Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22624 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27526-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AVENTINO 36,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA FRANCO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FRATELLI BATTAGLIA SNC elettivamente domiciliata in Roma piazza

Risorgimento n. 36, presso lo studio dell’avvocato Andrea Colini che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2366/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso;

udito gli avvocati Paola Franco e Stefano Colini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Condominio di viale (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma di Euro 7.440,37 in favore della società F.lli Battaglia snc, impresa edile che aveva eseguito il servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio condominiale.

L’opponente eccepiva l’improponibilità della domanda per la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto del (OMISSIS) e, comunque, deduceva l’esistenza di vizi dei quali chiedeva l’eliminazione oltre al risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava infondata la domanda della società appaltatrice ed inammissibile quella riconvenzionale del condominio.

3. La società soccombente proponeva appello e il condominio, appello incidentale.

4. La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello principale, rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo e dichiarava inammissibile l’appello incidentale.

In particolare, rilevava la Corte d’Appello che il contratto per l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento del (OMISSIS) comprendeva, oltre alla sostituzione di alcuni componenti, anche l’esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione del sistema di contabilizzazione del calore e la manutenzione e l’assistenza dell’impianto termico centrale e la lettura dei consumi.

Il contratto di manutenzione e d’assistenza doveva essere distinto da quello di appalto del (OMISSIS). Tale contratto era sottoscritto dalla sola società F.lli battaglia ma doveva ritenersi perfezionato, tenuto conto del comportamento concludente riferibile al condominio. Quest’ultimo, infatti, nella lettera di sollecito del pagamento faceva riferimento al suddetto contratto e dalla documentazione della società F.lli battaglia emergeva anche il pagamento parziale del corrispettivo del suddetto contratto. La contestazione circa l’esistenza del rapporto contrattuale, pertanto, non aveva fondamento, dal momento che le prestazioni eseguite e fatturate erano state, anche se solo in parte, pagate dal condominio, il quale aveva deciso di sospendere i pagamenti per il malfunzionamento del rinnovato impianto di riscaldamento.

Pertanto, le fatture attenevano ad interventi che riguardavano l’impianto di riscaldamento e agli adempimenti burocratici legati al suo funzionamento. Infine, la Corte d’Appello rilevava che gli interventi eseguiti nei singoli appartamenti non potevano essere imputati ai condomini personalmente, in quanto dalla corrispondenza esaminata si ricavava l’inclusione di detti interventi nel servizio di manutenzione.

La Corte d’Appello, infine, dichiarava inammissibile l’appello incidentale del condominio, per violazione dell’art. 342 c.p.c..

5. Il Condominio di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sette motivi.

6. La società F.lli battaglia snc si è costituita con controricorso.

7. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza il condomino di viale (OMISSIS) ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 88,99,112,125, 156 e seguenti, 345, 633 e 638 c.p.c. e artt. 1362 e 1363 c.c..

La censura attiene alla nullità della edictio actionis per l’incertezza della causa petendi che non consente di comprendere quale sia il fatto costitutivo del credito che si vorrebbe provato per iscritto. Infatti, nel ricorso per ingiunzione si chiedeva il pagamento del saldo di un preteso “servizio di assistenza e manutenzione nonchè servizio di terzo responsabile per l’impianto riscaldamento condominiale” mentre le fatture riguardavano rapporti diversi, quali quelli relativi al contratto di appalto per la trasformazione dell’impianto e quelli relativi all’istallazione e gestione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nonchè per prestazioni rese direttamente ai singoli condomini e nel loro esclusivo interesse.

1.2 Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

In primo luogo, deve osservarsi che il ricorrente non individua la norma violata, indicando in rubrica una serie di disposizioni costituzionali, processuali e sostanziali senza, tuttavia, argomentare sulle ragioni della loro violazione. Per questa parte il motivo è inammissibile perchè il ricorrente che assume violata o falsamente applicata una determinata norma o, come nella specie, una pluralità di norme ha l’onere di specificare le ragioni della loro violazione da parte del giudice del merito, precludendo, altrimenti, la possibilità di individuare le ragioni della censura.

Infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza è tenuto a prospettare quale sia stata l’erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass., Sez. L., sentenza n. 26307 del 15 dicembre 2014, Rv. 633859). Al contrario, se l’erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013, Rv. 626129).

Il motivo, nella parte in cui il ricorrente lamenta la nullità della domanda per incertezza della causa petendi, è infondato. La Corte d’Appello nella sentenza impugnata ha puntualmente individuato l’oggetto delle fatture, sicchè nessuna incertezza della domanda può riscontrarsi e, tantomeno, nullità della azione, peraltro esercitata mediante richiesta di decreto ingiuntivo a fronte del quale il condominio ricorrente si era opposto.

Infine, deve evidenziarsi che la censura proposta con il motivo in esame attiene più alla fondatezza della pretesa che alla nullità dell’azione e si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, come la riconducibilità delle fatture a rapporti diversi rispetto a quelli riconosciuti in sentenza o come la riconducibilità ai singoli condomini delle prestazioni rese dalla controricorrente, circostanza anch’essa smentita dalla Corte d’Appello.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 111 Cost., degli art. 112,113, 345, 346, 806 e seguenti c.p.c. e artt. 1362 e seguenti c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il condominio ricorrente lamenta l’omessa valutazione della clausola compromissoria presente nel contratto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento della L. n. 46 del 1990, rispetto al quale espressamente si riferiva la fattura n. (OMISSIS) nonchè le prestazioni di cui alle fatture (OMISSIS). A parere del ricorrente la clausola compromissoria non impedisce la competenza del giudice ad emettere il decreto ingiuntivo ma l’eccezione relativa alla clausola compromissoria proposta con l’opposizione comporta la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. Dunque, la sentenza omette di considerare l’esistenza della clausola compromissoria e di trarne le debite conseguenze, ed omette di considerare tale circostanza oggetto di discussione tra le parti e decisiva ai fini della definizione del giudizio.

2.1 n secondo motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

In primo luogo, il motivo è infondato per quanto attiene alla omessa valutazione dell’esistenza della clausola compromissoria. Tale clausola, infatti, atteneva al contratto relativo all’appalto per l’esecuzione di lavori di adeguamento di cui alla L. n. 46 del 1990, mentre oggetto del decreto ingiuntivo erano fatture relative al diverso contratto, avente ad oggetto l’assistenza e la manutenzione del medesimo impianto di riscaldamento. La Corte d’Appello ha espressamente affermato che tale contratto, se pure firmato dalla sola societa f.lli La Battaglia, doveva ritenersi perfezionato perchè il condominio vi aveva dato esecuzione.

La sentenza impugnata chiarisce anche che le fatture avevano ad oggetto interventi che riguardavano l’impianto di riscaldamento e gli adempimenti burocratici legati al suo funzionamento. Il ricorrente, ritiene che le prestazioni relative a tre fatture siano riferibili al primo contratto e che, per tali fatture, dovrebbe trovare applicazione la clausola compromissoria.

La riconducibilità delle suddette fatture all’uno piuttosto che all’altro dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti è attività propria del giudice di merito, sicchè sul punto il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, sia perchè si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto della vicenda.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 633 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di revocare il decreto ingiuntivo, pur in assenza di prova scritta del credito in quanto la prova dell’esistenza del contratto di manutenzione si fondava sulle produzioni documentali successive all’ingiunzione, e nel ricorso era stato anche depennato l’estratto notarile del libro giornale come poteva evincersi dall’elenco dei documenti presente nella copia notificata del decreto ingiuntivo.

3.1 Il terzo motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato quello secondo il quale “L’opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sicchè il giudice che accerti che l’ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l’opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti, potendo influire la mancanza o l’insufficienza degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto soltanto sul regolamento delle spese processuali” (Sez. 2, Sent. n. 9708 del 1994).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 99,112,163,183,184,345,633,645 e 1362 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

A parere del ricorrente, la società F.lli battaglia, in corso di causa, avrebbe modificato l’originaria imprecisata domanda che era diretta a conseguire il pagamento del saldo del corrispettivo di prestazioni relative al servizio di assistenza e manutenzione nonchè servizio di terzo responsabile per l’impianto di riscaldamento condominiale mentre nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione la società aveva sviluppato le difese relativamente al contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di adeguamento di cui alla L. n. 46 del 1990.

4.1 Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, anche in questo caso come per il primo motivo, evoca un cospicuo numero di norme che ritiene violate senza tuttavia precisare in alcun modo quale di esse sia stata concretamente violata e le ragioni di tale violazione. In tali casi il ricorso per cassazione è inammissibile perchè è preclusa alla Corte l’individuazione della norma che si assume violata o falsamente applicata.

Peraltro il ricorrente riporta solo un brevissimo passo della comparsa di costituzione e stralci dei motivi di appello il che non consente di valutare interamente l’oggetto della domanda e, in ogni caso, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un’istanza non espressa ma connessa al petitum e alla causa petendi (Sez. 2, Ord. n. 7322 del 2019)

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 24 Cost. degli artt. 81,99,100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e degli artt. 130, 1118, 1131, 1321 e 1325 e 1326 e 2697 c.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione art. 360 c.p.c., n. 5.

Il condominio, in relazione ad alcuni lavori, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di rapporti intercorsi tra la società F.lli la battaglia i singoli condomini. La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare e motivare su tale eccezione di difetto di legittimazione passiva.

5.1 Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

Ancora una volta il ricorrente elenca una serie di norme che assume violate senza precisare in alcun modo le ragioni di tali violazione, non consentendo alla Corte di comprendere quale sia la norma che concretamente sarebbe stata violata e le ragioni di tale violazione.

Sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo non può che osservarsi che la sentenza impugnata afferma espressamente che i lavori effettuati non potevano imputarsi ai singoli condomini, essendo gli stessi ricompresi nel contratto di assistenza e manutenzione che aveva stipulato il condominio, e dunque, la sentenza è immune dal vizio prospettato, in quanto la Corte d’Appello prende in esame espressamente il punto controverso sia pure risolvendolo in senso sfavorevole rispetto alla tesi del ricorrente.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 99,100 e 115 c.p.c., artt. 2697,2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il condominio aveva contestato che le fatture avessero ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili e la società F.lli Battaglia aveva omesso di fornire la prova delle presunte prestazioni svolte, così come del rapporto contrattuale e del prezzo pattuito. La sentenza dunque violerebbe il principio che impone all’attore di provare gli elementi che fondano il suo diritto e, in ogni caso, la sentenza ometterebbe di considerare alcuni fatti controversi e decisivi quali: la contestazione delle fatture, la loro riferibilità ai condomini piuttosto che al condominio e l’affermazione dell’appellante circa il fatto che la sua pretesa non si fondava esclusivamente sul contratto di assistenza e manutenzione dell’impianto di riscaldamento e l’assenza di determinazione del prezzo.

6.1 Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha ampiamente motivato sul perfezionamento del contratto e sulla conseguente sussistenza del credito in relazione alle prestazioni eseguite dal condominio, e sulle ragioni per le quali le stesse non erano addebitabili ai singoli condomini.

Peraltro, in tema di prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, o dall’eccezione d’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c..

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 111 Cost., artt. 112,113,115,116,181,1193,1195 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

A parere del condominio ricorrente mancherebbe la prova dell’esistenza del contratto di manutenzione e di assistenza relativo all’impianto di riscaldamento condominiale e tale prova non poteva desumersi dall’effettuazione di un bonifico da parte dell’amministratore del condominio alla società controricorrente, in quanto tale bonifico era imputabile ad una causa diversa.

7. In motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Ancora una volta il ricorrente formula una censura che attiene tanto il profilo della violazione di legge quanto all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e tuttavia, la censura non coglie nel segno in relazione a nessuno dei due aspetti.

Sotto il profilo della violazione di legge il motivo presenta i medesimi profili di inammissibilità di cui si è detto in riferimento ai motivi primo, quarto e quinto: il ricorrente non individua la norma violata, indicando in rubrica una serie di disposizioni costituzionali, processuali e sostanziali senza, tuttavia, argomentare sulle ragioni della loro violazione. Per questa parte il motivo è inammissibile perchè il ricorrente che assume violata o falsamente applicata una determinata norma o, come nella specie, una pluralità di norme ha l’onere di specificare le ragioni della loro violazione da parte del giudice del merito, precludendo, altrimenti, la possibilità di individuare le ragioni della censura.

L’unico riferimento che sembra potersi desumere riguarda la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., ma il ricorrente in concreto lamenta soltanto un’erronea valutazione di risultanze probatorie senza indicare alcuna violazione di criteri legali di valutazione della prova e, tantomeno, l’erronea distribuzione dell’onere della prova tra le parti.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, infatti, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016). (Cass. S.U. n. 16598/2016).

Quanto al profilo relativo all’omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente non indica alcun fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ma si limita ad affermare la mancanza di prova dell’esistenza del contratto di manutenzione e di assistenza relativo all’impianto di riscaldamento condominiale. Sul punto si è già detto che la Corte d’Appello ha ritenuto provato il suo perfezionamento in considerazione del comportamento concludente riferibile al condominio. Quest’ultimo, infatti, in una lettera di sollecito del pagamento aveva fatto riferimento al suddetto contratto e aveva anche provveduto al pagamento, sia pur parziale, del corrispettivo del suddetto contratto.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3000 più 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA