Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22623 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19905/2016 R.G. proposto da:

PIANA, RAVERA & C. S.R.L., in persona del legale rappresentante

p.t. P.P., rappresentato e difeso dagli Avv. Nicola Pagnotta

e Carlo Traverso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Roma, via F. Denza, n. 15;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Pavia depositato il 5 agosto

2016:

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la Piana, Ravera & C. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 5 agosto 2016, con cui il Tribunale di Pavia ha rigettato l’opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento della prededuzione, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111, in favore di un credito di Euro 24.500,00, già ammesso al passivo in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori di realizzazione d’impianti elettrici commissionati dal Comune di (OMISSIS) alla società fallita e da quest’ultima affidati in subappalto alla società opponente con contratto del 14 aprile 2009;

che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente ha denunciato la violazione o la falsa applicazione della L. Fall., art. 111. E del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma 3, sostenendo che, nell’escludere la prededucibilità del credito, il decreto impugnato non ha considerato che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, cit., l’esigibilità del credito dell’appaltatrice nei confronti dell’Amministrazione è condizionata al pagamento dell’importo spettante alla subappaltatrice, la cui effettiva riscossione risulta pertanto funzionale alla gestione fallimentare;

che la censura è fondata, trovando applicazione l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., art. 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dello intero ceto creditorio” (cf. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 5/12/2016, n. 24791; Cass., Sez. 6^, 7/10/2016, n. 20113; 18/12/2015, n. 25589);

che, in applicazione del predetto principio, questa Corte ha già affermato ripetutamente che dev’essere ammesso in prededuzione il credito sorto nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento ed avente ad oggetto, come nella specie, il corrispettivo di un subappalto concluso con la società fallita, cui le opere siano state commissionate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, in quanto il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al subappaltatore (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 6^, 22/3/ 2017, n. 7392; 30/01/2017, n. 2310; 16/02/2016, n. 3003);

che, nel circoscrivere l’applicabilità del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, alla sola ipotesi in cui l’appaltatore sia in bonis, il Tribunale si limita ad evidenziare che la tutela delle ragioni del subappaltatore e del committente, cui è preordinata la predetta disposizione, è ugualmente assicurata dalla disciplina del concorso, la quale impedisce che l’Amministrazione resti esposta al rischio di un duplice pagamento, senza però considerare che la riscossione del credito del subappaltatore non condiziona soltanto il pagamento dell’importo spettante a quest’ultimo, ma anche quello di eventuali ulteriori importi spettanti all’appaltatore, la cui riscossione si traduce in un indubbio vantaggio per gli altri creditori;

che la configurabilità di tale vantaggio, il cui accertamento in concreto e con valutazione ex ante costituisce presupposto indispensabile per il riconoscimento della prededuzione, emerge nella specie dallo stesso decreto impugnato, il quale riferisce che in sede di dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., in un procedimento esecutivo svoltosi nei confronti della (OMISSIS) in bonis e divenuto improcedibile a seguito della dichiarazione di fallimento, il Comune di (OMISSIS) ha precisato di aver sospeso non solo il pagamento della somma dovuta alla società ricorrente, ma anche quello di ulteriori somme risultanti a credito dell’appaltatrice dallo stato finale dei lavori;

che il decreto impugnato va pertanto cassato, risultando inconferenti le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’eventuale subordinazione del pagamento alla presentazione di una garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatrice in favore dell’Amministrazione, in quanto tale circostanza, anch’essa emergente dalla predetta dichiarazione, non è stata fatta valere nel giudizio di merito, non avendo il curatore del fallimento contestato l’ammissione al passivo del credito;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il riconoscimento della prededuzione sul credito già ammesso al passivo in via privilegiata;

che le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato; decidendo nel merito, ammette al passivo in prededuzione, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111, il credito di Euro 24.500,00 fatto valere dalla Piana, Ravera & C. Condanna il fallimento della (OMISSIS) S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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