Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22625 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35665-2018 proposto da:

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA 10, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO CASTAGNI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA COSTANZA;

– ricorrenti –

contro

AGEA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

EUROGRANI SRL, SUD AGRICOLA IMMOBILIARE, D.B.S.,

D.B.G., D.B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5870/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 29 marzo 2010, la società assicuratrice Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros proponeva opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, notificata il 16 febbraio 2009, con la quale Agea (subentrata ad AIMA il 16 ottobre 2000) aveva escusso, nei confronti della compagnia di assicurazione, quattro polizze fideiussorie concluse nell’anno 1991 di cui era beneficiaria. Le polizze erano state rilasciate dalla Società Italiana Cauzioni (SIC), il cui portafoglio assicurativo è stato successivamente ceduto (nel 2004) ad Atradius Credito Y Caucion, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla S.r.l. Eurograni per la conclusione di un contratto di assuntoria per le operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo, demandate ad AIMA, ai sensi della L. n. 610 del 1989 e riferite, in particolare, all’acquisto di 22.677 tonnellate di grano duro, in data 1 ottobre 1991. Agea aveva invano escusso la garanzia a seguito dell’ammanco della maggior parte del grano stoccato presso i magazzini di Eurograni S.r.l. Fatto accertato in data (OMISSIS), quando era stato ritrovato un quantitativo residuo di sole 1240 tonnellate;

con l’opposizione la società assicuratrice chiedeva la revoca dell’ordinanza di ingiunzione perchè emessa in difetto dei presupposti di legge, sulla base di una pretesa asseritamente inesistente. Si costituiva Agea contestando l’opposizione e deducendo la correttezza del proprio operato. Restavano contumaci la S.r.l. Eurograni, la S.r.l. La Sud Agricola Immobiliare e G., S. e d.B.A.;

con sentenza del 31 luglio 2014 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, rilevando che, dalla documentazione in atti, risultava che la sottrazione del grano si era verificata in un periodo successivo al termine di operatività contrattuale della garanzia a copertura del rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte nell’originario contratto di assuntoria, perfezionatosi nel 1991. Rilevava che il termine finale di scadenza della garanzia doveva identificarsi nella data del 1 luglio 1992, mentre l’accertamento della sottrazione del grano si riferiva al mese di (OMISSIS), nel vigore del nuovo contratto di assuntoria, stipulato il 1 luglio 1992, ma non assistito da garanzia;

avverso tale decisione proponeva appello Agea. Si costituiva la compagnia di assicurazioni contestando la fondatezza e chiedendo, in ogni caso, il rimborso delle somme che la stessa eventualmente fosse tenuta a pagare in forza delle polizze in questione, con conseguente condanna di Eurograni S.r.l., debitrice principale e Sud Agricola Immobiliare S.r.l., G., S. e d.B.A., quali obbligati in solido sulla base delle polizze in atti;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 21 settembre 2018, in accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l’opposizione proposta da Atradius, condannando la opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Accoglieva la domanda proposta da Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros nei confronti Eurograni S.r.l., Sud Agricola Immobiliare, G., S. e D.B.A., condannandoli in solido al rimborso di tutte le somme che l’assicuratore verserà in esecuzione della sentenza, ivi comprese le spese di lite del doppio grado di giudizio;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, mentre le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede. Le parti costituite depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente l’istanza di nomina di un curatore speciale non è rilevante in considerazione dell’esito del giudizio;

con il primo articolato motivo si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1322, 1936 e 1939 c.c. e dell’art. 15 dell’allegato al D.M. 12 aprile 1984, n. 5718, nonchè l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe affermato la natura accessoria e dipendente della garanzia dall’esecuzione del contratto di assuntoria, osservando, invece, che le polizze fideiussorie apparterrebbero all’area delle garanzie autonome, nel caso di inserimento della clausola “a prima richiesta”. Tale profilo escluderebbe quello della accessorietà. Nel caso di specie, però, le polizze non garantirebbero l’adempimento delle obbligazioni dell’assuntore, ma sarebbero state emesse, in conformità dell’art. 15 dell’allegato al D.M. 12 aprile 1984, n. 2718, a protezione dei pagamenti periodici eseguiti da Aima in favore dell’assuntore, sostanzialmente “come equipollenti della consegna di somme di denaro a titolo di cauzione”. Pertanto, Aima (e poi, Agea) avrebbe potuto escluderle nel caso di pagamenti irregolari, poichè la polizza prevede che l’assicuratore si costituisce fideiussore “per le somme che potranno essere dovute dal contraente”. Ciò si desumerebbe dal contenuto del contratto di assuntoria del 1991, che fa riferimento ad un riepilogo mensile, accompagnato da una cauzione pari al 35% del controvalore della quantità di prodotto acquistata. Contrariamente a tale chiaro dato negoziale, i giudici di appello avrebbero esteso l’efficacia delle polizze anche all’anno successivo, mentre la escussione avrebbe dovuto essere eseguita da Aima “nel corso della vigenza del contratto di assuntoria del 1 ottobre 1991 30 giugno 1992”. La mancata valutazione di tali elementi documentali darebbe luogo ad una motivazione contraddittoria, che avrebbe erroneamente inciso, sia sul tema della legittimazione di Atradius, sia su quello dell’estinzione per prescrizione delle pretese di pagamento avanzate da Agea;

prescindendo dal non lineare riferimento ai profili dell’autonomia e accessorietà delle polizze, non chiariti neppure nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., le censure sono del tutto generiche rispetto alla sussistenza o meno della clausola “a prima richiesta”. Le censure si riferiscono al capo della sentenza con il quale la Corte territoriale ha precisato che tali garanzie sono legate esclusivamente alle obbligazioni assunte da Eurograni S.r.l., in rapporto al quantitativo di grano duro immesso e giacente nei propri magazzini, per effetto della sottoscrizione del contratto di assuntoria, con decorrenze diverse e coincidenti con il momento di acquisto dei vari quantitativi di prodotti. Pertanto, la validità e l’efficacia delle fideiussioni si protrae sino all’estinzione delle relative obbligazioni garantite, senza alcun vincolo contrattuale sul piano territoriale;

il motivo, oltre che generico, è inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza e della specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti, la società ricorrente fornisce ampi stralci del contratto di assuntoria le cui obbligazioni sono state garantite con le polizze fideiussorie in questione. Di queste ultime, tuttavia, non viene riportato il tenore testuale, nè si indica ove esse siano reperibili nell’ambito del fascicolo d’ufficio;

tale omissione impedisce a questa Corte di verificare l’eventuale fondatezza delle censure relative alla qualificazione giuridica di un contratto del quale il ricorso non consente di prendere visione. La natura delle garanzie prestate dalla società assicurativa, infatti, non dipende in via diretta dal tenore del contratto dal quale hanno origine le obbligazioni garantite, nè dalla legislazione primaria e secondaria in tema di contratti di assuntoria e obblighi di garanzia, dal momento che neppure da quest’ultima disciplina può trarsi argomento volto a chiarire con esattezza l’ampiezza e l’oggetto della garanzia fideiussoria rilasciata da (SIC e, pertanto, da) Atradius;

a prescindere da ciò, il motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, poichè viene prospettata un’interpretazione differente del contenuto negoziale delle polizze, che -secondo la ricorrente- non esprimerebbero una garanzia di adempimento delle obbligazioni dell’assuntore, ma avrebbero una funzione corrispondente a quella di una somma di denaro prestata a titolo di cauzione, a garanzia dei pagamenti mensilmente effettuati da Aima ed azionabile nell’ipotesi di accertamento di irregolarità. A riguardo va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui:

– l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì:

– solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763);

– pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715);

– di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044);

le censure, sono altresì inammissibili perchè si deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare alcuni aspetti della vicenda, che sarebbero stati esposti nelle difese e dai quali sarebbe stato possibile desumere che le polizze fideiussorie rilasciate originariamente da SIC costituivano una cauzione prestata a garanzia dei pagamenti effettuati da Agea all’assuntore, richiamando il D.M. 12 aprile 1984, art. 18 che disciplina il contratto di assuntoria e l’art. 15 del primo contratto relativo agli anni 1991-1992. E’ evidente che la censura esula dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che riguarda l’omessa valutazione di un fatto storico e non il mancato esame di argomentazioni giuridiche o di elementi istruttori documentali, traducendosi in una richiesta di un riesame completo degli aspetti di carattere fattuali relativa al contenuto dell’oggetto della garanzia stipulata in favore di Agea, come tale inammissibile;

con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’errata decisione in ordine alla carenza di legittimazione passiva della ricorrente. La tesi sostenuta dal giudice di appello, secondo cui le polizze avrebbero efficacia anche oltre la scadenza del contratto di assuntoria del 1991, non avrebbe quale automatica conseguenza anche la legittimazione passiva di Atradius, rispetto alle pretese di pagamento avanzate da Agea. Questo perchè l’azione di pagamento sarebbe stata erroneamente interpretata dal giudice di appello come richiesta di un pagamento indennitario; ma tale valutazione non avrebbe tenuto conto del contenuto degli artt. 3 e 4 del contratto di assuntoria, che non consentirebbero, ove correttamente interpretati, una proroga degli effetti negoziali tale da far rientrare gli ammanchi riscontrati solo nel mese di (OMISSIS). Siffatta errata ricostruzione emergerebbe anche dal rinvio operato dal provvedimento di ingiunzione alla decisione della Corte dei Conti che avrebbe condannato Eurograni al pagamento della somma di oltre 10 miliardi “per fatto appropriativo”. L’errore di fondo risiederebbe nella circostanza di avere attribuito a quelle polizze una funzione fideiussoria mentre, per quanto si è detto nel motivo precedente, avrebbero una finalità differente, assimilabile alla cauzione. Per tale motivo il rapporto riguardava soltanto SIC – Eurograni e Aima, con la conseguenza che se Agea, per conto di Aima “se ne è avvalsa per ragioni diverse è legittimo opporre che ha agito per un titolo estraneo all’area di garanzia riferibile alle polizze”, con conseguente difetto di legittimazione passiva di Atrarius;

il motivo è inammissibile per le ragioni già espresse in precedenza. In particolare, la censura è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, anche per quanto riguarda il contenuto dell’ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910, che richiamerebbe il contenuto di una decisione della magistratura contabile. Ma di tali documenti non vi è alcun riscontro, poichè non è trascritto il contenuto dell’ingiunzione che ha dato origine al giudizio e del provvedimento della Corte dei Conti, tali atti non sono allegati, localizzati all’interno del fascicolo di legittimità e non è indicata la fase processuale nella quale sarebbero stati tempestivamente prodotti. Nello stesso modo vanno ribadite le considerazioni relative all’inammissibilità delle censure nelle quali si prospetta un’interpretazione negoziale differente senza menzionare in alcun modo i criteri ermeneutici indicati dal codice civile. Per il resto, il motivo si fonda sul medesimo presupposto, non correttamente dedotto con il precedente motivo, secondo cui le polizze avrebbero la funzione assimilabile alla cauzione e non quella di garanzia fideiussoria;

con il terzo motivo si lamenta, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2948 c.c., nonchè l’omessa pronunzia su eccezioni rilevanti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 Il giudice di appello nell’esaminare la questione della prescrizione del diritto azionato da Agea si sarebbe occupato solo dell’applicazione del termine decennale, trattandosi di polizza con funzione fideiussoria, ma avrebbe omesso di esaminare la questione del più breve termine di prescrizione relativo al credito per interessi ai sensi dell’art. 2648 c.c. Tema “già sollevato in primo grado” e che sarebbe stato “ripreso” in appello dall’odierna ricorrente (“vedi comparsa di costituzione in appello, pagina 12”). Poichè l’accessorietà degli interessi corrispettivi attiene solo al momento generico, una volta sorto il credito questo costituirebbe una obbligazione pecuniaria autonoma, del cui termine di prescrizione la Corte territoriale si sarebbe disinteressata;

anche questo motivo è inammissibile, ridondando nel vizio di motivazione che – come si è già detto – non figura più fra i motivi di ricorso per cassazione. Infatti, la società ricorrente non adduce alcun convincente motivo di diritto per il quale possa ritenersi che la prescrizione degli accessori del credito sia soggetta ad un termine diverso da quello del credito principale. Piuttosto, la compagnia assicurativa censura l’omesso esame dell’eccezione;

non ricorre nella specie un vizio di minus petizione (peraltro, neppure espressamente dedotto dalla ricorrente), in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che il rigetto della eccezione di prescrizione si riferisce indistintamente alla sorte capitale, così come agli interessi;

pertanto, ciò di cui nella realtà si duole la società ricorrente è soltanto l’aspetto della completezza della motivazione. Dunque, ancora una volta, il motivo si pone in contrasto con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

ma, a prescindere da ciò, il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, documentare o allegare che, proprio in conseguenza dell’affermata (da Atradius) autonomia della obbligazione pecuniaria, riferita agli interessi, l’eccezione di prescrizione relativa al credito per interessi era stata tempestivamente dedotta. Al contrario, l’unico riferimento a tale profilo è contenuto a pagina 28 del ricorso ed è assolutamente generico. Infatti, Atradius si limita ad affermare che “in sede di appello, l’odierna ricorrente aveva ripreso il tema della prescrizione già sollevato in primo grado (vedi comparsa di costituzione in appello, pagina 12)”. Al contrario, avrebbe dovuto trascrivere i passaggi rilevanti dell’opposizione, relativi all’eccezione di prescrizione riferita, anche al credito per interessi proposta davanti al Tribunale e trascrivere, allegare o comunque localizzare, il contenuto della comparsa di costituzione in appello;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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