Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2263 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2263 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 7224-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3455

ROMEO GIUSEPPE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 28/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 03/02/2014

udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16/13/09 depositata il 28/1/09, la CTR
della Liguria confermava la decisione con cui la CTP di Genova

ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per avere
Giuseppe Romeo trasferito alla moglie ed alla figlia l’immobile
acquistato coi benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza
provvedere ad acquistarne altro entro l’anno successivo. I giudici
d’appello ritenevano, in particolare, che il trasferimento della
casa familiare, avvenuto a seguito di separazione consensuale,
trovava il sue titolo nel relativo provvedimento di omologazione,
che costituiva pur sempre un “provvedimento decisionale”.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto l’Agenzia
delle Entrate con un motivo. L’intimato non ha depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, nota II bis, co 4, della tariffa allegata al
dPR n. 131 del 1986 e 711 cpc, in relazione all’art. 360, 1° co, n.
3 cpc, la ricorrente lamenta che, nel ritenere illegittima la revoca
dell’agevolazione, la CTR non abbia considerato che: a) la
cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale
comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene;
b) il titolo di detto trasferimento è costituito dall’accordo assunto
volontariamente dai coniugi, e non già dal provvedimento di
omologazione del Tribunale.

1

aveva annullato l’avviso di liquidazione per il recupero delle

2. Il ricorso è fondato. 3. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte (Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006), le
convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione

nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non
sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono
propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare
spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di
“separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora
maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto), in funzione
della complessiva sistemazione “solutorio-compensativa” di tutta
la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali
maturati nel corso della convivenza matrimoniale. 4. Da tanto,
consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur
acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento
di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), che svolge
l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano
conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte
nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato
mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di
cui all’art. 711 cpc costituisce, comunque, un trasferimento
riconducibile alla volontà del cedente.
5. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale
principio, va, in conseguenza, cassata, e, poiché non sono
necessari ulteriori accertamenti di fatto, per essere incontroverso

2

personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno

che l’intimato ha ceduto alla moglie ed alla figlia la casa
acquistata coi benefici prima casa entro il termine di cinque anni
dall’acquisto, senza acquistarne altra nell’anno successivo, la

nota II bis in esame, col rigetto del ricorso introduttivo.
6. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della
novità delle questioni affrontate, per compensare interamente tra
le parti le spese del giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente tra le parti
le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.

causa può essere decisa nel merito, ai sensi del comma 4 della

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