Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22627 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 10/08/2021), n.22627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14265/2019 R.G. proposto da:

S.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Lombardi

Baiardini, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 805/18,

depositata il 20 novembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2021

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 20 novembre 2018, la Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame interposto da S.K., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa il 16 gennaio 2018, con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall’appellante.

Premesso che, a sostegno della domanda, l’appellante aveva riferito di essersi allontanato dal proprio Paese di origine per il timore di essere processato a causa di una denuncia sporta nei suoi confronti dal suo padrino, che dopo la morte di suo padre si era impossessato del suo negozio, la Corte ha ritenuto la narrazione vaga e poco circostanziata, aggiungendo che il danno paventato era riconducibile ad una questione di natura privata, e rilevando che l’appellante non aveva provato che i responsabili fossero in grado d’impedirgli di chiedere protezione alla Polizia locale. Ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato e di quelli prescritti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), per il riconoscimento della protezione sussidiaria, osservando, in ordine alla fattispecie di cui alla lett. c) della medesima disposizione, che non era stata dimostrata l’esistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata, anche alla luce della svolta democratica verificatasi in quel Paese a seguito delle elezioni presidenziali tenutesi nel 2016. Ha rilevato infine che non era stata allegata né provata la sussistenza di situazioni soggettive idonee a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, non rientrando l’appellante in una delle categorie di soggetti in relazione alle quali era ravvisabile l’esposizione a possibili lesioni dei diritti umani.

3. Avverso la predetta sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dello interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 3,8 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, commi 1 e 1.1, e del D.P.R. n. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20 rilevando che, nell’escludere la credibilità delle dichiarazioni da lui rese a sostegno della domanda, la Corte territoriale ha omesso d’indicare gli aspetti che le rendevano inattendibili o inverosimili, avendo fatto acriticamente proprie le conclusioni dell’ordinanza di primo grado, senza procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il giudizio in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente a sostegno della domanda, da effettuarsi in base ai parametri meramente indicativi previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13578; 11/03/2020, n. 6897; Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11925). I predetti vizi nella specie non sono stati neppure dedotti, essendosi il ricorrente limitato a far valere la violazione di legge, in relazione all’avvenuta conferma da parte della Corte d’appello del giudizio espresso nell’ordinanza di primo grado, senza considerare che, nel ribadire l’inattendibilità della vicenda narrata, la sentenza impugnata ha proceduto ad un’autonoma valutazione, nello ambito della quale ha evidenziato il carattere molto vago ed insufficientemente circostanziato del racconto, ed in particolare la mancata specificazione delle ragioni per cui, a fronte della denuncia sporta nei suoi confronti dal padrino, il ricorrente non era stato creduto dalla Polizia locale. Tale apprezzamento deve ritenersi sufficiente ai fini dell’adempimento dell’obbligo di motivazione, il quale può essere legittimamente assolto anche attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, a condizione che il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione proposti ovvero dell’identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate nella precedente fase processuale, in modo tale che dalla lettura della parte motiva di entrambe le decisioni possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2019, n. 20883; 19/07/2016, n. 14786; Cass., Sez. lav., 5/11/2018, n. 28139).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 25 e degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 CEDU, osservando che, nonostante la dettagliata esposizione dei fatti da lui narrati, da cui emergevano l’ingiustizia del suo arresto e delle accuse rivoltegli e l’impossibilità di ottenere tutela dalle autorità statali, la sentenza impugnata ha omesso di approfondire la situazione in atto nel suo Paese di origine. Afferma infatti che la Corte territoriale non ha provveduto ad accertare le condizioni del sistema carcerario del (OMISSIS) e l’inefficienza e la corruzione delle forze di polizia, ed ha escluso la sussistenza di uno stato di violenza indiscriminata, senza citare alcuna fonte d’informazione.

3.1. Il motivo è infondato.

Il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, risulta infatti di per sé sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell’accertamento delle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove, come nella specie, sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925).

La ritenuta inattendibilità della vicenda personale risulta invece irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 14 cit., lett. C che, in quanto correlata alla provenienza del richiedente dall’area interessata dal conflitto armato da cui deriva la situazione di violenza indiscriminata che costituisce fonte della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona prospettata a sostegno della domanda, può essere esclusa soltanto nel caso in cui i dubbi sollevati in ordine alla credibilità delle dichiarazioni da lui rese riguardino proprio questo profilo (cfr. Cass., Sez. I, 6/07/2020, n. 13940; 24/05/2019, n. 14233). In riferimento alla predetta fattispecie, l’inadempimento del dovere di cooperazione non risulta tuttavia validamente dedotto dal ricorrente, il quale, nel censurare l’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, per omessa indicazione delle fonti informative utilizzate, non è in grado d’indicare fonti dalle quali avrebbe potuto desumersi che nel suo Paese di origine esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato: la parte che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, da parte del giudice di merito, il quale abbia rigettato la domanda senza indicare le fonti d’informazione da cui ha tratto le proprie conclusioni, è infatti tenuta ad allegare l’esistenza di fonti aggiornate e attendibili, nonché ad indicarne gli estremi ed a riassumerne (o trascriverne) il contenuto, in modo tale da evidenziare che, ove il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti questa Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto, e conseguentemente valutare l’interesse all’impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 20/10/2020, n. 22769; 9/10/2020, n. 21932; 18/02/2020, n. 4037).

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3 e 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 3,8 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, commi 1 e 1.1. e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la vicenda da lui riferita avrebbe giustificato quanto meno il riconoscimento della protezione umanitaria, avuto riguardo alle sofferenze patite durante il soggiorno in Libia ed all’elevato grado d’integrazione raggiunto in Italia, attraverso la frequentazione di corsi, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e l’occupazione come operaio agricolo.

4.1. Il motivo è infondato.

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, una volta esclusa l’attendibilità della vicenda personale riferita a sostegno delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, la mancata allegazione da parte del ricorrente della propria appartenenza a particolari categorie di soggetti esposte al rischio di gravi violazioni dei diritti fondamentali consentisse di escludere anche la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria. Il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, pur postulando una condizione di vulnerabilità personale, la cui configurabilità deve costituire oggetto di una valutazione autonoma rispetto a quella dei presupposti richiesti per l’applicazione delle altre forme di protezione, non richiede infatti specifici approfondimenti istruttori da parte del giudice di merito allorquando, come nella specie, quest’ultimo abbia già escluso la credibilità della vicenda personale allegata dal richiedente, e non siano state fatte valere ragioni di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle forme di protezione maggiori (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624; Cass., Sez. I, 7/08/2019, nn. 21123 e 21129);

Quanto poi alle sofferenze patite dal richiedente durante il soggiorno in Libia, è appena il caso di richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’allegazione delle gravi violazioni dei diritti umani in atto in un paese di transito, non accompagnata dalla precisazione del collegamento esistente tra il soggiorno in quel paese ed il contenuto della domanda, non può assumere alcun rilievo ai fini del riconoscimento della protezione, dal momento che, dovendo il rimpatrio essere disposto verso il Paese di origine (o verso quello di dimora abituale, ove si tratti di un apolide), è in riferimento a quest’ultimo che occorre accertare l’esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass., Sez. III, 5/06/2020, n. 10835; Cass., Sez. I, 6/12/2018, n. 31676; Cass., Sez. VI, 20/11/2018, n. 29875). La protezione umanitaria non può essere d’altronde accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, occorrendo invece che tali violenze, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti, si siano tradotte in una condizione di vulnerabilità personale, nel senso inteso dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 (cfr. Cass., Sez. I, 16/12/2020, n. 28781; 3/07/2020, n. 13758), nella specie, come si è detto, neppure allegata.

In difetto dell’alienazione di una condizione di vulnerabilità personale o dell’esposizione al rischio di gravi violazioni dei diritti umani, deve ritenersi infine irrilevante anche la prova dell’avvenuto inserimento del richiedente nel tessuto economico-sociale italiano, la cui isolata considerazione non potrebbe in alcun modo condurre al riconoscimento della protezione umanitaria, ai fini della quale si richiede un raffronto tra il livello d’integrazione da lui raggiunto nel paese di accoglienza e la situazione soggettiva e oggettiva in cui egli versava prima dell’espatrio, e nella quale verrebbe nuovamente a trovarsi in caso di rientro nel paese di origine (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. II, 17/07/2020, n. 15319; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dello intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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