Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22625 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 08/11/2016), n.22625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8969-2014 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti

Avv. T.G. e Dr. B.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, V. CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato

SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO FILIPPINI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALCATEL LUCENT ITALIA SPA in persona del Procuratore Speciale Dott.

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ,

rappresentata e difesa dall’avvocato VALTER CASSOLA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO CONSORZIO PRIMTEL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2299/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;

udito l’Avvocato ALDO VALENTINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Generali Italia s.p.a. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Verona avverso il decreto ingiuntivo notificatole in data 15 settembre 2002 da Alcatel Italia s.p.a. per il pagamento della somma di Euro 126.619,49, esponendo: – di aver stipulato in data (OMISSIS) una polizza fideiussoria nell’interesse del Consorzio Primtel in base alla quale si rendeva garante in favore di Alcatel Italia s.p.a. fino a concorrenza dell’importo di Euro 800.508,19 a garanzia degli obblighi ed oneri assunti dal Consorzio medesimo in relazione al contratto di subappalto affidatole da Alcatel, così come richiamato in polizza; – che con lettera in data 10 aprile 2002 Alcatel Italia aveva escusso le garanzie prestate con la medesima polizza asserendo che il Consorzio Primtel si era reso inadempiente agli obblighi del contratto di appalto; – di aver disposto accertamenti di rito e di aver ricevuto in data 16 aprile 2002 raccomandata dal legale del Consorzio con cui lo stesso contestava la fondatezza della pretesa di Alcatel rilevando che: a) i lavori erano stati conclusi dal Consorzio sin dal marzo 2001 e già collaudati da Alcatel Italia; b) che i lavori de quibus erano finalizzati alla posa in opera di cavi in fibra ottica su commessa di Eurostrada, lavori che nel corso del mese di maggio 2001, erano già stati messi in esercizio; c) che il Consorzio aveva subito danni ascrivibili ad Alcatel Italia in relazione a materiali forniti da quest’ultima e ad altre inadempienze della stessa nel rendere disponibili i luoghi ove dovevano essere seguiti i lavori di cui al contratto di appalto; d) che il Consorzio Primtel aveva già convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Alcatel Italia per il risarcimento del danno e per il pagamento di fatture insolute; – di aver con raccomandata in data 24 aprile 2002 comunicato ad Alcatel Italia di astenersi da ogni versamento in attesa di conoscere l’esito del giudizio pendente tra il Consorzio ed Alcatel; di aver, successivamente, pagato l’importo intimato con il procedimento monitorio, pari ad Euro 129.889,91, al solo fine di evitare la preannunciata azione esecutiva. Pertanto, Generali esponeva che il decreto opposto era fondato su un illegittimo comportamento di Alcatel contrario al principio di buona fede avendo la stessa omesso di segnalare che tra Alcatel e il citato Consorzio era in corso presso il Tribunale di Milano per risarcimento dei danni, formulando pertanto l’exceptio doli.

L’opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della opposizione ex adverso formulata affermando, tra l’altro, l’autonomia del rapporto tra Alcatel Italia e Primtel rispetto a quello tra Generali e Alcatel Italia e la conseguente non opponibilità da parte della opponente dei problemi connessi al corretto adempimento o meno del contratto di appalto intervenuto tra Consorzio Primtel e Alcatel Italia.

Nel corso del giudizio, si è costituito in giudizio – chiamato in causa – il Consorzio Primtel ribadendo di aver adempiuto correttamente il contratto di appalto in relazione al quale Generali aveva assunto la garanzia fideiussoria.

Il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione in mancanza di prova dell’esatto adempimento da parte del garantito, confermando il decreto ingiuntivo opposto e statuendo sulle spese. Lo stesso Tribunale, con contestuale ordinanza in data 26 ottobre 2006, dopo aver separato la domanda di regresso di Generali nei confronti del Consorzio Primtel, ha sospeso la causa in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti la Corte di appello di Milano tra il Consorzio e Alcatel.

La Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da Generali, confermando la decisione di primo grado e statuendo sulle spese.

Per quanto ancora rileva, la Corte di merito, ha ritenuto che il contratto di garanzia de quo integrasse un contratto autonomo di garanzia, come pacificamente risultava anche in primo grado e, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di exceptio doli, ha deciso sulla base della seguente motivazione: “Nel caso in esame, le Assicurazioni Generali, in atto di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno fatto valere l’exceptio doli sotto il profilo dell’omessa segnalazione della pendenza avanti al Tribunale di Milano del giudizio tra debitore garantito e beneficiario della garanzia e creditore, Alcatel, giudizio che atteneva proprio all’esistenza o meno di inadempimenti reciproci e/o di reciproci crediti e che, conseguentemente atteneva al giudizio di merito tra gli stessi soggetti pendente.

La questione quindi della pendenza di tale giudizio era del tutto irrilevante e ben poteva essere omessa”.

Avverso questa sentenza, Generali s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso Alcatel – Lucent Italia s.p.a. (già Alcatel Italia s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. “nonchè artt. 1337 e 1366 c.c.” con specifico riferimento al contratto autonomo di garanzia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nel sostenere che l’exceptio doli proposta da Generali fosse fondata su una questione di merito attinente al rapporto sottostante tra debitore/garantito e creditore/beneficiario e che tale circostanza fosse di per se stessa irrilevante ai fini del decidere e comunque non opponibile da Generali al beneficiario della garanzia secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto autonomo di garanzia.

In particolare, secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato non tenendo conto dell’esistenza di un’ordinanza di pagamento per circa 200.000,00 Euro ottenuta dal Consorzio Primtel contro Alcatel Italia, quale elemento idoneo, unitamente al fatto della pendenza del giudizio avanti al tribunale di Milano tra Primtel e Alcatel, a privare di causa la garanzia di Generali, rendendo conseguentemente fraudolenta l’escussione della stessa; avrebbe errato, infine, nel ritenere che in tema di contratto autonomo di garanzia non possa svolgersi alcuna indagine con riguardo al rispetto dei principi generali di buona fede (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), omettendo conseguentemente di valutare la fondatezza dell’exceptio doli sollevata da Generali ed in particolare le ragioni addotte a sostegno del rifiuto di quest’ultima al pagamento come elementi idonei a privare di causa la garanzia stessa.

2. L’unico motivo di ricorso non è fondato.

Anzitutto, inammissibile appare la doglianza formulata in relazione agli arti. 1337 e 1366 c.c. tenuto conto che la ricorrente si limita, contravvenendo all’onere posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ad enunciarne la violazione senza indicare specifiche argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, così impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. 1, 8 marzo 2007, n. 5353).

Infondata appare, invece, la doglianza lamentata del mancato rispetto dei canoni di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

Nel caso di specie, la Corte di merito con motivazione priva di vizi logici e incensurabile in questa sede, ha accertato, condividendo la motivazione del giudice di prime cure, la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza stipulata tra Generali e Consorzio Primtel.

In merito alla questione della exceptio doli, la Corte di appello ha dato debitamente conto dell’orientamento di questa Corte secondo cui la nozione di “exceptio doli generalis seu praesentis” va ravvisata nel caso in cui il beneficiario della garanzia, nell’avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso. Di conseguenza, l’eccezione è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario e costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, diretto a precludere l’esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall’ordinamento, paralizzando l’efficacia dell’atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l’attore esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (Cass. Sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15216).

In particolare, questa Corte, con orientamento richiamato e condiviso dalla Corte di merito, ha precisato che non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia tenuto conto che costituisce elemento fondamentale del rapporto di garanzia la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (di recente: Cass. Sez. 1, 31 luglio 2015, n. 16213).

Sulla base di tale orientamento, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto che l’exceptio doli fatta valere dalla ricorrente sotto il profilo della omessa segnalazione della pendenza davanti al Tribunale di Milano del giudizio tra debitore garantito e beneficiario della garanzia attinente ad asseriti inadempimenti reciproci, fosse fondata su una eccezione di merito, irrilevante rispetto al rapporto di garanzia.

Non coglie nel segno neppure la ulteriore circostanza addotta dalla ricorrente attinente all’ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. per circa 200.000,00 Euro ottenuta dal Consorzio Primtel contro Alcatel Italia nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, che – secondo la prospettazione di Generali – dovrebbe fondare l’exceptio doli sotto il particolare profilo del mancato contemperamento dei principi in materia di contratto autonomo di garanzia con i canoni di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

Come chiarito da questa Corte, nelle garanzie autonome, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale (ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa), non escludono l’operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario (Cass. Sez. 1, 17 marzo 2006, n. 5997).

Nel caso di specie, le circostanze dedotte non costituiscono prove evidenti del carattere fraudolento della richiesta del beneficiario neppure alla luce dei canoni di correttezza e buona fede.

3. Ne discende il rigetto del ricorso.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna Generali Italia s.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro ivi compresi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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