Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22628 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. I, 31/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/10/2011), n.22628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31206/2005 proposto da:

IMPRESA INDIVIDUALE M.G. (c.f. (OMISSIS)),

nella qualità di titolare dell’omonima impresa, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 7 9, presso l’avvocato LUBRANO

Filippo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4682/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FILIPPO LUBRANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G., titolare della omonima impresa, agiva nei confronti del Ministero della Difesa, contestando i presupposti della rescissione ad opera del Ministero del contratto d’appalto dell’11 marzo 1989, rep. n. 3770, per lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centro nodale telecomunicazioni di (OMISSIS), oggetto di collaudo provvisorio in data 30/11/1992 e successivamente consegnati con verbale di consegna del 22/3/1993 e di constatazione del 9/1/1995, sul presupposto della mancata esatta esecuzione di alcuni lavori, sostenendo e facendo valere il valore irrisorio di detti lavori ancora da realizzare, pari ad Euro 142,38 ed il proprio titolo alla corresponsione del saldo lavori, pari a L. 81.997.329, oltre Iva ed interessi di mora dalla data del collaudo, ai sensi del D.P.R. n. 1038 del 1986.

Il Ministero si costituiva e contestava la domanda, chiedendo la condanna del M. al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento.

Il Tribunale respingeva sia la domanda del M. che quella dell’Amministrazione.

La Corte d’appello, adita dal M., con sentenza depositata il 2/11/2004, ha rigettato l’appello, rilevando che la rescissione del contratto d’appalto si fondava sostanzialmente sul contenuto del “verbale di collaudo tecnico provvisorio” del 30/11/92, ove risultavano constatate “infiltrazioni di acque meteoriche dal giunto di unione del fabbricato vecchio e nuovo e dagli infissi di finestre”, nonchè carenze all’impianto elettrico, del verbale di consegna all'”Ente di impiego” del 22/3/93, ove si accertava il persistere delle infiltrazioni e carenze all’impianto elettrico, e del “verbale di constatazione” del 9/1/95, ove, assente l’Impresa pur convocata, si accertava la persistenza delle infiltrazioni, la mancanza di pompe a mano per il prelievo del carburante e le carenze dell’impianto elettrico, e si dava altresì atto che la Direzione del Demanio del Ministero della Difesa aveva intimato all’appaltatore di portare a termine i lavori entro il termine ultimo del 9/1/95, sotto comminatoria di adozione di provvedimento di rescissione, del R.D. n. 366 del 1932, ex art. 48.

La Corte, quanto alla mancanza del collaudo definitivo, ha ritenuto inapplicabile ratione temporis l’art. 199 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, recante norme di attuazione della 1.109/1994, applicabile ai contratti stipulati dopo il 28/7/2000; ha ritenuto che la rescissione si fondava sulla inosservanza del termine ultimativo, nonchè sulla considerazione che le carenze riscontrate nell’esecuzione dei lavori erano state ritenute, nell’esercizio della discrezionalità tecnica della PA, tali da compromettere la funzionalità della struttura.

La Corte del merito ha condiviso i rilievi del Tribunale, ossia che le opere non eseguite, pur marginali come percentuale, erano di indubbia rilevanza, interessando, in particolare, l’impianto elettrico e la sicurezza e che i disagi conseguenti si erano protratti per un notevole lasso di tempo, visto il rifiuto dell’appaltatore di completare le opere.

Infine, la Corte del merito ha ritenuto che era sfornita di prova la richiesta di condanna per le pretese opere eseguite, e non era stato neanche chiarito se la somma richiesta si riferisse ai lavori non computati in contabilità, richiesta peraltro contestata dall’Amministrazione.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il M., sulla base di unico articolato motivo.

Si difende con controricorso il Ministero.

Il M. ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico articolato motivo, il ricorrente denuncia violazione del R.D. 17 marzo 1932, n. 366, art. 48, e difetto di motivazione.

Quanto alla prima censura,il ricorrente si duole dell’avere la Corte d’appello attribuito rilievo decisivo ed esclusivo alla valutazione fatta dall’Amministrazione “nella sua discrezionalità tecnica”, “in ordine alla rilevanza della accertata carenza nel senso di “compromettere la funzionalità della struttura”, mentre la posizione dell’Amministrazione, dopo l’esaurimento della procedura di affidamento dei lavori ed avvenuta la stipulazione del contratto, è priva di potere provvedimentale; in contrasto con la normativa e del tutto fuori luogo è pertanto il richiamo alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, che avrebbe dovuto dare la prova sul piano sostanziale del tipo e della gravità delle inadempienze;

l’affermazione successiva sulla gravità è una mera affermazione, inidonea a dare la prova dei presupposti della dalle carenze riscontrate, in relazione alle quali, quanto ai lavori non eseguiti, ha condiviso la valutazione espressa dal Giudice di 1^ grado, sulla rilevanza e sull’incidenza sull’impianto elettrico e sulla sicurezza:

così operando il Giudice del merito ha fatto valere e specificato le inadempienze riscontrate e valutato, nell’ambito proprio del giudizio di fatto allo stesso spettante, la gravità delle stesse; v’è altresì da rilevare che quanto al mancato rispetto del termine ultimo dei lavori, il ricorrente non ha mosso alcuna censura e detto rilievo varrebbe di per sè a configurare l’inammissibilità della censura.

Infine, sul punto, si deve rilevare che le argomentazioni fatte valere dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., sulla mancata presa visione del libretto delle misure, sulla preventiva contestazione, sulla tardività ed inadeguatezza della rescissione contrattuale, sono palesemente nuove, e come tali inammissibili.

2.2.- Quanto alla seconda censura, la stessa è pianamente inammissibile, atteso che la Corte territoriale ha argomentato la reiezione non solo alla stregua della carenza di prova e delle risultanze della documentazione in atti, ma anche della mancata indicazione del computo o meno in contabilità lavori, in relazione al quale profilo, il ricorrente nulla ha addotto.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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