Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22628 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 10/08/2021), n.22628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17834/2020 proposto da:

A.P.K., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Barone, (Pec: studiolegalebarone.legalmail.it) giusta procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che la rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6156/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.P.K., (OMISSIS), ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Napoli che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – con tre motivi il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) violazione dell’art. 132 c.p.c. per il carattere apparente della motivazione in ordine al giudizio di non credibilità del racconto posto a base della domanda; (ii) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, artt. 3 e 5 per la sopravvalutazione di alcune piccole imprecisioni od omissioni nel racconto medesimo, da ritenere invece nel complesso plausibile e coerente, senza applicazione del principio dell’onere della prova attenuato ai fini della valutazione di credibilità; (iii) nullità del decreto per omessa pronuncia – violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 7, 9, 11 e 17, art. 11 della Direttiva 2004/83-CE e della Direttiva 2001/95-CE, art. 10 della Direttiva 2013/31-UE in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – errore in procedendo – “per avere il collegio di prima istanza omesso l’esame dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria”;

II. – i primi due motivi sono inammissibili poiché tesi a contestare, sotto spoglie di censura in iure, il giudizio di fatto in punto di non credibilità soggettiva;

tale giudizio la corte territoriale ha motivato in relazione alle incongruenze intrinseche della narrazione, peraltro rilevandone la non specifica contestazione in appello;

la corrispondente valutazione implica un apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice del merito e non è idoneamente sindacata, niente in concreto essendo stato dedotto neppure sul versante della affermata aspecifica contestazione in appello;

III. – il terzo motivo è inammissibile;

la caotica menzione di inesplicati vizi in procedendo e la contraddittoria mescolanza dei riferimenti normativi impediscono di individuare l’errore di diritto al quale è riferita la censura;

l’affermato omesso esame dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria niente ha da spartire con le norme evocate;

in ogni caso la deduzione è sul punto assolutamente generica, posto che dall’esposizione del motivo non si capisce neppure a quale ipotesi, tra quelle indicate nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, il ricorrente abbia inteso riferirsi;

IV. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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