Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22625 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21988-2015 proposto da:

V.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati ENRICO DE

RISIO e CLAUDIO COGGIATTI ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo in ROMA, VIA LAZIO 20/C;

– ricorrente –

contro

V.T. (oggi T.), in proprio e quale amministratrice di

sostegno del marito P.G., e P.L., rappresentati e

difesi dagli Avvocati DANIELE MANCA BITTI e MARIA TERESA SPANU (in

sostituzione dell’Avv. Salvo Fois) ed elettivamente domiciliati

presso lo studio della medesima in SASSARI, VIA MAZZINI 2/d;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 357/2014 della CORTE d’APPELLO di CAGLIARI –

sez. dist. di SASSARI, depositata il 14.08.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/06/2019 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 3.6.2004, V.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parma la sorella T. (oggi T.) V., nonchè il marito e il figlio di quest’ultima, P.G. e P.L., chiedendo, previa declaratoria dell’inutilizzabilità della procura del 24.11.1993 agli effetti dell’attuato apparente trasferimento, di dichiarare che la villetta bifamiliare sita in (OMISSIS) e censita al NCEU di Comune di Valledoria (SS), foglio (OMISSIS), mappate (OMISSIS), sub 1 e sub 2, fosse di esclusiva proprietà dell’attrice, condannando i convenuti all’immediato rilascio dell’immobile. Esponeva che, quale proprietaria di tre villette bifamiliari site in (OMISSIS), località (OMISSIS), si era rivolta per l’amministrazione e manutenzione alla sorella T., per molti anni dimorante in Sassari e, nei mesi estivi, in (OMISSIS) e che tale proprietà aveva suscitato gli appetiti della sorella, la quale aveva alienato la citata villetta al marito P.G. e al figlio P.L., utilizzando una vecchia procura rilasciata dall’attrice per tutt’altri scopi otto anni prima, senza corrispondere alla sorella il corrispettivo, del tutto inappropriato e simulato, che risultava aver percepito dall’atto di trasferimento.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando il fondamento delle domande attrici e, in via preliminare, ai sensi dell’art. 21 c.p.c., eccepivano l’incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Sassari, trattandosi di azione avente ad oggetto diritti reali.

Con ordinanza del 28.10.2004 il G.I. rimetteva le parti davanti al Tribunale di Sassari.

V.A. riassumeva la causa davanti a quest’ultimo Tribunale, ribadendo le deduzioni e conclusioni spiegate in citazione.

Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell’attrice, non competendo l’azione di rivendica a chi rivesta la qualità di parte venditrice del bene. Nel merito, assumevano che V.T. sarebbe stata la reale proprietaria delle tre villette, avendole sempre utilizzate uti domina; evidenziavano che V.T. aveva venduto la villetta al marito e al figlio in forza di procura rilasciatale dall’attrice, utilizzabile non essendosi verificata alcuna causa di estinzione e/o modifica. I convenuti chiedevano il rigetto della domanda attrice.

Con sentenza n. 630/2009, depositata in data 26.5.2009, il Tribunale di Sassari annullava il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico in data 28.6.2001, condannando P.G. e P.L. al rilascio, in favore dell’attrice, dell’immobile in oggetto, compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza proponevano appello V.T., P.G. e P.L., i quali, previa revoca della pronuncia di annullamento del suddetto contratto di compravendita e della condanna dei P. al rilascio dell’immobile, chiedevano, in via preliminare, di rigettare le domande di V.A. per carenza di legittimazione ad agire; nel merito, rigettare le domande perchè infondate in fatto e in diritto; condannare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., Alice V. al risarcimento dei danni da liquidare ex art. 1226 c.c..

Si costituiva l’appellata, la quale chiedeva il rigetto del gravame e di dichiarare la nullità della procura rilasciata in data 24.11.1993 alla sorella T. e la nullità del contratto di compravendita del 28.6.2001 per effetto della nullità della procura, con la conferma della condanna dei P. al rilascio dell’immobile. In subordine, confermare la sentenza anche nel punto in cui pronunciava l’annullamento del contratto ex art. 1394 c.c..

Con la sentenza n. 357/2014, depositata in data 14.8.2014, la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari accoglieva l’appello e per l’effetto respingeva la domanda proposta da V.A., condannandola alla rifusione delle spese del doppio grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione V.A. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; resistono V.T. e P.G.; l’intimato P.L. non svolge difese, salvo che figurare nella comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 10.5.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Pregiudizialmente, va rigettata la eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione a P.L..

A prescindere dalla carenza (o meno) di interesse e dalla legittimazione delle altre parti controricorrenti a proporre detta eccezione, si rileva che – essando stato introdotto il giudizio di primo grado con citazione notificata il 3.6.2004 e non essendo stata notificata la sentenza impugnata – per la proposizione del presente ricorso per cassazione occorre far riferimento al termine lungo annuale originariamente previsto dall’art. 327 c.p.c. e non già all’attuale termine semestrale. Infatti la modifica della norma introdotta dalla L. n. 69 del 2009 è applicabile ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e quindi dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (ex plurimis Cass. 28079 del 2018).

Orbene, la sentenza impugnata risulta depositata 14 agosto 2014, durante il periodo di sospensione feriale dei termini, il quale, ancora per il 2014, andava dal 1 agosto al 15 settembre, giacchè la riduzione al solo mese di agosto e stata disposta decorrere dal 2015 (D.L. n. 132 del 2014, ex art. 16, come modificato dalla legge di conversione n. 162/2014). Il termine annuale per l’impugnazione iniziò a decorrere il 16.9.2014, venendo peraltro ad essere nuovamente interrotto nel 2015, per i 31 giorni di agosto.

Costituisce principio consolidato che, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell’anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre; inoltre poichè il periodo feriale è da ritenersi, ai fini de quibus, “neutro”, e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (Cass. n. 3787 del 2018; conf. Cass. n. 22699 del 2013).

2. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “Nullità della sentenza per omessa pronuncia, motivazione apparente o per relationem, con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento all’art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, con riguardo alla eccepita invalidità della procura rilasciata il 24.11.1993 ed alla inutilizzabilità della stessa agli effetti del trasferimento dell’immobile, di cui la medesima ha chiesto di dichiararsi la sua esclusiva proprietà.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.2. – Anche attraverso l’esame degli atti di causa, consentito a questo Collegio in ragione della tipologia di vizio (error in procedendo) denunciato, si può constatare come la tematica relativa alla invalidità ed inutilizzabilità della procura, sollevata dalla attrice fin dal libello introduttivo del giudizio, sia stata ampiamente sviluppata dalla parte; venedo peraltro disattesa dalla sentenza di primo grado, là dove il Tribunale di Sassari (nell’accogliere la domanda attorea sotto la diversa ratio dell’annullamento del contratto di compravendita per conflitto di interessi) affermava che detta procura, “attribuendo l’ampio potere di alienare a chi, al prezzo e dalle condizioni che crederà, una villetta bifamiliare in Comune di (OMISSIS) località (OMISSIS), conferisce implicitamente alla procuratrice la facoltà di scegliere tra le villette bifamiliari in proprietà dell’attrice (…) l’immobile da alienare”.

Proposto appello dai convenuti, l’attrice-appellata rilevava nuovamente (ex art. 346 c.p.c.) “la radicale nullità per indeterminatezza dell’oggetto della procura, che si riverbera sull’atto di trasferimento che il procuratore ha stipulato in nome e per conto del rappresentato” (comparsa di risposta in appello, pagina 12; v. anche pagina 4 sentenza impugnata).

2.3. – A fronte di ciò, la Corte di merito ha affermato esclusivamente quanto segue (si riporta testualmente tutta la motivazione svolta al riguardo): “Successivamente va esaminata la censura, questa volta sollevata da parte appellata, riferita alla ritenuta validità della procura a vendere. Secondo il Tribunale non vi era alcuna indeterminatezza, atteso che la procura conferiva al procuratore anche la facoltà di scelta della villetta da alienare, autorizzandola ad identificare l’immobile o gli immobili in contratto, ragione che già posta a fondamento della domanda introduttiva V.A. espressamente ripropone” (sentenza impugnata, pagina 5).

Il giudice d’appello si è limitato, dunque, a riportare del tutto anodinamente quanto affermato dal Tribunale, senza minimamente prendere una propria posizione rispetto alle tesi contrapposte espresse dal Tribunale e dalla appellata, atta a giustificare la decisione di accoglimento dell’appello.

2.4. – E’ principio consolidato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 604 del 2019; Cass. n. 22598 del 2018), non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Cass. sez. un. n. 22232 del 2016: come nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione; conf. Cass. n. 8742 del 2018).

2.5. – Nè, d’altro canto, appare nella specie configurabile una motivazione per relationem della Corte d’appello, giacchè costituisce principio altrettanto consolidato che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purchè la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto (Cass. sez. un. 14814 del 2008). Pertanto, è nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora (come nella specie) la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. 7074 del 2017). Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico-giuridico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (…), senza alcuna esplicitazione al riguardo che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Cass. n. 25866 del 2010; Cass. 17403 del 2018).

3.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, motivazione apparente o per relationem – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

3.2. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2, art. 1421 c.c., art. 1325 c.c., n. 4, artt. 1346 e 1392 c.c. in relazione all’art. 1350 c.c., n. 1, nonchè dei principi generali in tema di rappresentanza nei contratti e, in particolare, del requisito formale della procura per il contratto di compravendita immobiliare – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

3.3. – Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè dei principi generali in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; nullità della sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento all’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c., nonchè dei principi generali in tema di rapporti tra azione di nullità e azione di annullamento; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, motivazione apparente – art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

3.4. – Tali motivi secondo, terzo e quarto sono assorbiti, in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

5. – Va, dunque, accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri tre motivi; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti tre motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari – sez. dist. Di Sassari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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