Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22623 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/08/2021), n.22623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14633/2020 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in Roma V. Luigi

Pirandello 67 Pal A presso lo studio dell’avvocato Belmonte Sabrina,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fedeli Bruno;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), Pubblico Ministero;

– resistente –

avverso la sentenza n. 999/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da E.C., cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS), (OMISSIS)), avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese perché in una compravendita relativa a un terreno dello zio, l’acquirente si era rivolto alla polizia per reclamare quanto acquistato, mentre la comunità che si era rifiutata di firmare i documenti della vendita lo avrebbe tutelato a patto che si fosse unito alla setta degli (OMISSIS), al suo rifiuto era stato minacciato. Il ricorrente ha riferito di non voler più tornare in patria, per timore di essere ucciso perché non aveva consegnato i soldi ricavati dalla vendita del terreno.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile perché il racconto era vago, generico e lacunoso. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in (OMISSIS) per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 3, 5, 7 e 8, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato; (ii) sotto un secondo profilo, per erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3 e 14, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in combinato disposto con l’art. 4 paragrafo 3 d) della dir. 2004/83/CE e dell’art. 13, paragrafo 3 a) della dir. 2005 della dir. 2005/85/CE, (iii) sotto un terzo profilo, per erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché generico ed astratto e sostanzialmente incomprensibile, in quanto non appare volto a censurare nessuna specifica ratio decidendi.

Il secondo motivo è inammissibile, perché propone censure sul merito dell’accertamento di fatto condotto dalla Corte d’appello in riferimento alla situazione generale della (OMISSIS) e alla zona di provenienza del ricorrente, sulla base delle fonti informative consultate, che il ricorrente contesta in termini di mero dissenso.

Il terzo motivo, riferito alla richiesta di protezione umanitaria è inammissibile perché contesta genericamente il diniego di concessione della suddetta protezione, consumandosi sostanzialmente in meri riferimenti normative o sterili citazioni giurisprudenziali.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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