Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22629 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. I, 31/10/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 31/10/2011), n.22629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16084/2005 proposto da:

G.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MELOZZO DA FORLI’ 16, presso l’avvocato

BONITO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPOTORTO Cesare,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERIGNOLA (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24,

presso il sig. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato

MINUNNO Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MINUNNO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.F. conveniva in giudizio il Comune di Cerignola, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 179.815.362, o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali, deducendo di avere svolto il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei c.d. tributi minori, in forza dell’originario contratto del 12 febbraio 1974, prorogato sino al 31 marzo 1984, e successivamente gestito in forza di proroghe annuali; che, in relazione ai tributi per l’occupazione non permanente di spazi e aree pubbliche, il Comune non aveva applicato gli aumenti tariffari nella misura imposta dalla legge impedendo all’attrice di incassare le somme a cui la stessa aveva diritto, e come tali richieste in giudizio.

Il Comune di Cerignola si costituiva, eccepiva il difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito, nonchè la prescrizione dei crediti azionati e l’insussistenza degli stessi; in riconvenzionale, chiedeva il pagamento degli aggiornamenti dei canoni di concessione intervenuti nel corso del rapporto.

Il Tribunale riconosceva la parziale fondatezza delle pretese di entrambe le parti e, operata la compensazione tra i crediti contrapposti, condannava il Comune al pagamento della somma di Euro 51.645,68, oltre interessi legali, compensando per un terzo le spese tra le parti, e gravando il Comune della restante frazione.

Interponeva appello il Comune; si difendeva la G. ed avanzava appello incidentale.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza 28/1-28/2/2005, in accoglimento dell’appello principale, e rigettato l’appello incidentale, ha respinto la domanda proposta dalla G. ed accolto la domanda riconvenzionale del Comune di Cerignola, e per l’effetto, ha condannato la G. al pagamento a favore del Comune della somma di Euro 45.246,47, oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale al saldo, compensando tra le parti integralmente le spese del giudizio.

La Corte del merito, superate agevolmente le eccezioni di inammissibilità dell’appello incidentale e di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ha rilevato che il Comune, con la Delib. n. 128 del 1963, aveva determinato gli importi per calcolare la tassa in questione con riferimento a tre categorie di ordine decrescente; era infondata la tesi della G., di avere il Comune illegittimamente applicato gli aumenti previsti dal D.L. n. 153 del 1980, convertito in L. n. 299 del 1980, non sui valori massimi previsti ex art. 195 bis T.U.F.L., ma su quelli indicati nella Delib. n. 128 del 1963, risultando dall’analisi sistematica della normativa che il Legislatore non aveva inteso riferirsi ai valori massimi previsti dall’art. 195 bis, ma soltanto a quelli concretamente adottati dagli enti locali con le proprie delibere, nè ostacolo a detta tesi derivava dall’esame della Delib. G.M. Cerignola 2 luglio 1985, che si riferiva all’anno finanziario del 1983.

Quanto alla domanda del Comune, intesa a conseguire una maggiore determinazione del credito, la Corte d’appello ha rilevato che gli aumenti del canone discendono direttamente dalla legge, e, in relazione al quantum, ha accolto la doglianza del Comune, per avere il 1^ Giudice ridotto senza motivazione il quantum stabilito dal C.T.U., e quindi ha condannato la G. al pagamento della somma indicata, oltre interessi, senza maggior danno, siccome non provato.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la G., affidato a tre motivi.

Si difende il Comune con controricorso; il Comune ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2907 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Secondo la G., il Giudice d’appello ha utilizzato argomento in contrasto con il contenuto dell’ atto di citazione e con le risultanze della C.T.U.: la parte aveva lamentato il mancato rispetto degli aumenti tariffari, a partire dall’entrata in vigore del D.L. n. 153 del 1980, art. 26, non sino al 2 marzo 1983, come ritenuto dalla Corte d’appello, ma sino al 2 luglio 1985, quando con la Delib.

Giunta 2 luglio 1985, n. 1259, il Comune, riconosciuta la precedente errata interpretazione del D.L. n. 55 del 1983, art. 25, conv. nella L. n. 131 del 1983, aveva deliberato di elevare le tariffe a L. 100 al m.q. per la prima categoria, a L. 66,67/mq. per la seconda ed a L. 50/mq. per la terza.

La riconosciuta erronea applicazione delle tariffe aveva già prodotto i suoi effetti in danno della G., e non solo dal 2 marzo 1983, ma già a partire dal 1980, ed il Tribunale aveva respinto la domanda in relazione al primo periodo, accogliendola per il secondo, dal 2/3/83 al 2/7/85.

La G. non aveva impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato la sua domanda per il periodo sino al 2 marzo 1983; la Corte barese, dopo avere esaminato in modo superfluo tutta la legislazione previgente, affermando che nulla era dovuto sino al 2 marzo 1983, ha statuito che a decorrere da tale data, la maggiorazione delle tariffe doveva avvenire sulle tariffe massime previste dall’art. 195 bis.

Secondo la Corte, la G. aveva regolarmente incassato quanto spettante per il periodo 2/3/83-2/7/85 in forza della Delib. 2 luglio 85, mentre tale deduzione è errata, nessuno ha mai affermato che tali somme siano state incassate.

Il Giudice d’appello ha omesso di motivare sul punto decisivo, dal momento che la riconosciuta applicazione in difetto delle tariffe sino al 2 luglio 1985 aveva provocato il danno per mancati introiti, accertato dal C.T.U..

E’ questo l’errore della Corte territoriale, aver ritenuto che dette somme fossero state già incassate.

1.2- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., artt. 1224 e 2729 c.c..

Una volta accolto il primo motivo del ricorso, ritenuto sussistente il diritto e fondata la domanda della G., occorre provvedere all’esame dell’appello incidentale, al fine di ottenere la condanna del Comune al pagamento di Euro 88.925,40, oltre al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria sulla base degli indici Istat.

1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1326, 1350, 1351 e 1352 c.c..

La Corte territoriale ha accolto la domanda riconvenzionale del Comune, ma, contrariamente a quanto affermato, la legge non prevede che il canone aumenti nella stessa percentuale della tariffa, e le parti avrebbero dovuto raggiungere sul punto un’intesa, mai perfezionata e neppure ipotizzata.

2.1.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

La G. ha agito in giudizio, facendo valere la illegittimità della condotta del Comune, per avere assunto a base degli aumenti tariffari per l’occupazione temporanea di suolo pubblico non l’importo previsto dal R.D. n. 1175 del 1931, art. 195 bis (TUFL), ma le misure inferiori già deliberate dall’ente territoriale; la causa petendi azionata era pertanto l’assunta violazione da parte del Comune delle norme regolatrici delle tariffe in oggetto, sino alla data del 2/3/1983, per avere da tale data il Comune portato le tariffe al valore massimo, del D.L. n. 55 del 1983, ex art. 25, adottando la Delib. 2 luglio 1985, con efficacia retroattiva.

Il titolo azionato dalla parte era pertanto a carattere risarcitorio, derivante, in tesi, dall’erronea applicazione da parte del Comune delle norme di legge in materia tariffaria.

Nel ricorso per cassazione, la difesa della G. intende inammissibilmente mutare la propria domanda, prospettandola in termini di mancato incasso delle somme dovute dal 1983 in avanti, e quindi non fa più questione di erronea applicazione delle tariffe, ma di inesatto adempimento dell’obbligazione pecuniaria nascente dalla legge e confermata dalla deliberazione comunale del 1935.

La parte, in tal modo, intenderebbe far valere un titolo diverso, e pertanto una domanda nuova,come tale inammissibile.

2.2.- Il secondo motivo è assorbito, sotto ambedue i profili fatti valere.

2.3.- Il terzo motivo è inammissibile; va rilevato a riguardo che le norme indicate come violate nell’intestazione del motivo (artt. 1326, 1350, 1351 e 1352 c.c.) non trovano alcun riscontro nella parte espositiva del motivo, con la quale la parte ha inteso censurare la decisione della Corte del merito in maniera tautologica e sostanzialmente immotivata, senza cogliere il proprium della decisione.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6000,00, oltre Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA