Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22630 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 07/10/2016, dep. 08/11/2016), n.22630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26259-2014 proposto da:

FALBER FASHION SRL, in persona dell’amministratore e del legale

rappresentante pro tempore sig. M.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119, presso lo studio

dell’avvocato GIULIO DE CESARE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI CAIAZZO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDICUS SRL, in persona del suo Presidente Dott.

M.D.C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo

studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VIRGILIO BETTUCCHI giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO FALBER CONFEZIONI SRL, ITTIERRE SPA IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1044/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Milano, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta dalla Medicus s.r.l., diretta all’accertamento della scadenza di due contratti di locazione immobiliare ad uso diverso da abitazione intercorsi tra detta società (in qualità di locatrice) e la Ittierre s.p.a. (in qualità di conduttrice), con la condanna di quest’ultima e della Falber Fashion s.r.l. (ultima occupante dei beni) al rilascio degli immobili locati.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Falber Fashion s.r.l. sulla base di tre motivi d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso la Medicus s.r.l., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 437 c.p.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale negato l’avvenuta cessione, dalla Ittierre s.p.a. alla Falber Confezioni s.r.l., del contratto di locazione originariamente concluso tra la Medicus s.r.l. e la Ittierre s.p.a., sulla base dell’interpretazione di un documento contrattuale (il contratto d’affitto di ramo d’azienda tra la Ittierre s.p.a. e la Falber Confezioni s.r.l.) non ritualmente depositato agli atti del giudizio, siccome non indicato nell’atto introduttivo tra gli elementi di fatto posti a sostegno della domanda.

4.1. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale abbia correttamente escluso la rilevanza della pretesa tardività della produzione documentale del contratto di affitto di ramo d’azienda tra la Ittierre s.p.a. e la Falber Confezioni s.r.l., non essendo risultata l’avvenuta contestazione del tenore dell’accordo (contenuto in detto contratto d’affitto) sul punto diretto a escludere la contestuale cessione, dalla Ittierre s.r.l. alla Falber Confezioni s.r.l., del contratto di locazione originariamente concluso con la Medicus s.r.l. (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Varrà peraltro rilevare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cui il collegio ritiene di dover dare continuità), nel rito del lavoro (applicabile ratione materiae alle controversie di natura locatizia), l’acquisizione di nuovi documenti o l’ammissione di nuove prove da parte del giudice d’appello rientri tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine all’indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso ai fini della decisione, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 209 del 09/01/2007, Rv. 594193).

Ciò posto, deve ritenersi che la corte territoriale abbia correttamente negato l’avvenuta cessione, dalla Ittierre s.p.a. alla Falber Confezioni s.r.l., del contratto di locazione originariamente concluso tra la Medicus s.r.l. e la Ittierre s.p.a., avendo sul punto utilizzato un documento contrattuale (il contratto d’affitto di ramo d’azienda tra la Ittierre s.p.a. e la Falber Confezioni s.r.l.) ritualmente acquisito agli atti del giudizio, con il quale le parti avevano espressamente escluso la contestuale cessione, in favore della Falber Confezioni s.r.l., anche del contratto di locazione originariamente concluso con la Medicus s.r.l., con la conseguente esclusione dell’avvenuta ulteriore cessione del medesimo contratto di locazione all’odierna ricorrente.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2558 c.c., comma 3 e della L. n. 392 del 1978, art. 36 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per avere quest’ultima erroneamente ascritto la titolarità del rapporto di locazione oggetto di giudizio in capo alla Ittierre s.r.l., originaria conduttrice, sul presupposto della mancata cessione del contratto di locazione tra quest’ultima e la Falber Confezioni s.r.l. (cessionaria di ramo d’azienda), in violazione del disposto di cui all’art. 2558 c.c., comma 3, che impone, in assenza di prova contraria, la presunzione della cessione del contratto di locazione dell’immobile in cui si esercita l’impresa relativa all’azienda concessa in affitto.

Sulla base di tali premesse, avendo i giudici d’appello erroneamente escluso l’avvenuta cessione del contratto di locazione dalla Ittierre s.r.l. alla Falber Confezioni s.r.l. (e successivamente da questa alla Falber Fashion s.r.l., odierna ricorrente), del pari erroneamente hanno ritenuto sufficiente, ai fini della scadenza di tale contratto, l’invio della relativa disdetta nei confronti della sola Ittierre s.r.l..

6. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 437 c.p.c., comma 2 e degli artt. 2556, 2728 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale rilevato la scadenza del contratto di affitto di ramo d’azienda tra la Ittierre s.r.l. e la Falber Confezioni s.r.l. (e la conseguente scadenza del contratto di locazione ceduto) sulla base dell’esame di un documento contrattuale (il contratto d’affitto di ramo d’azienda tra la Ittierre s.p.a. e la Faber Confezioni s.r.l.) non tempestivamente depositato con l’atto introduttivo del giudizio e, in ogni caso, sulla base di indici presuntivi destinati a fornire la prova del contenuto di un contratto d’affitto di azienda per il quale è prevista la forma scritta ad probationem, in assenza di elementi critici di riscontro dotati, nel loro complesso, di gravità, precisione e concordanza, e in contrasto con la circostanza consistita nell’effettuazione, da parte della Falber in favore della Medicus, del pagamento di canoni di locazione nel periodo dall’ottobre del 2012 al marzo del 2014.

7. Entrambi i motivi sono infondati.

Al riguardo – ferma la ritualità dell’acquisizione in giudizio del documento contrattuale relativo al contratto d’affitto di ramo d’azienda tra la Ittierre s.p.a. e la Falber Confezioni s.r.l. (con il conseguente accertamento negativo della cessione del contratto di locazione dalla Ittierre s.p.a. alla Falber Confezioni s.r.l. e da questa alla Falber Fashion s.r.l.) (cfr. supra par 4.1.) – del tutto correttamente la corte territoriale ha ritenuto sufficiente, ai fini della scadenza del contratto di locazione oggetto d’esame, l’invio, da parte della società locatrice, della disdetta nei confronti della sola Ittierre s.p.a., con la conseguente esclusione, tanto della violazione delle norme di legge richiamate dall’odierna ricorrente, quanto della rilevanza dell’asserito omesso esame denunciato.

8. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente Medicus s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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