Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2263 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4080-2018 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO – PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI GENOVA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE GENOVA;

– intimato –

avverso il decreto n. 2434/2017 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato

il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LA MORGESE.

Fatto

RITENUTO

Che:

B.K., cittadino nigeriano, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Genova del 19 dicembre 2017, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Considerato che i motivi proposti, riguardanti la protezione umanitaria, si risolvono in una generica istanza di rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza di condizioni personali di vulnerabilità, anche in relazione alle condizioni di tutela dei diritti umani nel suo Paese; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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