Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22630 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36456/2018 proposto da:

L.M., LO.Mi., N.F. Assunta,

L.D., L.G., L.S., rappresentati e

difesi dall’avvocato prof. Pierfrancesco Zecca, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma via Emilio dè

Cavalieri 11;

– ricorrenti –

contro

G.P., C.E., C.M.;

e contro

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare de

Fabritiis, e Fabio Alberici ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo in Roma, via delle Fornaci 38;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2551/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25/06/2020 dal relatore Dott. Anna MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I signori L.M., N.F.A., Lo.Mi., L.G., L.D. e L.S., in proprio e quali eredi di L.C., convennero davanti al Tribunale di Firenze G.P., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori C.E. e C.M., in qualità di eredi di C.N., e la Compagnia Fondiaria Sai SpA per sentir accertare la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione del sinistro verificatosi in data (OMISSIS) sulla strada provinciale Bari(OMISSIS), nel quale il loro congiunto L.C., come del resto C.N., conducente del veicolo antagonista, persero la vita. Gli attori chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni quantificati in misura non inferiore ad Euro 1.847.932,01.

I convenuti si costituirono in giudizio resistendo alla domanda e chiesero, in via riconvenzionale, l’accertamento della responsabilità degli attori e la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti dal congiunto C.N. nella misura di Euro 1.800.000,00. La domanda riconvenzionale dei convenuti esitò in transazione, sicchè rimase da accertare in giudizio solo il danno subito dagli eredi di L.C.. Il Tribunale adito, disposte due CTU, una medico-legale l’altra cinematica, con sentenza n. 2797 del 2013 dichiarò la prevalente responsabilità, nella misura dell’80%, di L.C., ed addebitò il residuo 20% a C.N. considerando che, pur nell’ambito di una contestuale illecita manovra tenuta dai due conducenti i quali si erano entrambi portati nelle opposte corsie, presumibilmente al fine di operare un non consentito sorpasso di auto incolonnate in prossimità dell’incrocio, doveva ritenersi che la Fiat Uno, condotta dal C., era rientrata nella propria corsia di marcia mentre la Lancia Delta, guidata dal L., aveva proseguito viaggiando sulla opposta corsia rendendo inevitabile l’urto frontale tra i due veicoli. A seguito di detto accertamento il Tribunale condannò gli eredi del C. a pagare agli eredi L. somme corrispondenti alla accertata percentuale di responsabilità del 20% a titolo risarcitorio.

La Corte d’Appello di Firenze, adita dagli eredi L. per sentir pronunciare l’accertamento della esclusiva responsabilità di C.N. nella produzione dell’evento ovvero, in via subordinata, una diversa ripartizione delle responsabilità sulla base di una delle CTU espletate in giudizio, con sentenza n. 2551 del 15/11/2017, ha rigettato l’appello, confermando che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato le percentuali di responsabilità attribuibili all’uno ed all’altro dei due conducenti coinvolti nel sinistro, aderendo, quale peritus peritorum, ad una delle due CTU e discostandosi da diverse percentuali di responsabilità accertate dalla seconda CTU.

Avverso la sentenza gli eredi L. propongono ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. La Unipolsai SpA, già Fondiaria Sai SpA, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2054 c.c., comma 2 per avere il Giudice stabilito congetturalmente una quota asimmetrica di concorso del L. nella colpevole determinazione del fatto in assenza di prova suscettibile di esonerare ex art. 2054 c.c., comma 1 il conducente antagonista ( C.) da ogni responsabilità, disapplicando la regola sussidiaria di giudizio dell’art. 2054 c.c., comma 2 – i ricorrenti censurano la sentenza per avere, come riportato dall’epigrafe del motivo, effettuato un riparto delle responsabilità sulla base di mere congetture e per aver escluso l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Ad avviso dei ricorrenti, in presenza di una condizione di oggettiva incertezza sulla dinamica del sinistro, la Corte d’Appello, anzichè affidarsi a mere supposizioni, avrebbe avuto l’obbligo di applicare l’art. 2054 c.c., comma 2 dettato proprio per le ipotesi, quale quella in esame, connotate da notevoli margini di incertezza nella ricostruzione dei fatti.

1.1 Il motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili. Innanzitutto per difetto di autosufficienza in quanto i ricorrenti non illustrano nell’ambito del ricorso in quali sedi processuali abbiano sollevato la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, limitandosi nella sola memoria ex art. 378 c.p.c., ad indicare alcuni passaggi dell’atto di appello in cui avrebbero richiesto l’applicazione della suddetta disposizione.

Ai fini dell’autosufficienza del ricorso, i ricorrenti avrebbero avuto l’onere di illustrare nel ricorso l’avvenuta deduzione della questione indicando in quale specifico atto del giudizio lo avessero fatto onde dar modo a questa Corte di poter controllare ex actis la veridicità dell’asserzione prima di esaminare il merito (Cass., 1 n. 23675 del 18/10/2013; Cass., 6-1 n. 15430 del 13/6/2018; Cass., 2, n. 20694 del 9/8/2018). In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè, essendo la censura finalizzata ad un diretto riesame degli esiti dell’istruttoria, essa persegue con evidenza, inammissibilmente, una revisione del giudizio di merito. E’ evidente, infatti, che la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità (Cass., VI, n. 31702 del 7/12/2018).

2. Con il secondo motivo di censura – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti – gli impugnanti aggrediscono il capo di sentenza che ha inteso discostarsi dall’accertamento della seconda CTU dinamica che aveva indicato le percentuali di responsabilità del sinistro nel 60-65% per il L. e nel 30-35% per il C..

3. Con il terzo motivo denunciano l’inesistenza/nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine allo scostamento immotivato dalle indicazioni quantitative del secondo CTU (ing. A.) in ordine alla misura della responsabilità dei due veicoli coinvolti – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 1, art. 156 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. I ricorrenti insistono nell’evidenziare che l’impugnata sentenza sarebbe priva di motivazione e dunque censurabile nella parte in cui si discosta dalle risultanze della seconda consulenza tecnica senza motivare in modo adeguato sulle ragioni di tale decisione.

2-3 I due motivi possono essere trattati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione, afferendo entrambi al vizio di motivazione della sentenza in ordine agli esiti della seconda consulenza tecnica d’ufficio che aveva proposto, quale probabile riparto di responsabilità, percentuali più favorevoli agli eredi L..

I motivi non sono fondati perchè la Corte territoriale ha ripercorso l’iter motivazionale della sentenza di primo grado relativa all’apprezzamento delle due consulenze ed ha ritenuto che il giudice avesse dato una corretta motivazione delle ragioni di preferenza per la prima CTU rispetto alla seconda. Ha richiamato gli argomenti relativi alla posizione dell’auto del L., trovatasi pressochè per intero nell’opposta corsia di marcia ed ha ritenuto che l’unica dinamica probabile e ragionevolmente certa dell’evento non potesse che essere quella descritta negli accertamenti peritali e ancor meglio resa dal Tribunale nel compito di valutare il grado di responsabilità dei due conducenti. Avendo la Corte ribadito che le percentuali dell’80% attribuite al L. e del 20% attribuite al C. erano corrette perchè probabilmente lo scontro non si sarebbe verificato se il L. avesse impegnato l’incrocio tenendosi nella sua corsia e ciò nonostante la “pericolosa” manovra eseguita dal C., si desume che la motivazione esiste ed è certamente adeguata al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte nè può ritenersi ricorrere un caso di omesso esame degli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio in quanto il giudice, pur dandone atto, ha ritenuto, in qualità di peritus peritorum, di discostarsi dagli esiti di una delle due consulenze, in ciò conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il giudice, nell’ipotesi in cui abbia disposto l’espletamento di più consulenze tecniche, può aderire ad una e discostarsi dall’altra a condizione che motivi adeguatamente la propria scelta decisoria (Cass., 3, n. 13770 del 31/5/2018; Cass., 3, 13399 del 29/5/2018).

4. Con il quarto motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in punto di negazione del danno cd. catastrofale a causa della non provata consapevolezza del sopraggiungere della morte – i ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha negato il risarcimento del danno catastrofale.

4.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Inammissibile in quanto la censura è volta a condurre questa Corte ad un riesame degli elementi costitutivi della voce di danno cd. catastrofale, che la Corte d’Appello ha escluso in punto di fatto, con una motivazione non sindacabile. In ogni caso, qualora si intenda prescindere da tali aspetti e considerare la censura in iure circa la mancata sussunzione della fattispecie nella responsabilità per danno catastrofale, il motivo è comunque da rigettare perchè la sentenza, nel negare la ricorrenza dei suddetti elementi, si è conformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che richiede che si sia raggiunta la prova del danno medesimo e dunque la prova della lucidità del danneggiato per un lasso di tempo utile a comprendere la gravità della propria condizione fisica e l’approssimarsi dell’evento estremo con sofferenza morale massima perchè correlata alla prossima perdita della vita (Cass., 3, n. 23183 del 31/10/2014; Cass., 3, n. 16592 del 20/6/2019).

5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso – inesistenza e/o nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 in ordine alla mancata liquidazione del danno non patrimoniale nella misura massima e secondo le Tabelle di Milano, omettendo di esaminare la personalizzazione del danno in ragione delle condizioni soggettive dei ricorrenti; omessa motivazione in ordine alle rituali ma ignorate contestazioni tecniche di parte – i ricorrenti si dolgono dell’adesione del giudice d’appello alle conclusioni del CTU medico-legale in relazione al danno biologico subito dai genitori e dai fratelli di L.C. con una motivazione, a loro avviso, meramente apparente.

5.1 Il motivo è del tutto destituito di fondamento. Come è agevole desumere dal testo dell’impugnata sentenza, la CTU medica eseguita su tutti gli eredi L. evidenziò, per i soli genitori L.M. e N.A., un disturbo psichico permanente ed incidente sulla preesistente integrità psico-fisica nella misura, rispettivamente, del 1314% e del 18%, mentre per i fratelli non evidenziò alcun sintomo psicopatologico. Sulla base di questi dati il Giudice di primo grado provvide a quantificare il danno non patrimoniale per tutti i ricorrenti, attestando le somme riconosciute “nella fascia medio-alta delle richiamate tabelle di Milano” con personalizzazione del danno anche in ragione della giovane età della vittima. La Corte d’Appello ha preso atto del complesso e completo ragionamento svolto dal giudice di prime cure così motivando: “Nella sentenza in esame le motivazioni per le quali il Tribunale abbia ritenuto di aderire alle risultanze delle CTU medico-legali e di discostarsi lievemente da quelle “dinamiche” sono oltremodo evidenti e razionalmente desumibili dall’intera lettura dell’atto, dando atto che, per quanto concerne i genitori della vittima la risarcibilità del danno non patrimoniale iure proprio fu stabilita nel rispetto di quanto dovuto sia in relazione all’accertato danno biologico che in riferimento a quanto dovuto per effetto della “perdita del figlio”, dovendosi altresì dare atto che le somme quantificate per tale seconda ipotesi sono senz’altro nella fascia medio-alta delle richiamate tabelle di Milano. Quanto alla personalizzazione del danno ritiene la Corte la indubbia correttezza delle valutazioni operate dal Tribunale e la contestuale insufficienza del motivo prospettato, nella parte in cui rende valide ragioni per le quali il giudice di prime cure avrebbe dovuto operare diverse e maggiori quantificazioni del danno, rispetto a quanto già statuito”.

Ne consegue l’insussistenza del preteso vizio di motivazione.

6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore di parte resistente, che liquida in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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