Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22623 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. II, 25/09/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 25/09/2018), n.22623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18629/2013 proposto da:

D.L.V., rappresentato e difeso per mandato a margine del

ricorso dall’Avv. Michele Perrino ed elettivamente domiciliato in

Roma, via Rubicone n. 42, presso lo studio dell’Avv. Carlo Rotili;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

domiciliato ope legis in via dei Portoghesi, n. 12, Roma;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo ex art. 15, comma 6,

d.lgs. 1.9.2011 n. 150, depositata il 19.2.2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

marzo 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Servello Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale e per il rigetto di quello principale;

udito l’Avvocato Carlo Rotili per il ricorrente e l’Avvocato dello

Stato Antonio Grumetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso depositato 11 dicembre 2011, D.L.V. proponeva opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex artt. 84 e 170 avverso il decreto di liquidazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del 14 ottobre 2011, con il quale gli era stata liquidata la somma di Euro 190.014,66 oltre accessori di legge, quale compenso per l’attività espletata in relazione all’incarico peritale conferitogli dalla Procura nell’ambito del procedimento di prevenzione n. 39/04 MP nei confronti di A.M..

Con memoria depositata il 6 aprile 2012 si costituiva il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 15, comma 6, depositata il 19 febbraio 2013, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha determinato in Euro 796.551,09 l’onorario dovuto.

2. – Avverso tale provvedimento, non appellabile D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 15, comma 6, e dotato dei requisiti della decisorietà e definitività, D.L.V., propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost. sulla base di quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia si è costituito proponendo ricorso incidentale.

In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per essere stato proposto tardivamente, sul presupposto che le doglianze riguarderebbero un capo dell’ordinanza del tutto distinto e indipendente da quelli che hanno costituito oggetto di impugnazione con il ricorso principale. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, al pari dell’impugnazione incidentale tardiva (Cass. 12 marzo 2018, n. 5876; Cass. 16 novembre 2015, n. 23396; Cass. 29 marzo 2012, n. 5086), l’impugnazione incidentale tempestivamente proposta può riguardare qualsiasi capo della sentenza, ancorchè diverso da quello impugnato in via principale e con lo stesso non in rapporto di dipendenza o connessione (Cass. 19 luglio 2002, n. 10535; Cass. 20 giugno 1996, n. 571; Cass. 9 novembre 1992, n. 12067).

2. – Devono essere esaminati congiuntamente i primi tre motivi di ricorso e i due motivi del ricorso incidentale, stante la loro stretta connessione riferita alle modalità di liquidazione, unitaria o plurima, dell’incarico conferito.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 2 e 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) riguardo alla liquidazione del compenso spettante con riferimento al quesito n. 5 oggetto dell’incarico affidato dalla Procura della Repubblica. Parte ricorrente evidenzia che il Tribunale ha errato nel qualificare l’attività svolta dal consulente, per rispondere al quesito n. 5, come “accertamento che involge la determinazione dei vari componenti (compresi i contributi percepiti) del patrimonio delle imprese del prevenuto” e, conseguentemente, ha errato nel ritenere applicabile l’art. 3 invece che il D.M. 30 maggio 2002, art. 2. Secondo quanto indicato nel ricorso, il lavoro svolto dal D.L. per rispondere al quesito, invece, ha avuto ad oggetto la ricostruzione della contabilità connessa alla realizzazione di ciascuna delle 289 strade interpoderali (mediante ricostruzione dei relativi dati desunti dai centri di costo, dalla documentatone bancaria, dalla classificatone di tutti gli assegni rinvenuti, ecc.), l’accertamento del valore del contributo erogato per la realizzazione di ognuna delle strade, la conseguente stima dell’utile effettivo conseguito con riferimento a ciascuna di esse e l’individuazione delle somme effettivamente percepite dall’Aiello sull’importo dei contributi erogati. Al fine della liquidazione dell’attività svolta dal ricorrente dovrebbe dunque essere applicato il D.M. 30 maggio 2002, art. 2.

Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Deduce il ricorrente che il provvedimento è viziato nella parte in cui, avendo omesso di esaminare quanto esposto nelle pagine 12-15 del ricorso del 31 dicembre 2011 avverso il decreto di liquidazione reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il 14 ottobre 2011, ha limitato a Euro 40.574,47 il compenso spettante al D.L. per la remunerazione del Quesito n. 4. Si evidenzia, al riguardo, che il Tribunale ha assunto le proprie determinazioni ritenendo, erroneamente, che il D.L. non avrebbe formulato alcuna specifica doglianza in ordine ai criteri utilizzati dalla Procura nella liquidazione del compenso in esame. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il D.L., affrontando con il secondo motivo di impugnazione il “metodo dì liquidazione dell’attività prestata in relazione ai quesiti 4, 5, 6, 7, 8, 9” ha rilevato (pag. 13 del ricorso del 31 dicembre 2011) che “il decreto della Procura recepisce il percorso adottato dal Tribunale nel proprio decreto quanto alla individuazione della norma di riferimento. E’ evidente. allora, che la liquidazione resa a norma dell’art. 2 (il riferimento è al D.M. 30 maggio 2002) si riferisce all’attività prestata in relazione al quesito 4^, mentre il richiamo agli art. 3 e 4 si riferisce all’attività prestata in relazione ai quesiti 6^, 7^, 8^, 9^. In realtà anche per le attività svolte in relazione a tali quesiti, la liquidazione andava fatta tenendo conto, oltre che dell’art. 4 specificamente richiamato (applicabile al quesito 7^), anche del contenuto dell’art. 2 (per i quesiti 6^, 8^ e 9^)”. Dal combinato disposto di tali articoli deriva che in presenza di accertamenti che riguardano più soggetti, ognuno dotato di autonomia patrimoniale e giuridica, la liquidazione va effettuata in relazione agli accertamenti condotti nei confronti del singolo soggetto; per ogni accertamento, annualità verificata, bilancio esaminato, riferibile al singolo soggetto va liquidato un compenso commisurato al valore dell’esaminato o dell’accertato.

Con il terzo motivo del ricorso principale, si prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) con riferimento a quanto esposto nelle pagg. 27-52 dell’istanza di liquidazione del compenso depositata il 10 marzo 2010, nonchè l’omesso esame dell’attività svolta dal consulente. Parte ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non ha riconosciuto alcun compenso per i quesiti n. 8 e 9, ritenendo che essi non abbiano richiesto nuovi accertamenti ma solo la rielaborazione delle attività svolte per i quesiti n. 6 e 7.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia denuncia la violazione del D.P.R. 115 del 2002, art. 50 e del D.M. 30 maggio 2002, art. 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo quanto dedotto, l’errore di fondo del decreto impugnato è quello di aver scomposto la consulenza – fatto salvo per quanto richiesto con i quesiti 8 e 9 – in una serie di singole attività e calcolato su ognuna di esse il compenso, applicando per ogni quesito le tabelle sulla determinazione dei compensi, e moltiplicando così un’unica consulenza in una serie di consulenze tecniche.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Ministero si duole della violazione del D.P.R. 115 del 2002, art. 50 e del D.M. 30 maggio 2002, art. 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Si evidenzia, in particolare, che la decisione del Tribunale che ha accolto il ricorso del consulente, in relazione al quesito n. 5, afferma di voler liquidare il compenso per ogni singolo accertamento, ossia nel caso di specie, per ogni impresa o ditta (e non per ogni singola strada interpoderale) del prevenuto nel settore della realizzazione delle strade interpoderali, ma nella liquidazione dell’importo previsto per tale quesito, dopo aver dichiarato che “l’onorario va calcolato con riferimento al valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei vari bilanci” e che non può essere superato il limite massimo dello scaglione tariffario indicato dal D.M. 30 maggio 2002, art. 3 riconosce al consulente la somma complessiva di Euro 401.440,72, pari alla metà di Euro 802.881,45, esaminata la tabella contenuta alle pagine 21-26. Il Ministero della Giustizia sottolinea che sebbene il Tribunale non precisi di quali tabelle si tratti, sembra doversi far riferimento a quelle indicate nelle corrispondenti pagine della richiesta di liquidazione presentata dal consulente alla Procura e riprodotte nel ricorso alle pagine 26-37. Tali tabelle, tuttavia, contengono l’elencazione delle associazioni interpoderali e del contributo erogato in favore di ciascuna di esse, a fronte del quale il consulente di parte ha indicato un compenso minimo e un compenso massimo. In questo modo, il Tribunale ha violato il principio dell’unitarietà dell’incarico, riconoscendo un compenso non per l’accertamento nel suo complesso, bensì per ogni indagine compiuta per rispondere al quesito.

2.1. – I primi tre motivi del ricorso principale sono infondati, mentre vanno accolti i due motivi del ricorso incidentale.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. 28 gennaio 2015, n. 1580; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21224; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3414). Di conseguenza, il compenso deve essere unitario, mentre la pluralità delle valutazioni richieste può rilevare solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso, che la legge fissa tra una misura minima e una massima (Cass. n. 3414 del 2006).

La pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude, quindi, l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso (Cass. 28 gennaio 2015, n. 1580; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3414), non trovando giustificazione la liquidazione di un compenso distinto per ogni stima compiuta (Cass. 30 novembre 2017, n. 28766 in tema di accertamento del valore della partecipazione azionaria; Cass. 24 ottobre 2013, n. 24128 sul compenso al consulente incaricato di accertare la capacità reddituale dei coniugi nel giudizio di separazione).

Il principio generale da osservarsi in tema di liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria è quello, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente tecnico ha svolto per pervenire a quell’accertamento, costituendo le attività di indagine lo strumento utilizzato dall’ausiliare per pervenire al risultato richiesto (ex plurimis, Cass. 23 marzo 2007, n. 7186).

In tema di misure di prevenzione, la Cassazione penale ha così ritenuto che la liquidazione delle competenze al perito o consulente va operata con riferimento alla valutazione unitaria e globale del patrimonio e non alla somma dei singoli flussi monetari di entrata e di uscita che sono andati a comporre il patrimonio dell’indagato (Cass. 19 aprile 2001, n. 21087).

Con riferimento a una consulenza che prevedeva l’esame di una pluralità di bilanci, Cass. 11 novembre 2008, n. 44564ha ritenuto che l’onorario deve essere liquidato globalmente e non per singole annualità, se unico è il risultato finale che deve essere fornito all’autorità giudiziaria richiedente, e deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo risultante dalla sommatoria dei diversi bilanci.

2.2. – Nel caso di specie, risulta evidente l’aspetto finalistico dell’accertamento richiesto al consulente del pubblico ministero, diretto ad accertare l’effettivo patrimonio del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, attraverso la valutazione dei diversi cespiti patrimoniali e del reddito prodotto dalle imprese direttamente o indirettamente riconducibili alla persona sottoposta a indagini. In tal senso, l’accertamento delle quote di mercato acquisite annualmente richiedeva la verifica dei contributi erogati per ogni singola strada interpoderale come mezzo a fine, in quando ciò che si indagava era la determinazione della presenza sul mercato delle imprese del prevenuto.

Riconoscendo onorari differenziati in relazione ai diversi quesiti posti – fatta eccezione per i quesiti n. 8 e 9, per i quali peraltro non sussiste alcuna omessa pronuncia – il Tribunale ha di fatto dato per presupposta l’esistenza di un insieme distinto di consulenze d’ufficio, confondendo le indagini compiute con l’oggetto della consulenza. In questo modo, si è addivenuti a una parcellizzazione ingiustificata dell’accertamento compiuto, in quanto era unico il fine dell’indagine affidata al consulente, ovverosia di verificare che il patrimonio dell’ A. corrispondesse all’attività imprenditoriale effettivamente svolta al fine dell’applicazione della misura di prevenzione.

Il Tribunale ha pertanto violato il principio dell’unicità dell’incarico e della conseguente unitarietà del compenso (consistente nel coadiuvare l’ufficio del pubblico ministero al fine di predisporre una consulenza tecnica di parte in relazione ai quesiti posti dal Tribunale di Palermo sez. Misure di prevenzione a un collegio di periti, nell’ambito del procedimento contro Michele A.). Non è dunque pertinente il richiamo effettuato nel provvedimento impugnato a Cass. 23 marzo 2007, n. 7186, in quanto, in quel caso, la Corte aveva ritenuto che nell’ipotesi di esame di una pluralità di bilanci, l’onorario, va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell’incarico conferito all’ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice, come nel caso di specie.

3. – Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omessa valutazione della complessiva opera svolta dal D.L. e l’omesso esame di quanto esposto a pag. 3, secondo capoverso, del decreto di liquidazione reso il 14 ottobre 2011 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Il D.L. si duole del mancato accoglimento della sua richiesta di aumento del compenso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52 deducendo che con il decreto di liquidazione la Procura della Repubblica ha attestato (pag. 3, secondo capoverso) che “deve essere certamente valutata e considerata la rilevante mole di lavoro che detta attività peritale ha comportato, protrattasi a lungo negli anni e che ha riguardato un’ingente quantità di documentazione da esaminare e da sviluppare nelle sue componenti”, e ha stabilito di aumentare fino al doppio l’importo da liquidare in considerazione dell’eccezionale importanza e complessità della prestazione fornita. Viceversa, con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Palermo ha escluso il requisito dell’eccezionale importanza e complessità dell’opera prestata, ritenendo che questo non possa derivare solo dal tempo impiegato per la redazione della consulenza.

3.1. – Il motivo è infondato.

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52 costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 18 settembre 2009, n. 20235).

Il Tribunale ha motivatamente escluso il diritto al raddoppio dei compensi sul rilievo della circostanza che l’eccezionale importanza e complessità dell’opera prestata non può derivare soltanto dal tempo impiegato per la redazione dell’elaborato.

Sotto altro profilo, le deduzioni concernenti l’omesso esame di un fatto decisivo non risultano conformi a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

4. – Il ricorso principale deve essere integralmente respinto.

In ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale, il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato.

5. – Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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