Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22626 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15580-2016 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3277/38/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la Regione Lazio ed Equitalia Sud SpA non hanno spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in tema di spese di lite, che confermava la compensazione operata dai giudici di primo grado, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., coma 2, e dell’art. 111 Cost., in relazione sia all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 che n. 5, per carenza, illogicità ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero ritenuto giustificati i “giusti motivi” con il quale i giudici di primo grado avevano disposto la compensazione delle spese.

IL Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “L’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione de/le spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (Cass. sez. un. ord. n. 2883/14).

In particolare, nel giudizio tributario, la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione” che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto (Cass. ord. n. 1017/17, 22793/15).

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno ritenuto che “…l’esistenza delle ragioni che giustificano la compensazione è strettamente collegata alla motivazione della sentenza e allo svolgimento della causa come ricostruita e valutata nella sentenza”; inoltre, hanno ritenuto che la compensazione poteva trovare fondamento nel fatto che si fosse “in presenza di una decisione, che non è entrata nel merito dell’effettivo pagamento da parte del contribuente della tassa dovuta, ma si è limitata a dichiarare l’intervenuta prescrizione”. Tali ragioni, unitamente alla considerazione che il contribuente non aveva, comunque, dimostrato di aver pagato il tributo, appaiono censurabili, in quanto, le ragioni della compensazione, non dovevano essere desunte dal complesso della sentenza, ma dovevano, semmai, consistere in “ragioni ulteriori” che potevano indurre, secondo una valutazione discrezionale ma non arbitraria (e neppure illogica), a ritenere giustificata l’esclusione della condanna alle spese a carico dell’ente impositore.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L’art. 92 c.p.c., comma 2, (come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11), nella parte in cui prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione ed all’esiguità della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all’art. 24 Cost., nonchè della regola generale dell’art. 91 c.p.c.”(Cass. n. 11301/15).

Accoglie, pertanto, il ricorso, ex art. 384 c.p.c., e la controversia va decisa nel merito, con la condanna secondo soccombenza di Equitalia Sud SpA e della Regione Lazio al pagamento in solido delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 370,00 per onorari e in Euro 40,00 per spese, e di quelle del giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 400,00 per onorari e in Euro 40,00 per spese. Le spese del giudizio di Cassazione riguardano la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, condanna, in solido, Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante pt, e la Regione Lazio, in persona del Presidente pt, al pagamento in favore del contribuente delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in Euro 370,00 per onorari e in Euro 40,00 per spese, e di quelle di secondo grado, che si liquidano in Euro 400,00 per onorari e in Euro 40,00 per spese.

Condanna, inoltre, in solido, Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante pt, e la Regione Lazio, in persona del Presidente pt, al pagamento in favore del contribuente delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in Euro 500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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