Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22625 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22625

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8657/2017 R.G. proposto da:

D.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Ivan Pupetti, con

domicilio eletto in Roma, viale di Vigna Pia, n. 60;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI ROMA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma depositata il 1

dicembre 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che D.D. ha proposto ricorso per cassazione, per un due motivi, avverso l’ordinanza del 1 dicembre 2016, con cui il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 15 marzo 2016; che il Prefetto non ha svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il secondo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia l’erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando l’ordinanza impugnata per aver ritenuto adeguatamente motivato il decreto di espulsione, in base al riferimento alla predetta disposizione, nonostante l’indicazione della frontiera e del giorno in cui egli aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato;

che la censura è fondata, trovando applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tanto può parlarsi d’ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non sia stato effettuato alcun controllo sull’ingresso dello straniero, mentre, nel caso in cui il controllo sia stato effettuato e (ancorchè erroneamente, risultando nella specie incontroverso che lo straniero non fosse in possesso del visto di ingresso) non abbia evidenziato ostacoli all’ingresso dello straniero in Italia, non si versa più nell’ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall’art. 13 cit., comma 2, lett. a), (salvo il caso in cui lo straniero si sia sottoposto ai controlli di frontiera, ma esibendo documenti falsificati), potendo porsi al più il problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo comma (cfr. Cass., Sez. 1, 25/10/2005, n. 20668);

che l’ordinanza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione della direttiva 2008/115/CE, censurando l’ordinanza impugnata per aver omesso di valutare se la sua permanenza sul territorio nazionale comportasse un pregiudizio alla collettività o agl’interessi pubblici tale da giustificare la lesione dei suoi diritti;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la dichiarazione d’illegittimità del decreto di espulsione;

che le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo motivo; cassa l’ordinanza impugnata; decidendo nel merito, dichiara illegittimo il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 15 marzo 2016. Condanna il Prefetto di Roma al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ivan Pupetti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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