Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22625 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/08/2021), n.22625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18541/2020 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Roma Viale Regina

Margherita 239 presso lo studio dell’avvocato Valeri Valentina, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cainarca Giacomo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2845/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da D.D., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il proprio paese per timore di ritorsioni da parte dei genitori di un giovane, abitante nel proprio villaggio, che aveva investito con una moto, provocandone la morte e costoro ritenendolo responsabile l’avevano minacciato di morte.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello, anche a voler considerare il ricorrente credibile, ha ritenuto che i fatti narrati fossero estranei al perimetro normativo delle diverse protezioni richieste. Pertanto, la Corte distrettuale non ha riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in (OMISSIS) per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché generico e non volto a censurare nessuna specifica ragione esposta dai giudici d’appello per giustificare il rigetto della richiesta di protezione umanitaria; il motivo, infatti, si consuma in mere esternazioni di principio.

Il secondo motivo è inammissibile perché astratto, in quanto si limita a riportare articoli di legge e precedenti giurisprudenziali affrontando la questione della protezione sussidiaria solo in generale ed in termini di mero dissenso.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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