Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22623 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19691-2015 proposto da:

T.G., T.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PICONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIVIANA

CALLINI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MONTEGRANARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SAURO VESPRINI;

F.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA

LETTIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MARROZZINI;

– controricorrenti –

nonchè contro

F.G.E., F.A., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI

D’ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 457/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda avanzata in via riconvenzionale da F. e T.G. nei confronti di P.F., G.E. e F.A. e del Comune di Montegranaro, nel contraddittorio della s.p.a. Assitalia, oggi Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, chiamata in causa dal Comune di Montegranaro, con la quale gli attori avevano chiesto condannarsi i convenuti a risarcire il danno procurato ad un immobile di loro proprietà, da infiltrazioni di acque meteoriche, dipendenti dal modificato piano di deflusso operato dai convenuti (i F., avendo elevato e impermeabilizzato un piazzale privato e il Comune, innalzando il piano viario);

ritenuto che ricorrono F. e T.G. sulla base di triplice censura e che degli intimati resistono con separati controricorsi F.P.F. e il Comune di Montegranaro;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 696, c.p.c. “e delle norme processuali in materia probatoria”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base, in sintesi, degli argomenti di cui appresso:

– la Corte locale si era limitata ad aderire acriticamente alle conclusioni alle quali era giunto il CTU, le quali, secondo l’assunto, trovavano piena sconfessione nelle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo;

– il perito dell’accertamento tecnico preventivo, pur sotto la vigenza dell’art. 696 c.p.c., anteriforma del 2005, secondo l’orientamento più convincente maturato in dottrina e giurisprudenza, ben poteva indagare le cause, oltre a descrivere l’esistente;

– la relazione del consulente tecnico era caduta in contraddizione nel quantificare il carico ammissibile, piuttosto che di rottura, dell’edificio ristrutturato dai ricorrenti;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che entrambi i profili della doglianza sono inammissibili:

a) la disquisizione in ordine all’estensione dei poteri d’indagine del perito in sede di accertamento tecnico preventivo non assume rilievo, stante che la sentenza gravata non ne ha ricusato il vaglio, ma è giunta ad una ragionata sconfessione delle conclusioni del primo perito sulla base dei successivi approfonditi e pluridisciplinari apporti di sapere della consulenza tecnica d’ufficio;

b) del pari inammissibile risulta il resto della mossa critica, perchè censura il merito, allegando un contrasto fra più consulenze, che spetta al giudice dirimere, e che la corte locale ha risolto con ampia motivazione (pagg. 8-9, 20-21 e poi 22 e segg., per i rilievi dei VV.UU. e per le foto, nonchè per la perizia effettuata in sede penale), peraltro evocando cripticamente e con somma genericità (pag. 14 del ricorso) pretese critiche, mosse in corso di causa alle risultanze tecniche, in questa sede non conoscibili;

ritenuto che con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; in ulteriore subordine, omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sulla base, in sintesi, degli argomenti di cui appresso:

– la sentenza aveva omesso di pronunciare a riguardo della domanda di risarcimento del danno, sia pure limitatamente alla quota corrispondente al 15% (da quantificarsi in Euro 900,00), equivalente alla porzione di scolo d’acqua piovana implementato dai lavori d’impermeabilizzazione del piazzale messi in opera dai F.;

– a voler reputare che la domanda fosse stata esaminata e disattesa, la statuizione si poneva in contrasto con la legge per avere, ricorrendo ad una presunzione fondata su altra presunzione, addebitato il riempimento della cunetta (che a dire del CTU era stata causa determinante del maggior afflusso d’acqua) ai ricorrenti;

– infine, la decisione non aveva tenuto conto della seguente precisazione, resa dal CTU in sede di chiarimenti: “l’acqua meteorica quando diventa di quantità rilevantissima, può invadere una porzione della proprietà T., certamente a causa delle trasformazioni globalmente avvenute, ma con particolare riferimento alla colmata cunetta”;

considerato che la doglianza e in tutte le sue parti e nel suo insieme inammissibile per le ragioni che seguono:

a) non si rileva alcuna omessa pronuncia, avendo la sentenza preso in esame in toto la domanda e avendola rigettata, quindi, anche per quel 15% (pag. 12, in incipit);

b) non si rileva alcuna violazione di legge, stante che il vaglio probatorio, effettuato in forma estesa e precisa, non si è avvalso di una presunzione fondata su presunzione, siccome assumono i ricorrenti, essendo bastevole sul punto osservare che la cunetta riempita era posta davanti l’ingresso dei ricorrenti e, a voler ammettere che non fossero stati i predetti a colmarla, per rendere più agevole l’accesso carraio (come, peraltro, appare altamente probabile), non si vede perchè avrebbero dovuto farlo i convenuti, che ad un tale livellamento non avevano alcun interesse;

c) il motivo invoca un non consentito nuovo vaglio di merito, la sentenza spiega con puntualità le ragioni della scelta probatoria (di particolare significatività le modalità costruttive dell’edificio dei ricorrenti e la natura del sottofondo);

d) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831), condizioni tutte che qui non emergono;

e) l’evocazione di una norma, denunziata come violata o male applicata, perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente; diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione (qui, in verità, non sperimentato per via esplicita) dell’art. 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);

ritenuto che con il terzo motivo i ricorrenti allegano violazione e falsa applicazione “del R.D.L. 27, novembre 1933, n. 1578, art. 60 e art. 91 (convertito, con modificazioni in L. 22 gennaio 1934, n. 36), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo l’erroneità della sentenza, in quanto “lungi dal rivedere l’eccessivo ammontare delle spese legali liquidato in favore della parte vincitrice in primo grado, ha rigettato la domanda di compensazione delle spese medesime”, addirittura integrando la motivazione di primo grado, affermando che “la condanna dei sig.ri T. al pagamento delle spese di lite era assolutamente giustificata, tenuto conto del rilevantissimo importo del risarcimento dei danni da essi preteso”; sentenza che appariva contraddittoria e illogica e in contrasto con il citato art. 60, il quale impone al giudice di contenere la liquidazione tra il minimo e il massimo, di talchè sarebbe occorso, nel rispetto della legge (comma 5 del richiamato articolo) una specifica motivazione, invece mancante;

considerato che anche l’ultimo motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, stante che il ricorrente non spiega puntualmente dove e come siano stati superati i massimi di tariffa (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 10409, 20/5/2016), nel mentre non è in questa sede censurabile la scelta del giudice del merito di non drogare al principio del regolamento delle spese secondo soccombenza;

considerato che l’esame del ricorso conduce ad affermare che la Corte locale “ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte” e che, per contro, l’esame dei motivi non offre argomentazioni nuove, sulla base delle quali sorga l’opportunità di una rimeditazione;

che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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