Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22622 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/08/2021), n.22622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14592/2020 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in Roma V.luigi Pirandello

67 Pal A, presso lo studio dell’avvocato Belmonte Sabrina che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fedeli Bruno;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Pubblico Ministero;

– resistente –

avverso la sentenza n. 794/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da O.J., cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese perché i membri di una confraternita lo volevano reclutare forzosamente, avvalendosi di un amico del ricorrente che ne era membro e stante il suo rifiuto lo avevano minacciato di morte e derubato, mentre la polizia per proteggerlo gli chiedeva sempre soldi.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile per genericità e inverosimiglianza del racconto, in ciò condividendo la valutazione del tribunale né i fatti esposti potevano essere qualificati come atti persecutori o suscettibili di produrre un danno grave. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in (OMISSIS) per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 3, 5, 7 e 8, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato; (ii) sotto un secondo profilo, per erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3 e 14, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in combinato disposto con l’art. 4 paragrafo 3 d) della dir. 2004/83/CE e dell’art. 13, paragrafo 3 a) della dir. 2005 della dir. 2005/85/CE; (iii) sotto un terzo profilo, per erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché articola censure di merito riguardo alla valutazione di non credibilità che è un giudizio discrezionale (anche se non arbitrario) incensurabile in cassazione se congruamente motivato come nella specie (ciò è dovuto, ad avviso del ricorrente, ad un’erronea valutazione delle proprie dichiarazioni).

Il secondo motivo è inammissibile, perché propone censure sul merito dell’accertamento di fatto condotto dalla Corte d’appello in riferimento alla situazione generale della (OMISSIS) e alla zona di provenienza del ricorrente, sulla base delle fonti informative consultate, che il ricorrente contesta in termini di mero dissenso.

Il terzo motivo, riferito alla richiesta di protezione umanitaria è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (non avendo il ricorrente documentato nulla sul suo percorso d’integrazione, mentre il tempo trascorso, ad avviso dei giudici d’appello, ha affievolito notevolmente l’esposizione al rischio di una grave vulnerabilità personale).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma

dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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