Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22629 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8487-2015 proposto da:

VENTO S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA REGINA

MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA DE CARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEMETRIO FENUCCIU;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19758/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Vento s.r.l. propone ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte n. 19757/2014, depositata il 19.9.2014, affidato ad un unico motivo, contro il quale l’Agenzia delle entrate ha proposto controricorso.

La censura, fondata sulla violazione dell’art. 6 CEDU e correlata alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell’attuale regime della revocazione delle sentenze civili alla luce di quanto già ritenuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2/2015 del 4.3.2015, prospetta l’ingiustizia del processo svolto innanzi a questa Corte. La CTR avrebbe escluso di dare accesso ad una consulenza tecnica d’ufficio che sola avrebbe potuto verificare, in ossequio al principio di parità delle armi, l’eventuale sovrafatturazione dei lavori fatturati sui quali si era fondata la pretesa fiscale dell’ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha dedotto l’inammissibilità del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura è manifestamente inammissibile.

La doglianza della parte ricorrente si risolve in una richiesta di rivisitazione del giudicato reso da questa Corte sugli stessi fatti già prospettati dalla parte nel corso del giudizio che finirebbe col rappresentare una sorta di “ricorso per cassazione” sulla sentenza di Cassazione che già si è pronunziata sulla questione, ritenendola espressamente inammissibile. Risultato, quello auspicato dalla parte ricorrente, che si pone in netto contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale è ferma nel riconoscere l’importanza, quale principio fondamentale e cardine di ogni Stato di diritto, della certezza del diritto (legal certainty nella versione inglese e securitè juridique in quella francese), intesa come esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di affidamento del pubblico nella giustizia – Corte dir. uomo, 9 febbraio 2016, Celebi et aa. c. Turchia, p. 52- e, quindi, come esigenza di esclusione della possibilità di ulteriore rimessione in dubbio delle decisioni finali dell’autorità giudiziaria – Corte dir. uomo, 18 gennaio 2012, Penias et Ortmair c. Austria.

Nè può dubitarsi che la scelta legislativa di ridurre il controllo delle sentenze di ultima istanza ai limitati casi specificamente previsti in tema di revocazione (art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis c.p.c.), espressione di una valutazione discrezionale, si ponga in contrasto con alcun principio e norma costituzionale – Cass. Sez. Un., 30 aprile 2008, n. 10867; Cass., 14 gennaio 2009, n. 704 – ove solo si consideri che la tutela del giusto processo esige pure che quest’ultimo, svoltosi nel rispetto dei diritti di tutte le parti, abbia comunque una fine e consegua il bene giuridico essenziale del giudicato, in linea con il già ricordato principio della certezza del diritto che pure si declina nella necessità di giungere alla definizione di un giudizio – Cass., n. 862/2011; Cass., n. 29580/2011; Cass. n. 30245/2011.

Peraltro, va osservato che parte ricorrente invoca la lesione dell’art. 6 CEDU, sostanzialmente reclamando la rimessione alla Corte costituzionale dell’attuale sistema in tema di revocazione delle sentenze civili che limita l’accesso al rimedio straordinario della revocazione contro le sentenze della Cassazione alle ipotesi di errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4.

Ora, non pertinente rispetto al caso di specie, risulta il richiamo all’ordinanza n. 2/2015 resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto al quadro normativo interno laddove non consentirebbe di riaprire il processo innanzi al giudice amministrativo conclusosi con una pronunzia passata in giudicato contrastante con una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo successivamente emessa nell’ambito della stessa vicenda processuale. Questione, peraltro rigettata dalla recente Corte Cost. n. 123/2017, depositata il 26 maggio 2017, secondo la quale, per quel che qui rileva, non si può prospettare un’efficacia riflessa della giurisprudenza della Corte edu nei processi non penali nazionali già definiti con pronunzie passate in cosa giudicata per i quali le parti non abbiano proposto ricorso alla Corte edu.

Si vuoi dire che la vicenda all’esame di questa Corte nella sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione non trova alcun aggancio con quella da ultimo ricordata. Nel caso qui esaminato, infatti, si prospetta la lesione del giusto processo correlata ad una specifica valutazione dei fatti che, tuttavia, trova ostacolo nella decisione impugnata. La CTR ha specificamente esaminato la medesima doglianza -in questa fase riproposta dalla parte ricorrente con specifico riferimento alla mancata introduzione nel giudizio di una consulenza tecnica d’ufficio – per l’appunto non ponendo in discussione l’insorgenza di un fatto nuovo che, per converso, nella prospettiva coltivata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sopra ricordata, avrebbe potuto legittimare la riapertura del processo in quanto correlato all’accertata lesione di un diritto di matrice convenzionale accertato da altra giurisdizione – sovranazionale, nel caso di specie.

Va, infine, aggiunto che la deduzione in ordine alla indispensabilità di una c.t.u. ipotizzata dalla ricorrente si scontra, ormai ineluttabilmente, con i plurimi diversi avvisi espressi dai giudici che si sono occupati della vicenda processuale. Ed infatti, tali valutazioni sono state tutte univocamente orientate a considerare che il carattere fittizio delle fatture utilizzate dalla parte contribuente trovava giustificazione in plurimi elementi, specificamente ponderati nella fase di merito e sui quali la sentenza qui oggetto di revocazione non ha ravvisato la possibilità di riforma in relazione alle peculiarità proprie del giudizio di legittimità, innanzi al quale non è possibile svolgere alcun accertamento sulle valutazioni compiute dal giudice di merito in ordine alle prove dal medesimo valutate al di fuori dei limiti, ormai notevolmente ristretti – Cass. S.U. n. 8053/2014 – introdotti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 bis e comma 1 quater.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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