Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22622 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27306/2015 proposto da:

ESPRESSO HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo

studio dell’avvocato DANIELA RESCIGNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATO NEGRONI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso il decreto n. 4148/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

ESPRESSO HOLDING s.r.l. propone ricorso per cassazione del decreto n. 4148/2015 pubblicato il 9 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.P.A..

L’intimata curatela non ha svolto difese.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 113 c.p.c., per omessa valutazione circa le prove proposte dalle parti, nonchè dei fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, deducendo l’erroneità del decreto impugnato per non avere il Tribunale esaminato la documentazione allegata alla propria istanza di ammissione al passivo e al ricorso in opposizione dalla quale emergeva con chiarezza il dettaglio dei crediti per cui si chiedeva l’ammissione e la esistenza delle cessioni di credito azionate.

Il secondo motivo di ricorso lamenta: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” deducendo l’erroneità del decreto impugnato per non avere esaminato la lettera prodotta in atti con cui essa dichiarava la impossibilità sopravvenuta di incassare una parte dei crediti fatti oggetto di cessione, ricevuta per accettazione dalla società poi fallita, costituente ricognizione di debito.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo, per la parte in cui lamenta la valutazione fatta dal Tribunale sui documenti indicati ai nn. 5, 6 e 7 della domanda di insinuazione al passivo, è inammissibile, essendo stato da questa Corte chiarito che, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (tra le tante Cass. n. 11892/2016).

Nè in contrario possono valere le considerazioni della ricorrente (cfr. memoria) circa il valore probatorio assegnato dalla legge alle scritture contabili della impresa fallita (art. 2710 c.c.), così come ad eventuali ricognizioni di debito espresse dalla medesima, stante la terzietà del curatore rispetto al fallito, in sede di verifica del passivo.

La restante parte della doglianza, come pure il secondo motivo, sono inammissibili in quanto si limitando ad allegare di aver prodotto documentazione rilevante ai fini del decidere, senza però rispettare i requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non avendo riportato, nè specificamente indicato, gli atti processuali e i documenti cui si fa riferimento, così da non consentire a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).

Nulla per le spese.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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