Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22631 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14103-2014 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, UNIVERSITA’ STUDI BARI, in persona del

Rettore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.O.R., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso

la signora D.A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/02/2014 R.G.N. 348/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Bari rigettava per intervenuta prescrizione quinquennale la domanda proposta da C.O.R. intesa alla declaratoria del proprio diritto ad un’adeguata remunerazione per ognuno degli anni di corso di specializzazione precedenti al 1992 e per la condanna del MIUR e dell’Università degli Studi di Bari al pagamento della somma di Euro 11.103,82 per ogni anno di specializzazione;

2. la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 17.2.2014, ritenuto che la legittimazione passiva sussisteva solo nei confronti del Ministero quale articolazione dell’Amministrazione centrale, e non anche nei confronti dell’Università, riteneva fondata nel merito l’impugnazione, ed, in parziale accoglimento del gravame di C.O.R. ed in riforma dell’impugnata decisione, condannava il MIUR al pagamento della somma di Euro 46.997,58, per la causale dedotta, oltre interessi legali dal 25.3.2002 (data di notifica della citazione) al soddisfo;

3. in adesione alla giurisprudenza della S.C., la Corte rilevava l’omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano, con violazione del termine prescritto, delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi; riteneva, conformemente ai principi più volti affermati dalla CGUE, che il diritto degli interessati al risarcimento dei danni fosse riconducibile allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica e che lo stesso, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati dal 1.1.1983 sino all’anno accademico 1990-1991, si prescriveva in 10 anni, decorrenti dal 27.10.1999 – data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che aveva riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo – avendo avuto da tale data tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma esclusi dal citato art. 11, ragionevole certezza, da quel momento, che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea;

4. di tale sentenza, notificata il 31.3.2014, domandano la cassazione il MIUR e l’Università degli studi di Bari, sostenendo, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 3, sul rilievo che spettava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare l’azione di Governo relativa alle politiche comunitarie e di assicurare la tempestività e l’adempimento degli obblighi da esse direttamente discendenti, nonchè la responsabilità per l’attuazione degli impegni assunti dall’UE, con la conseguenza che al MIUR non era imputabile la responsabilità di alcun comportamento inerte;

5. al ricorso ha resistito il Ceci, con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. in primo luogo, va dato atto che la Corte d’Appello ha escluso la legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Bari, sicchè quest’ultima è carente di interesse alla presente impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso;

2. costituisce principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Europea, quello secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi della azione giudiziale diretta a far valere (alla stregua dell’orientamento espresso da Cass. S. U. n. 9147/09) l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie (nella specie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE) non autoesecutive, compete per l’appunto esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale articolazione dell’apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (cfr., fra molte: Cass. n. 8292/15; n. 10613/15; n. 16104/13);

3. quanto alle conseguenze che l’erronea individuazione dell’organo legittimato passivamente abbia prodotto sul rapporto processuale così instaurato, tenendo conto, in particolare, del disposto della norma della L. n. 260 del 1958, art. 4 e quindi del particolare regime con essa introdotto, questa Corte, con sentenza emessa a sezioni unite, 17.7.2018 n. 30649, in continuità con i principi già sanciti da Cass. s. u. 3117/2006, ha patrocinato una interpretazione dell’art. 4 che collochi nel suo ambito di applicazione più che l’erronea identificazione della persona fisica titolare dell’organo della Amministrazione dello Stato da evocare in giudizio, proprio l’erronea indicazione dell’organo legittimato, intendendosi cioè per “persona” il soggetto (e cioè la specifica articolazione dell’organizzazione dello Stato) fornito di legittimazione;

4. è stato così ritenuto che il rapporto intercorrente tra le due articolazioni del Governo della Repubblica (ovvero la autonoma legittimazione sostanziale dei suddetti due organi dello Stato in relazione alle rispettive “competenze”) non impedisce, in un caso quale quello in esame, l’applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4, che anzi proprio in questi casi svolge la sua funzione essenziale, a tale affermazione conseguendo che la carenza di legittimazione passiva dell’organo dello Stato convenuto in giudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità, che, in quanto tale, deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione (non più eccepibile) dell’organo legittimato ed, in difetto di tale rilievo, resta preclusa la possibilità di far valere in seguito l’irrituale costituzione del rapporto processuale;

5. nella fattispecie esaminata, il Ministero ha fatto valere esclusivamente una questione di difetto della propria passiva legittimazione, anzichè sotto il solo profilo della necessaria rimessione in termini nei confronti dell’effettiva legittimata;

6. inoltre, non risulta che l’ampio sviluppo della tesi sia avvenuto in primo grado e, comunque, entro i termini suddetti, in particolare con l’indicazione, in quella stessa sede e come persona cui l’atto andava notificato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

7. in dispregio del principio di specificità del ricorso non si indicano, infatti, i termini in cui l’eccezione sia stata formulata, nella specie, con i peculiari elementi che esige la L. n. 260 del 1958, art. 4, e che quindi l’indicazione della persona da evocare in giudizio sia stata completa anche in sede di appello e non sia nuova in questa sede di legittimità;

8. l’evocazione in giudizio del singolo Ministero non comporta, in conclusione, alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazione del governo della Repubblica (Cass., n. 8156 del 2012, n. 6029 del 2015 e n. 765 del 2016) e pertanto non si pone, in radice, alcun problema di legittimazione sostanziale, potendo la difesa erariale, di fronte a un’evocazione dello Stato non già nell’articolazione governativa della Presidenza del consiglio, bensì dei Ministeri, porre non una questione di legittimazione passiva bensì, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, rivendicando come articolazione legittimata unicamente la Presidenza e, sulla base di tale deduzione, chiedere la rimessione in termini (v., da ultimo, tra le altre, Cass., 15/11/2016, n. 23202, Cass. 27.2.2019 n. 5714);

9. alle svolte considerazioni consegue il rigetto del ricorso proposto dal MIUR;

10. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione ed alla natura della questione dibattuta;

11. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per entrambe le ricorrenti;

PQM

La Corte rigetta il ricorso quanto alla posizione del MIUR e ne dichiara l’inammissibilità quanto alla posizione dell’Università degli Studi di Bari. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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