Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22628 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28163/2018 proposto da:

G.E., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Chinelli,

e Massimo De Vincenzo, e con i medesimi elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’avvocato Fabio Di Giovanni. in Roma, via

Antonio Baiamonti n. 4;

– ricorrente –

contro

Zurich Insurance PLC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Difino, e

Giovanni Pieri Nerli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, via Fabio Massimo n. 95;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1061/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/2/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25/06/2020 dal relatore Dott.ssa Anna MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento (OMISSIS) SpA (di seguito Fallimento (OMISSIS)) propose, in data 4 ottobre 2011, ricorso per sequestro conservativo al Tribunale di Milano sul patrimonio degli amministratori e dei sindaci della società ed il ricorso fu parzialmente accolto per l’importo di Euro 2.550.000 per gli amministratori e di Euro 2.100.000 per i sindaci tra cui G.E.. Esaurita la fase cautelare, il Fallimento propose il giudizio di merito nei confronti di amministratori e sindaci facendo valere la loro responsabilità. Si costituì il contraddittorio con i convenuti ed il sindaco Ester G. chiese ed ottenne la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni Zurich Insurance PLC per essere dalla stessa manlevata. La compagnia, costituendosi in giudizio, eccepì l’inoperatività della polizza assicurativa in ragione dei comportamenti dolosi posti in essere dall’assicurata.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20/12/2006, condannò i sindaci T.G., G.E. e B.A. a risarcire i danni in favore del Fallimento (OMISSIS) nella misura complessiva di Euro 1.800.000,00 oltre rivalutazione ed interessi; rigettò la domanda di manleva azionata dalla G. nei confronti della Zurich, a causa della natura dolosa degli addebiti; condannò tutti i soccombenti in solido alle spese legali sostenute dal Fallimento ed G.E. anche alle spese legali sostenute dalla compagnia di assicurazioni. Il Tribunale ritenne che il Collegio Sindacale fosse responsabile per le prestazioni di verifica dello stato di manutenzione ed efficienza degli immobili, avendo autorizzato spese che sarebbero state a carico del locatore e non dell’affittuaria (OMISSIS). Dirimente, ai fini della ritenuta natura dolosa degli addebiti, per il Tribunale, è stata la definizione del giudizio penale promosso contro il Collegio Sindacale conclusosi con giudizio di condanna nei confronti del T., sia pur per fatti diversi dal mancato controllo sulle operazioni di manutenzione sugli immobili, e con la sentenza di patteggiamento nei confronti del B. e della G., in forza della quale il Tribunale ha ritenuto sussistente l’elemento del dolo, quantomeno eventuale, e conseguentemente l’inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell’art. 1917 c.c.

La Corte d’Appello di Milano, adita dai tre sindaci soccombenti, con sentenza del 26/2/2018, ha rigettato l’appello ritenendo, per quel che ancora rileva in questa sede e dunque con riguardo alle spese compiute dalla società per opere di manutenzione in efficienza degli immobili locati, che le indebite fuoriuscite di denaro per Euro 380.000,00 non fossero state sottoposte a puntuale verifica da parte dei sindaci e che le spese fossero prive di causa, in quanto connesse a contratti di affitto di immobili per i quali il Fallimento (OMISSIS) già pagava al locatore canoni molto superiori ai valori di mercato sicchè le spese per manutenzione, in mancanza di diversa pattuizione di cui non era stata fornita prova, erano a carico del locatore e non dell’affittuaria (OMISSIS).

Quanto alla domanda di manleva azionata dalla G. nei confronti della Zurich, a fronte della censura degli appellanti secondo la quale erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe equiparato la sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna senza considerare che, per i fatti contestati e sui quali la G.E. aveva agito in rivalsa, l’unico soggetto che aveva affrontato il giudizio, T.G., era stato espressamente assolto per il mancato controllo sulle spese di manutenzione per difetto dell’elemento soggettivo del dolo, la Corte d’Appello ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento, pur non potendo essere equiparata alla sentenza di condanna, costituisse un elemento indiziario concorrente a definire un quadro complessivo di responsabilità della G.. In altri termini, a fronte dell’argomento utilizzato dagli appellanti secondo il quale i due sindaci che avevano patteggiato, ove avessero affrontato il giudizio, sarebbero stati assolti come il T., sì da escludere la rilevanza del loro comportamento ai fini della responsabilità civile, la Corte d’Appello ha ritenuto che la natura dolosa dei comportamenti dei sindaci fosse stata correttamente valutata dal Giudice anche alla luce della sentenza di patteggiamento e che detta sentenza costituisse un elemento rafforzante un quadro di responsabilità e dolosità delle condotte poste in essere dal collegio sindacale già chiaro.

Avverso la sentenza che, rigettando l’appello, ha condannato gli appellanti, e quindi anche la G., al pagamento delle spese del grado (la G. anche nei confronti della Zurich), G.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria. Ha resistito la Zurich con controricorso. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., comma 1 e dell’art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver equiparato la sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna e per non aver, invece, ritenuto che la prima, traendo origine da un accordo tra le parti connotato dalla rinuncia dell’imputato a contestare la propria responsabilità penale, in nessun caso possa essere equiparata ad una sentenza di condanna. Inoltre la sentenza, pur considerando il patteggiamento, avrebbe dovuto, ad avviso della ricorrente, svolgere un autonomo accertamento dei fatti illeciti dedotti nel giudizio penale, ponendo a base della propria decisione, non solo gli indizi tratti dal patteggiamento, ma anche tutti gli altri elementi di prova presenti e, tra essi, la sentenza che aveva assolto il terzo sindaco – T. – per i fatti contestati anche agli altri due, così escludendo non solo la responsabilità dei medesimi ma anche l’elemento soggettivo del dolo rilevante ai fini dell’esclusione della copertura assicurativa.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’impugnante sostiene la nullità della sentenza per assenza di motivazione, con particolare riguardo alla omessa considerazione dell’assoluzione pronunciata nei confronti del T. per gli stessi fatti contestati agli altri due sindaci costituenti oggetto di patteggiamento. La sentenza dovrebbe essere ritenuta nulla perchè la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia considerazione della discrasia esistente tra la sentenza di patteggiamento della G. e del B. e quella di assoluzione, in parte qua, del T..

1-2 Entrambe le censure attengono al cuore della decisione di rigetto della domanda di rivalsa: la Corte d’Appello, confermando le statuizioni del Tribunale, ha ritenuto provato il “dolo” di G.E. e quindi rigettato la domanda di rivalsa, escludendo la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 1. Essa ha fatto leva, in particolare ma non in via esclusiva, sulle sentenze di patteggiamento intervenute in sede penale nei processi a carico della G. e dell’altro sindaco B.A., ed ha ritenuto che dette sentenze, pur non costituendo prove decisive, concorressero con tutti gli altri elementi a configurare un quadro di responsabilità dolosa delle condotte poste in essere dal collegio sindacale. Dunque si è trattato di una valutazione complessiva fondata su un riesame generale della condotta dei sindaci, non ancorato alla sola sentenza di patteggiamento, dato solo “rafforzante” un quadro di responsabilità “già chiaro”. La chiarezza nasce dal riesame dei fatti, di tutte quelle operazioni non adeguatamente controllate, non solo di quelle relative alle spese di manutenzione e verifica degli immobili. L’atteggiamento generale di amministratori e sindaci, riguardante non le singole operazioni ma tutte le operazioni contestate, ha confortato la conclusione dell’esistenza del dolo a carico degli ex sindaci per avere essi consapevolezza che le diverse operazioni avrebbero portato al dissesto della società.

A fronte di tale accertamento complessivo l’argomento secondo il quale la sentenza di patteggiamento non potrebbe costituire elemento di prova decisivo, oltre ad essere contrastato dalle risultanze probatorie acquisite agli atti, contrasta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità penale ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzata quale elemento di prova nel corrispondente giudizio civile, atteso che l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (Cass., L, 18/12/2017 n. 30328; Cass., L, 29/2/2016 n. 3980; Cass., 3, 2/2/2017n. 2695). Da quanto esposto consegue che l’apprezzamento del giudice del merito volto a valorizzare, nell’ambito della propria discrezionale valutazione dei fatti e delle prove, le sentenze di patteggiamento, da un lato, si sottrae al sindacato di questa Corte, sollecitando la stessa ad una rivalutazione dei fatti e delle prove, dall’altro, in ogni caso, anche qualora si ritenesse che la questione fosse stata posta dai ricorrenti in iure con riguardo ai limiti di deducibilità della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile di responsabilità, sarebbe certamente infondata perchè in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Da respingere è, per le medesime ragioni ora esposte, anche il secondo motivo di ricorso, volto a censurare un preteso vizio di omessa motivazione della sentenza su fatti decisivi del giudizio, sempre afferenti alla pretesa omessa valutazione dell’intervenuta assoluzione del sindaco T. in sede penale per l’omesso controllo sulle spese di manutenzione degli immobili. Come evidenziato, la motivazione spesa dal giudice d’appello per valutare il quadro complessivo degli elementi di fatto e delle prove, ivi compresa la portata delle sentenze di patteggiamento, è logica e non contraddittoria ed è ben al di sopra del “minimo costituzionale”, richiesto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte per sottrarre la motivazione al sindacato del giudice di legittimità.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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