche scrutinio del primo motivo), dando rilievo anche a quello della presenza “sulle linee servite da Tirrenia” di “operatori di altri Stati membri, prima ancora dell’apertura del mercato del cabotaggio”.

Peraltro, la congruenza di un siffatto accertamento della Corte territoriale – la cui fattuale concretezza è apprezzabile proprio alla luce del criterio guida della verifica effettuata e delle regole probatorie a tal fine applicate – ha trovato significativo conforto nella stessa ulteriore CGUE TDM III, che – come innanzi ricordato (cfr. p. 1.1.2.5. A), ove è riportato il p. 43 della sentenza TDM III), ha ritenuto che dalle stesse risultanze agli atti causa potesse evincersi il dato della concorrenzialità del mercato di riferimento nel periodo 1976/1980 e della idoneità delle sovvenzioni concesse a Tirrenia ad incidere, in modo pregiudizievole (in atto o in potenza) per la concorrenza, sugli scambi tra Stati membri e ciò nonostante che detto mercato “non fosse formalmente liberalizzato”.

5. – Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza “per motivazione illogica” e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “il tutto in riferimento all’accertamento in fatto dell’esistenza di concorrenti internazionali nel periodo 1976/1980”.

La Corte d’appello avrebbe valutato la natura delle sovvenzioni concesse dallo Stato a Tirrenia attingendo, segnatamente, dalla decisione della Commissione 2001/851/CE, mancando, però di tenere conto – o, comunque, in tal modo operando un apprezzamento del tutto illogico – che detta decisione non riguardava il periodo rilevante nella presente controversia (1976/1980), bensì un periodo (dal 1991 al 2000) di gran lunga successivo, così da attribuire – in modo apodittico e privo di logica – decisivo rilievo ad accertamenti posteriori di almeno un decennio rispetto ai fatti di causa.

Peraltro, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di rilevare che nella stessa decisione n. 851 del 2001 si era riscontrata una situazione di “quasi monopolio” di Tirrenia nell’anno 1990; circostanza, questa, che rendeva ancor più illogico l’assunto “che in epoca anteriore di oltre 10 anni sarebbe invece provata l’esistenza di concorrenti sul mercato internazionale”.

5. – Il motivo è inammissibile, prima ancora che comunque infondato alla luce delle argomentazioni già svolte nello scrutinare i motivi che precedono (e alle quali si rinvia).

Lo è (inammissibile) là dove, anzitutto, assume l’illogicità della sentenza impugnata, quale vizio che, di per sè, è escluso da quelli deducibili ai sensi del vigente art. 360 c.p.c. (come riformulato dalla novella recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), non mettendo affatto in risalto quella insanabile contraddizione intrinseca di argomentazioni a sostegno della decisione che potrebbe condurre, in ipotesi, alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (secondo quanto indicato, tra le altre, dalla citata Cass., S.U., n. 8053 del 2014); ciò che, in ogni caso, è da escludere nella specie, posto che la motivazione della Corte territoriale è ben lungi dall’essere apparente o non intelligibile nel suo sviluppo logico-giuridico.

Lo è (inammissibile), inoltre, là dove censura l’omesso esame della circostanza, anch’essa desumibile dalla decisione della Commissione n. 351/2001, della situazione di “quasi monopolio” di Tirrenia nell’anno 1990, invero deducendone una derivata illogicità del ragionamento del giudice di appello per l’apprezzamento esibito in ordine al fatto “che in epoca anteriore di oltre 10 anni sarebbe invece provata l’esistenza di concorrenti sul mercato internazionale”.

Il che dà la dimensione della non decisività dell’omesso esame del fatto storico anzidetto (collocato in epoca successiva a quella dei fatti di causa e, soprattutto, non escludente comunque la presenza di concorrenti sul mercato del cabotaggio e, ancora, non inteso come unico ed esclusivo elemento fattuale su cui si fonda la ratio decidendi del giudice di secondo grado: cfr. scrutinio del primo motivo) e, al contempo, dello strabico orientarsi della censura, invero rivolta ad una illogicità motivazionale non censurabile, ratione temporis, in questa sede.

6. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778).

Ciò esime dalla pronuncia dell’attestazione richiesta dal citato art. 13, comma 1-quater, essendo la debenza del contributo unificato iniziale esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 27.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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