Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22630 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. I, 31/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 31/10/2011), n.22630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26208/2007 proposto da:

D.M.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DORA 1, presso l’avvocato L. COLACINO-CINNANTE (STUDIO

IRELLI CIRULLI), rappresentato e difeso dall’avvocato PLACANICA

Federico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO MILK FRESH DI CAMPANELLA NICOLINO (P.I.

(OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. D.N.E.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN POLO DEI CAVALIERI 19,

presso l’avvocato BUONOPANE EDITH, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRUSCELLA Giuseppe, giusta procura a margine del

controricorso;

C.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GORIZIA 51-B, presso l’avvocato ZANNINI FERRUCCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMOTTI GIUSEPPE, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 189/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 18/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PLACANICA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FRUSCELLA che ha chiesto

il rigetto del ricorso e deposita provvedimento del Giudice Delegato

del Tribunale di Campobasso del 6.7.2011;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia ha ad oggetto l’azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento Milk Fresh di Campanella Nicolino contro il signor D.M.L. per pagamenti ricevuti nel periodo sospetto, e la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dell’avvocato C.E., che lo aveva assistito nel recupero del credito ma non lo avrebbe avvertito del rischio di un pagamento in prossimità di un fallimento. Il tribunale di Campobasso accolse l’azione revocatoria e respinse la domanda di garanzia.

La corte d’appello, con sentenza in data 18 agosto 2007, respinse il gravame del D.M..

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il D.M. per quattro motivi.

Resistono con controricorso il fallimento e l’avv. C..

3. Con i primi due motivi si denuncia l’omessa o falsa applicazione, rispettivamente, della L. Fall., art. 67, e art. 2729 c.c..

I due motivi sono inammissibili, perchè privi del quesito di diritto prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso in esame ratione temporis.

4. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione in ordine alla presunzione della scientia decoctionis.

Il motivo è inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c., perchè privo della sintesi che – omologo del quesito di diritto – ne circoscriva puntualmente i limiti, secondo quanto richiesto dalla norma citata (Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

5. Il quarto motivo denuncia l’omessa o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e art. 1708 c.c., e segg..

Anche questo motivo è inammissibile perchè privo del quesito di diritto prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per la curatela fallimentare, in Euro 2.400,00, di cui Euro 2.200,00 per onorari, e per l’avv. C. in Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, nonchè al pagamento delle spese generali e agli accessori come per legge, per ciascuno dei due resistenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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