Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22627 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 07/10/2016, dep. 08/11/2016), n.22627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5163-2014 proposto da:

F.P., F.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI,

rappresentati e difesi dall’avvocato DARIO GRECO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO

SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLO’ SOLINA giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.L., T.L., L.D.S.P.,

F.W.K.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1430/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato DARIO GRECO;

udito l’Avvocato NICOLO’ SOLINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo

di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Trapani ha accolto la domanda proposta da F.C., F.L. e F.P. (anche quale procuratore di F.W.K.) diretta alla condanna di Domenico Campo al rilascio, in favore degli attori (e dei terzi intervenuti T.L., L.d.S.P., L.d.S.F., L.d.S.M. e L.d.S.T.) di un immobile detenuto sine titulo dal convenuto, oltre al risarcimento dei danni.

2. Su appello del C., la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’esistenza di un valido rapporto di locazione tra le parti, rispetto al quale il conduttore non era incorso in alcuna morosità alla data della domanda, condannando i locatori al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore del C..

3. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione F.C. e F.P. sulla base di otto motivi d’impugnazione.

4. Resiste con controricorso C.D., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

5. I restanti intimati non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), avendo il giudice d’appello ritenuto sussistente tra le parti un contratto di locazione sulla base di un’elaborazione manifestamente illogica della motivazione.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come, con il motivo in esame (dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), i ricorrenti – lungi dal denunciare il preteso error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, con la conseguente determinazione della nullità del procedimento o della sentenza impugnata – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che, non attenendo alla corretta interpretazione e applicazione delle norme processuali, inerisce bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto degli atti e dei documenti di causa specificamente dedotti in ricorso, e nella conseguente manifesta illogicità della decisione assunta.

Si tratta, come appare d’immediato apprezzamento, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, (e non come vizio di motivazione) un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto sostanziale giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, e non già un errore in cui sarebbe caduto il giudice nell’interpretazione e nell’applicazione della legge processuale.

7. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè dell’art. 2909 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per aver ritenuto che il contratto di locazione asseritamente esistente tra le parti fosse derivato del rapporto di locazione originariamente stipulato con altro soggetto nel 1976, in contrasto con il giudicato esterno formatosi (a seguito della sentenza n. 375/2005 del Tribunale di Alcamo) sui punti concernenti la mancata successione del C. in detto contratto di locazione e l’assenza di alcuna prova circa l’avvenuta stipulazione, nel 2001, di un nuovo contratto di locazione tra le parti.

7.1. Il motivo è infondato.

Secondo quanto desumibile dal contenuto della sentenza emessa nel diverso giudizio (sentenza n. 375/2005 del Tribunale di Alcamo) – di cui si invoca in questa sede il riconoscimento dell’autorità di cosa giudicata -, varrà evidenziare come il Tribunale di Alcamo si sia limitato a escludere l’avvenuta acquisizione di prove sufficienti ad attestare la successione del C. nel contratto di locazione illo tempore stipulato dai ricorrenti nel 1976 in relazione all’immobile oggetto dell’odierna lite, senza tuttavia assumere alcuna posizione in ordine all’eventuale formazione di un nuovo e diverso titolo di detenzione; titolo sul quale nessun giudicato avrebbe in ogni caso potuto formarsi, avendo il Tribunale di Alcamo espressamente evidenziato come il C. avesse dedotto tale diverso rapporto come fatto autonomo e diverso da quello azionato in quella sede (cfr. pag. 18 del ricorso).

Ciò posto, avendo la corte territoriale riconosciuto l’avvenuta conclusione, tra gli odierni ricorrenti e il C., di un nuovo e autonomo contratto di locazione nel 2001, deve escludersi che la stessa sia potuta incorrere nella violazione del giudicato esterno denunciato con il motivo in esame.

8. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1325 e 1406 c.c. e della L. n. 392 del 1978, art. 36 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente confuso l’ipotesi della stipulazione di un nuovo contratto di locazione con la distinta fattispecie della relativa cessione.

8.1. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale, nell’affermare l’avvenuta adozione, da parte degli odierni ricorrenti e del C., in occasione della dedotta comunicazione della cessione del contratto di locazione nell’anno 2001, di comportamenti concludenti idonei a “integrare l’accordo nel quale consiste il nuovo contratto di locazione del compendio immobiliare in oggetto” (v. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata), risulta aver operato un accertamento in fatto legato all’interpretazione del comportamento delle parti che, secondo l’apprezzamento della stessa corte territoriale, hanno assunto un’implicita (benchè inequivocabile) natura negoziale.

Si tratta, come appare d’immediata evidenza, di una valutazione di merito, la cui eventuale illogicità non può essere denunciata come violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, (come nel caso avvenuto), non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

9. Con il quarto motivo – proposto in via condizionata, rispetto al mancato accoglimento dei primi tre motivi di ricorso -, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per nullità della sentenza e del procedimento (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) per non aver ritenuto che i ricorrenti avevano costantemente richiesto la risoluzione del nuovo contratto per il mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti fino alla decisione di primo grado e fino alla decisione di secondo grado.

10. Con il quinto motivo – proposto in via condizionata, rispetto al mancato accoglimento dei primi tre motivi di ricorso -, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 426 e 447-bis c.p.c., nonchè degli artt. 1453, 1455 e 1571 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver negato il ricorso dell’effettivo inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni successivi al 2001 e la conseguente risoluzione per inadempimento del contratto.

11. Con il sesto motivo – proposto in via condizionata, rispetto al mancato accoglimento dei primi tre motivi di ricorso -, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte d’appello trascurato di valutare l’avvenuta denuncia, da parte dei ricorrenti, di altri inadempimenti del C. idonei a giustificare la pronuncia della risoluzione del contratto di locazione.

12. Con il settimo motivo – proposto in via condizionata, rispetto al mancato accoglimento dei primi tre motivi di ricorso -, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel limitare la condanna al rimborso delle spese giudizio ai soli ricorrenti, invece che a tutti gli originari appellati.

13. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, avuto riguardo alla contraddittorietà tra la motivazione della sentenza impugnata e il relativo dispositivo con riguardo alla regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la limitazione della condanna al rimborso delle spese di lite a carico dei soli ricorrenti.

14. Il quarto motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti doglianze.

Osserva il collegio come gli odierni ricorrenti abbiano fondatamente censurato la mancata pronuncia, da parte della corte territoriale, di alcuna decisione sulla domanda di risoluzione dagli stessi proposta in relazione all’inadempimento relativo al pagamento dei canoni di locazione scaduti successivamente all’originaria domanda giudiziale: domanda di risoluzione correttamente riproposta in sede d’appello e assistita dal costante richiamo (adeguatamente suffragato dalle riproposizioni testuali contenute nel corpo dell’odierno ricorso) al persistente inadempimento del conduttore anche in relazione ai canoni di locazione scaduti successivamente alla domanda.

Al di là di eventuali rilievi argomentabili circa l’ammissibilità o la fondatezza di detta domanda, osserva la corte come sulla stessa avrebbe comunque dovuto pronunciarsi la corte d’appello, la quale, viceversa, si è laconicamente (ed erroneamente) limitata a rilevare l’omessa richiesta, da parte dei ricorrenti, del pagamento dei canoni maturati successivamente al 2003, in contrasto con quanto viceversa risultante dagli atti di causa.

15. Sulla base di tali premesse, in accoglimento del quarto motivo di ricorso (ed assorbite le restanti doglianze), dev’essere disposta la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto e, assorbiti i restanti motivi d’impugnazione, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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