Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22628 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7359/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107,

presso lo studio dell’avvocato OSVALDO VERRECCHIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO MARIA ISIDORI;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1478/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia promossa da N.E. contro l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Centro s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal N. contro la sentenza della CTP di l’Aquila 602/2014 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso le intimazioni di pagamento per Irpef relativa agli anni 1993 e 1994.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso, fondato su due motivi, l’Agenzia delle Entrate. Resiste con controricorso il N.; nessuna attività difensiva ha svolto Equitalia Centro s.p.a..

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 1219,29342943 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto che l’avviso di iscrizione ipotecaria non costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Con secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione della già citata O.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753, art. 6, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto che la sospensione dei termini prevista dalla norma indicata in rubrica fosse applicabile solo ai termini in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza, fissata dal D.P.C.M. 6 aprile 2009 fino al 31.12.2009 e non anche per quelli che andavano a scadere successivamente.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.

Il ricorso, che presenta profili di inammissibilità in ordine al primo motivo, nella parte in cui la ricorrente non ha trascritto il contenuto dell’avviso di iscrizione ipotecaria, è infondato nel secondo motivo, dell’O.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753, art. 6, comma 1, dispone:” Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.

Con riferimento a norma di analogo contenuto – del D.L. n. 245 del 2002, art. 4 – questa Corte ha già affermato che “La sospensione dei termini processuali e sostanziali riguarda solo i termini in scadenza nel periodo suddetto, da intendersi prorogati “ex lege”, non rimanendo sospeso, invece, il decorso del tempo compreso nello stesso intervallo temporale (Cass. Sent. 11139 del 7/5/2010; Cass. semt. 5720 del 12/3/2014).

Da ciò consegue che, quand’anche volesse riconoscersi efficacia interruttiva all’avviso di iscrizione ipotecaria del 12/3/2003, la prescrizione dovrebbe comunque ritenersi maturata alla data del 5/12/2013.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè la parte ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è tenuta a pagare il doppio del contributo unificato. (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550)

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore in carica a pagare a N.E. le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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