Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2263 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2263 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8633/2010 R.G. proposto da
Siniscalchi Claudia, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni
Francesco Biasiotti Mogliazza e Daniela Gambardella, con domicilio
eletto in Roma, piazza Adriana 8, presso lo studio dei difensori;

-ricorrente contro
Agenzia delle entrate;

-intimataavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 45/26/09, depositata il 26 marzo 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Rilevato che:
-la contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, di
conferma della sentenza di primo grado, sfavorevole per la
contribuente in relazione a tre avvisi di accertamento «di maggiore
imposta dovuta Irpef, Iva, Irap, addizionale regionale Irpef e

Data pubblicazione: 30/01/2018

differenza contributi previdenziali da versare per gli anni di
produzione 1998, 1999 e 2000»;
– il ricorso è proposto sulla base di otto motivi, illustrati con
memoria;
Considerato che:

– il primo motivo (“Sulla violazione e falsa applicazione dell’art.
112 c.p.c. circa la motivazione

per relationem

negli avvisi di

accertamento e di riflesso del verbale della Guardia di Finanza del
17/10/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.”) è tale perché
la ricorrente prospetta profili censura eterogenei e incompatibili
(omessa pronuncia, omessa motivazione, motivazione insufficiente)
(Cass. n. 13866/2014; n. 15882/200;
-il secondo motivo (“Sulla violazione e falsa applicazione dell’art.
42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3 legge n. 241/90 e dell’art. 7
dello Statuo del contribuente in combinato disposto con l’art. 112
c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.”) è inammissibile per la
inadeguatezza del quesito di diritto, che si risolve in una generica
indicazione dei principi a cui dovrebbe ispirarsi l’attività
amministrativa, in assenza di qualsiasi riferimento alla sentenza
impugnata;
– al contrario è stato chiarito che il quesito di diritto di cui all’art.
366-bis c.p.c. (applicabile
l’indicazione sia della

ratione temporis)

regula iuris

deve comprendere

adottata nel provvedimento

impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto
e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (Cass. n.
24339/2008)»;
-si deve aggiungere che la tesi fatta propria dalla ricorrente è
infondata: «In tema di atto amministrativo finale di imposizione
tributaria, nella specie relativo ad avviso di rettifica di dichiarazione
IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria,

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– i motivi di ricorso sono tutti inammissibili;

la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute
nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di
polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma
valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti,
significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le

riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al
contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del
contraddittorio (Cass. n. 21119/2011; conf. Cass. n. 8183/2011);
-il terzo motivo (“violazione e falsa applicazione del principio
dell’onere della prova di cui agli art. 2697 e 2729 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.”) è inammissibile perché ancora una
volta si mischiano e sovrappongono profili di censura eterogenei e
incompatibili, quale la violazione di legge e l’omissione di pronuncia
(v. quesito posto a chiusura del motivo);
-vi è da aggiungere che nella sentenza non ci sono affermazioni
contra legem sul riparto dell’onere della prova;
-di là dal tenore letterale delle espressioni usate dai giudici
tributari («è infondata «la censura secondo la quale l’onere della
prova sulla falsità delle fatture compete all’amministrazione
finanziaria»), la Ctr, come riconosce la stessa ricorrente, intendeva
con quella frase rimarcare la possibilità dei Fisco di provare la falsità
con presunzioni semplici;
-il motivo rubricato “3A” (“In particolare sulla verifica relativa alla
pretesa falsità della fattura 29/1998 per lire 185.000.000 oltre Iva e
sulla evasione per cessione di prodotti non fatturati. Sulla violazione
dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 2729 in relazione
all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c.”) è inammissibile
perché cumula anch’esso, come il precedente di cui costituisce
specificazione, profili di censura eterogenei e incompatibili;

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conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto

- in verità la ricorrente si si duole della valutazione di merito
operata dalla Ctr, ma non indica alcun fatto, dedotto e non
esaminato, che avrebbe giustificato, con ragionevole certezza, una
decisione diversa;
-il motivo rubricato “3B” (“In particolare sulla verifica relativa alla

Sulla violazione dell’art. 2697 c. c. in combinato disposto con l’art.
2729 in relazione all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n.
5, c.p.c.”) è inammissibile perché condivide i profili di inammissibilità
del precedente motivo, al quale si aggiunge il difetto di
autosufficienza, posto che non si precisa dove e come le deduzioni a
cui si accenna nel motivo furono poste all’esame della Ctr;
– della vicinanza dell’azienda con l’hotel San Michele non c’è
menzione neanche nella esposizione sintetica dei motivi di appello
operata nella parte narrativa del ricorso;
– il motivo rubricato “3C” (“In particolare sul recupero a tassazione
della somma di lire 316.666 per mezzi di ricambio. Sulla violazione
dell’art. 2697 c. c. in combinato disposto con l’art. 2729 in relazione
all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c.”) è inammissibile
perché, in disparte la solita inammissibile tecnica di cumulare mezzi
di impugnazioni diversi, resta il fatto che ancora una volta si censura
il contenuto della valutazione di merito operata dalla Ctr, in assenza
di qualsiasi indicazione di fatti, dedotti e non esaminati, che
avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa;
-il quarto motivo (“Sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione
alla fattura n. 14 del 2000 ed i maggiori ricavi non annotati nel 2000.
In relazione all’art. 112 n. 4 c.p.c.”) incorre nei medesimi profili di
inammissibilità dei precedenti motivi, cui si aggiunge un profilo di
inammissibilità per difetto di autosufficienza: si menzionano deduzioni
di parte, senza indicare se e in che termini le medesime deduzioni
furono sottoposte alla cognizione del giudice d’appello;

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pretesa evasione per cessione di prodotti non fatturati 1998 e 1999.

- il quinto motivo (“Ancora in relazione alla fattura n 29/1998 nel
merito dell’accertamento della sua falsità. Violazione e falsa
applicazione dell’art 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973
e conseguente violazione degli art. 2697 e 2729 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.”) è inammissibile, perché sotto lo schermo

Ctr, per avere ritenuto raggiunta la prova della falsità sulla base degli
elementi addotti dall’Ufficio, in assenza tuttavia della deduzione di
fatti idonei a giustificare una decisione diversa;
– in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile;
– nulla sulle spese di questo giudizio, in assenza di costituzione
dell’intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 23 ottobre 2017.
Il Presidente
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della violazione formale è censurato il merito della valutazione della

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