Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2263 del 30/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25504-2014 proposto da:

TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FAVARELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, ROBERTO

ROMEI e FRANCO RAIMONDO BOCCIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D’AMBROSIO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE 209, Presso lo studio dell’avvocato LUCA

SILVESTRI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA

CIRILLO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2409/2014 della corte d’appello di NAPOLI,

depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, letta la memoria depositata dalla parte intimata.

2. Il Tribunale di primo grado dichiarava l’inefficacia della cessione da Telecom Italia S.p.A. a Telepost s.p.a. del ramo d’azienda cui era addetto l’attuale lavoratore intimato e condannava la cedente a ripristinare il rapporto di lavoro.

3. Telecom Italia S.p.A. non ottemperava all’ordine di ripristinare il rapporto di lavoro malgrado la formale offerta della prestazione ed il lavoratore, che continuava a lavorare per la società cessionaria, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo con il quale si intimava a Telecom il pagamento delle retribuzioni maturate.

4. L’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo veniva accolta dal Tribunale e la Corte d’appello, decidendo sul gravame svolto dal lavoratore, accoglieva l’impugnazione e rigettava l’opposizione.

5. Ad avviso della Corte territoriale, la società versava in evidente stato di mora (per non aver compiuto quanto necessario affinchè il debitore potesse adempiere l’obbligazione, ex art. 1260 c.c., comma 1), nè alcun legittimo impedimento era stato dedotto, con conseguente obbligo di corrispondere la retribuzione relativa al periodo successivo a quello in cui era stata giudizialmente annullata la cessione, indipendentemente dall’effettività della prestazione.

6. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a tre motivi.

7. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

8. Parte ricorrente deduce, con i due primi motivi, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 2119 e 2126 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto irrilevante che il lavoratore avesse continuato a lavorare per la cessionaria, percependone la regolare retribuzione, il che valeva ad escludere qualsivoglia pregiudizio economico; con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per avere la Corte di Appello omesso l’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, per difetto di specificità.

9. Il terzo mezzo di gravame, il cui esame e logicamente prioritario, e inammissibile.

10. La società ha omesso di indicare specificamente, nel corpo del motivo o nella premessa (che invece avrebbero dovuto essere dedicate alla “esposizione sommaria dei fatti di causa” ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) – il contenuto dell’atto su sui si fondava la doglianza di inammissibilità dell’impugnazione, nella specie l’appello della controparte e la sentenza di primo grado gravata, dovendo da ciò trarsi le conseguenze, in termini di inammissibilità del motivo, come da ultimo affermato da Cass. n. 17063 del 2016 (alla cui ampia motivazione si rinvia).

11. Proprio nel caso di censure che riguardino la denunciata genericità dei motivi di appello questa Corte ha ritenuto condizione di ammissibilità del ricorso la trascrizione per esteso del contenuto dell’atto di appello (Cass. n. 12664 del 2012) ovvero l’indicazione dell’impianto specifico dei motivi di appello formulari dalla controparte ed asseritamente affetti da nullità (Cass. n. 9734 del 2004; conforme: Cass. n. 86 del 2012).

12. Invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, “è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)” (Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012).

13. Dunque la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005), senza limitarsi a rinviare all’atto di appello, dovendo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne il grado di specificità (cfr. Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 23420 del 2011; Cass. n. 86 del 2012).

14. I primi due motivi sono qualificabili come manifestamente fondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte formatasi con riferimento alla medesima vicenda delle cessioni, ritenute illegittime, di rami d’azienda da parte della Telecom (v., fra le altre, Cass. 8514/2015, la cui motivazione si richiama integralmente).

15. La questione degli effetti della dichiarazione di nullità della cessione di ramo d’azienda è stata affrontata da questa Corte nella sentenza n. 19740 del 2008, cui occorre dare continuità, che ha ritenuto che l’obbligazione del cedente che non proceda al ripristino del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum.

16. Costituisce infatti un principio che si è andato consolidando nell’elaborazione di (Attesta Corte quello secondo il quale il contratto di lavoro e un contratto a prestazioni corrispettive nel quale l’erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce un’eccezione, che deve essere oggetto di un’espressa previsione di legge o di contratto, ciò che avviene ad esempio nei casi del riposo settimanale (art. 2108 c.c.) e delle ferie annuali (art. 2109 c.c.).

17. In difetto di un’espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa dà luogo anche nel contratto di lavoro ad una scissione tra sinallagma genetico (che ha riguardo al rapporto di corrispettività esistente tra le reciproche obbligazioni dedotte in contratto) e sinallagma funzionale (che lega invece le prestazioni intese come adempimento delle obbligazioni dedotte) che esclude il diritto alla retribuzione corrispettivo e determina, a carico del datore di lavoro che ne è responsabile, l’obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni.

18. Proprio perchè si tratta di un risarcimento del danno – ed in assenza di una disciplina specifica per la determinazione del suo ammontare – soccorrono i normali criteri Fissati per i contratti in genere, con la conseguenza che dev’essere detratto l’aliunde perceptum che il lavoratore più aver conseguito svolgendo una qualsivoglia attività lucrativa.

19. Tali principi sono stati affermati da questa Corte in relazione a fattispecie che, seppure diverse da quella che ci occupa, sono a questa pienamente assimilabili sotto il profilo esaminato, quali gli intervalli non lavorati nel caso di successione di una pluralità di contratti a termine, nei quali l’apposizione della clausola sia stata ritenuta illegittima (Cass. S.U. n. 2334 del 5 marzo 1991, Sez. 1, n. 9464 del 21/04/2009), la dichiarazione di nullità del licenziamento orale (Cass. Sez. U,n. 508 del 27/07/1999), la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con accertamento della giuridica continuità dello stesso (Cass. Sez. 1,. n. 4677 del 2006, Sez. 1, n. 15515 del 02/07/2009), l’accertamento della nullità di clausola del contratto collettivo prevedente l’automatica cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva con conseguente accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro (Sez. U, n. 12194 del 13/08/2002 e successive contarmi tra cui ex multis Sez. 1 n. 11758 del 01/08/2003, Sez. 1, n. 13871 del 14/06/2007, Sez. n. 14387 del 2000).

20. La qualificazione in termini risarcitori delle erogazioni patrimoniali a carico del (latore di lavoro come conseguenza dell’obbligo di ripristino del posto di lavoro illegittimamente perduto risulta peraltro influenzata, in maniera decisiva, dalle modifiche introdotte dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 alla L. n. 300 del 1970, art. 18 che ha unificato quanto dovuto per i periodi anteriore e posteriore alla sentenza che dispone la reintegrazione sotto il comune denominatore dell’obbligo risarcitorio (così Cass. Sez. 1 Sentenza n. 4943 del 01/04/2003 e successive plurime conformi tra cui v. Sez. 1 n. 16037 del 17/08/2004, Sez. L, n. 26627 del 13/12/2006), con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum” così Cass. 8514/2015 cit.).

21. Tale principio di diritto e stato ulteriormente ribadito, in riferimento a fattispecie identiche a quella oggi in esame (nel caso di cessione di ramo d’azienda da parte della Telecom ritenuto inefficace, ma con pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario) in numerosi precedenti di questa Corte (cfr. Cass. un. 19490, 16095, 19228 del 2014 e numerosissime altre coeve; principi ulteriormente ribaditi da Cass., sez. sesta – 1, n. 21721/2015 e un. 7, 8, 9, 10, 68 del 2016).

22. A quanto detto consegue che nel caso in esame, pacifico essendo che il lavoratore ha continuato a prestare l’attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria, venendone retribuito, sul lavoratore medesimo incombeva l’onere (che non risulta essere stato assolto) di dedurre e dimostrare i danni sofferti, tra i quali l’inferiorità di quanto ricevuto rispetto alla retribuzione che sarebbe loro spettata alle dipendenze della società cedente.

23. In definitiva, all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, respinte le ulteriori doglianze, segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa pub essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

24. L’esito alterno dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, rigettato il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e revoca il decreto opposto. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 2.500,00 per compensi oltre accessori e rimborso forfetario del 15 per cento.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA