Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22630 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15990/2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE, n. 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE

PARENTE;

– ricorrente –

nonchè da:

F.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLAI, n. 70, presso lo studio dell’avvocato LUCA GABRIELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO VICINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2488/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il

22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia Centro spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che, in parziale accoglimento dell’appello proposto da F.T., ha annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata alla contribuente poichè la stessa non conteneva alcuna indicazione circa la nota di iscrizione dell’Ufficio del Territorio che avrebbe dovuto essere necessariamente allegata all’atto.

La parte intimata si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato, pure depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l’unica censura proposta la ricorrente principale deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, evidenziando che la comunicazione di iscrizione ipotecaria, ad onta di quanto sostenuto dalla CTR, non doveva contenere l’elemento dalla stessa indicato, risultando l’atto notificato alla contribuente conforme alle prescrizioni indicate dal citato art. 77. Sostiene altresì che la L. n. 212 del 2000, art. 7, non sarebbe applicabile agli atti emessi dal concessionario.

Il ricorso principale è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti.

Giova premettere che, come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 24258/2014) “per valutare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l’indicazione del valore del credito per cui si procede, pure precisando che ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79, comma 2, l’iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore dell’immobile aggredito (salvo essere obbligatoria quando tale valore ecceda di oltre venti volte quello del credito per cui si procede)”.

In tale occasione si è parimenti chiarita l’irrilevanza dell’indicazione, all’interno del contenuto motivazionale della comunicazione preventiva, del valore della rendita catastale degli immobili sui quali si intende iscrivere ipoteca. Ed infatti, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79, comma 1 (“il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’art. 52, comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre”) e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 (“se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre all’espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario proceda all’espropriazione”) non dettano alcuna prescrizione in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1972, ex art. 77, nè, in generale, disciplinano la forma della comunicazione di iscrizione di ipoteca.

In definitiva, la comunicazione di iscrizione ipotecaria deve contenere le ragioni che giustificano la pretesa fiscale, sicchè la nota di iscrizione dell’ufficio del Territorio – id est la nota di trascrizione relativa agli immobili sui quali si intendeva iscrivere ipoteca – diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, non poteva costituire un elemento indefettibile della comunicazione preventiva stessa.

Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, conv. nella L. n. 156 del 2005 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle prodromiche alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, limitandosi a contestare l’operato dell’agente della riscossione e non la statuizione del giudice di merito che ha acclarato la regolare notifica delle cartelle medesime.

Il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, è anch’esso infondato. Ed invero, la CTR ha correttamente rilevato la non necessità, nel procedimento, della comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca – tenuto conto del carattere innovativo e non interpretativo – privo, dunque, di efficacia retroattiva – del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, art. 7, comma 2, lettera u-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011 – cfr. Cass. S.U. n. 19667/2014 – peraltro aggiungendo che nel caso di specie era stata inoltrata e ricevuta dal contribuente detta comunicazione con ritiro A.R. del 28.9.2012.

Il terzo motivo di ricorso incidentale, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, inammissibile, prospettando una violazione di legge che non trova riscontro nella sentenza impugnata, nella quale la CTR non ha esaminato la questione relativa alla sottoscrizione del ruolo nè la ricorrente incidentale si è doluta di siffatto omesso esame.

Il quarto motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente incidentale omesso di riprodurre o richiamare nel suo contenuto essenziale la notificazione della comunicazione di iscrizione preventiva, non consentendo alla Corte di verificare il contenuto dell’atto e le omissioni lamentate, una volta che la CTR ha ritenuto che la notifica anzidetta era documentalmente provata e conteneva gli elementi formali richiesti.

Il quinto motivo di ricorso incidentale, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, in relazione all’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, è fondato. Va infatti rilevato che la censura non è stata esaminata dalla CTR, ritenendola verosimilmente assorbita in relazione all’accoglimento di altra censura mossa alla comunicazione preventiva – mancata allegazione della nota di iscrizione dell’Ufficio del territorio, oggetto del ricorso principale già esaminato – sicchè tale questione andrà esaminata in sede di rinvio.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso principale va accolto, rigettati i primi quattro motivi di ricorso incidentale ed accolto il quinto motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale, rigetta i primi quattro motivi di ricorso incidentale ed accoglie il quinto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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