Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2263 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.G.A., elettivamente domiciliato in Nola via On.

Napolitano 2 presso lo studio del dr. Trinchese Giovanni;

– intimato –

avverso la sentenza n. 317.05.04, depositata in data 14.1.05, della

Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni

Carleo;

sentita la difesa svolta per conto di parte ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza

impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle

spese processuali.

Udito il P.G. in persona del dr. Umberto Apice che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con p.v.c., del 25 ottobre 1993 la G. di F. di Ariano Irpino rilevava che la ditta Di Gruttola Aldo esercitava l’attività di produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli avvalendosi dell’interposizione fittizia di una Cooperativa, l’Agricola California, che in realtà non esisteva e di cui appariva Presidente lo stesso D.G., al fine di fruire indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per il settore mutualistico.

Avverso l’avviso di accertamento, con cui l’Ufficio II.DD. di Ariano Irpino gli imputava i redditi fittiziamente intestati alla Cooperativa, D.G.A. presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ariano Irpino, la quale lo rigettava.

Proponeva appello il contribuente e la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il gravame. A seguito di ricorso per Cassazione, proposto dall’Agenzia delle Entrate, la sentenza veniva cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, la quale annullava l’avviso di accertamento. Avverso la detta sentenza l’Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente, si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla premessa che nel caso di specie la CTR avrebbe falsamente interpretato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4604/02; il secondo, fondato sull’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Ed invero, la sentenza impugnata – così scrive la ricorrente – aveva demandato al giudice di rinvio il compito di verificare, nell’ordine logico, le seguenti circostanze: a) se la Cooperativa assolvesse alle finalità mutualistiche dichiarate e potesse perciò fruire dei relativi benefici fiscali; b) se, in mancanza della Cooperativa, potesse configurarsi un altro soggetto associativo; c) se, nell’ipotesi negativa, l’attività svolta fosse riferibile alla ditta individuale. Al contrario, la CTR non aveva esaminato le circostanze indicate incorrendo nel vizio motivazionale lamentato La censura appare fondata. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con l’accennata sentenza n. 4604/02 aveva rimesso la causa al giudice del rinvio “per l’esame del merito, ed, in particolare, oltre che dell’effettiva sussistenza in concreto dei requisiti di mutualità, dei criteri di imputazione di imputazione del reddito e delle prove che la sostengono”. Ciò, dopo aver premesso che il mancato riconoscimento in capo ad una società cooperativa dell’effettiva esistenza dei requisiti di mutualità dovrebbe comportare l’affermazione che ci si trova di fronte in realtà ad una società in nome collettivo o ad una società semplice, con conseguente attribuzione del reddito ai soci in proporzione alle rispettive quote.

Per contro, la CTR con l’impugnata sentenza ha del tutto omesso di approfondire le circostanze indicate dalla Cassazione e di compiere le opportune indagini volte a chiarire, tra l’altro, come mai, in risposta ad appositi questionari, ben 327 dei 754 soci della Cooperativa avevano dichiarato di non conoscere la stessa, altri negavano di aver mai conferito alcun prodotto (pp. 6 e 7 p.v.c.), i pagamenti della Cooperativa venivano effettuati mediante prelevamenti dal c/c (OMISSIS) acceso presso la filiale di Ariano Irpino del Banco di Napoli, intestato al D.G. (pag. 10 del p.v.c.) Ed invero, la CTR si è limitata ad affermare che le numerose inadempienze contabili di carattere formale e sostanziale commesse dalla Cooperativa non consentivano di far derivare automaticamente l’individuazione del soggetto passivo del tributo nella persona fisica dell’amministratore della Cooperativa, guardandosi bene, però, dal verificare, in particolare, se effettivamente mancassero in capo alla Cooperativa i requisiti di mutualità, dal controllare se vi fossero i presupposti per la configurazione di una società semplice o di una società cooperativa, dall’accertare i criteri di imputazione del reddito sulla base degli elementi evidenziati dall’Ufficio nel processo verbale di constatazione.

Ciò posto, è appena il caso di sottolineare che sussiste il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione e/o dell’insufficienza, dedotto dalla ricorrente, quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile come nella specie traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabile d’ufficio. Ne consegue che nella specie l’omesso compimento degli accertamenti richiesti, tali da comportare una decisione diversa nella sua sostanza, inficia la correttezza del ragionamento svolto dal giudice del merito e ne determina la sua infondatezza.

Considerato che la sentenza impugnata, omettendo di esaminare gli elementi a sostegno della simulata esistenza della cooperativa risultanti dalla verifica fiscale condotta a carico della ditta individuale del D.G. ed ascrivendo apoditticamente all’ente associativo le irregolarità contestate con il verbale di constatazione, non si è uniformata alle prescrizioni della Corte in sede di rinvio, il primo motivo di doglianza merita di essere condiviso, con assorbimento del secondo. Il ricorso per cassazione in esame deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR Campania, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR Campania, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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