Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22622 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 30/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27312-2013 proposto da:

B.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma,

VIA G.A. GUATTANI n. 14/A, presso lo studio dell’Avvocato MICHELE

PESIRI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BE.GI. (C.F. (OMISSIS)) e BE.ST. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, VIA LUCIO PAPIRIO n.

147, presso lo studio dell’Avvocato ENRICO LULLI, che li rappresenta

e difende in virtù di procura a firma autenticata per Notar Giorgio

Valente in Palestrina in data 1.6.16, n. 90 rep.;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonchè

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (P.I. (OMISSIS)), in pers. del leg.

rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via FEDERICO

CONFALONIERI n. 5, presso lo studio dell’Avvocato GHERARDO MARIA

GISMONDI, che lo rappresenta e difende in virtù di atti separati

del 17/12/2013 e del 27/12/2013 che si trascrivono in calce ai

controricorsi;

– controricorrente al ricorso principale – controricorrente al

ricorso incidentale –

nonchè

MILANO ASSICURAZIONI SPA (P.I. (OMISSIS)), in pers. del procuratore

speciale avv. G.E., elettivamente domiciliato in Roma,

VIALE GIULIO CESARE n. 21, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO

MALATESTA, che lo rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

V.S., WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4978 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, emessa e

depositata all’udienza del 10/10/2012;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato CIAMPINI per delega verbale dell’Avvocato Malatesta;

udito l’Avvocato ENRICO LULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto dei motivi 1, 2 e 3

del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Secondo la ricostruzione della sentenza di appello, all’incidente stradale del 21.10.02 tra le vetture Opel di Be.Gi. (e condotta da Be.St., assicurata dalla Milano Ass.ni), Peugeot di B.P. (o, in altri atti, B.) e Mercedes di V.S. (per la RcA assicurata dalla Winterthur, poi Unipol o UnipolSAI ass.ni) seguirono due distinte azioni, intentate rispettivamente dal proprietario e dal conducente della prima e dalla proprietaria della seconda, poi riunite e rimesse dall’originariamente adito giudice di pace di Frascati al tribunale di Velletri: il quale, con sentenza n. 79 del 2011, condannò il V. – e la sua assicuratrice – al risarcimento dei danni patiti dalla B. (in ragione di Euro 8.325,57 e di Euro 7.028,80) ed alla metà di quelli patiti da Be.St. (cioè in ragione della metà di Euro 1.679,31), sulla ritenuta esclusiva responsabilità del condannato nella causazione dei danni alla Peugeot della B. e applicato l’art. 2054 cod. civ. quanto alla collisione tra la Opel del Be. e la Mercedes del V..

2.- La B. interpose appello in via principale, ma dispiegarono gravame incidentale i Be. e l’Unipol; e l’adita corte territoriale capitolina accolse in parte solamente il primo, aumentando la specifica voce di condanna in favore della B. da Euro 7.028,80 ad Euro 11.767,49 e compensando le spese del grado.

3.- Per la cassazione di tale sentenza di secondo grado, pubblicata all’udienza del 10.10.12 col n. 4978, ricorre oggi B.P., affidandosi a tre motivi; resistono con controricorso, col quale formulano ricorso incidentale, rubricato come condizionato ma non sviluppato come tale ed articolato su due motivi, Be.Gi. e S.; resiste al ricorso principale la Unipol Ass.ni spa, quale succeditrice di Aurora ass.ni, incorporante della Winterthur, nonchè al ricorso incidentale la Unipolsai ass.ni, nella stessa qualità, con distinti controricorsi; resiste con suo controricorso alla B. la Milano Ass.ni, assicuratrice RcA della vettura del Be.; e, per la pubblica udienza del 30.9.16, i controricorrenti Be. e Milano Ass.ni depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. – La ricorrente principale B. si duole:

– col primo motivo, di “motivazione insufficiente sull’an della responsabilità per lite temeraria e sul quantum del risarcimento e violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.”;

– col secondo motivo, di “insufficiente motivazione sulla correttezza della nota spese (valore della causa ed attività svolta) ed omessa valutazione del divario tra l’importo delle spese liquidate in via equitativa e quelle portate dalla nota spese e sulla compensazione delle spese in appello”;

– col terzo motivo, di “insufficiente e contraddittoria motivazione sul quantum del risarcimento danni”.

5.- Al riguardo, i ricorrenti incidentali replicano contestando gli argomenti sulla dinamica e sull’alta velocità sviluppati dalla B.; la Milano Ass.ni deduce l’inammissibilità del ricorso per non specificità dei motivi o in quanto involgenti valutazioni del merito della vicenda; la Unipol Ass.ni eccepisce preliminarmente la tardività della notifica del ricorso principale, perchè eseguita non presso il domicilio eletto per il giudizio di appello, ma, nel merito, chiede la conferma della gravata sentenza.

6.- Preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità di Unipol Ass.ni, ribadita nel successivo controricorso di Unipolsai ass.ni, è infondata: nessuna tardività risulta dagli atti, in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario della notifica, qualsiasi eventuale nullità per mancata notifica presso il domicilio eletto in appello risultando poi del tutto idoneamente sanata dal raggiungimento dello scopo della notifica stessa con la consegna dell’atto al difensore ed il pieno dispiegamento di ogni difesa ad opera della parte, come reso evidente dal suo controricorso.

7.- Ciò posto, i tre motivi di ricorso principale sono tutti inammissibili, articolati come sono – tranne per un concorrente profilo di violazione o falsa applicazione di legge il primo, sul quale si tornerà – tutti su vizi motivazionali, individuati con tutta evidenza alla stregua del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5: ma alla fattispecie si applica invero, essendo stata la sentenza oggi gravata pubblicata il 10.10.12 e quindi dopo il giorno 11.9.12, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al medesimo art. 54 cit., comma 3).

8.- E di tale norma va fatta propria l’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881), in forza della quale:

– in primo luogo, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sè, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”;

– in secondo luogo, il controllo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

9.- E, con tutta evidenza, ciò che censura la ricorrente principale è la congruità del complessivo risultato delle valutazioni del giudice di appello dell’intero materiale probatorio ed anzi dello stesso oggetto del giudizio, sia quanto alla domanda ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. che quanto alla liquidazione delle spese e del danno pure riconosciuto: tutti punti della decisione sui quali invece ed appunto la qui gravata sentenza motiva con espressioni chiare ed intelligibili, non affette da alcuno dei soli serissimi vizi ritenuti rilevanti dalla appena richiamata giurisprudenza.

10.- Quanto al profilo di violazione o falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., i principi di diritto della fattispecie sono invece correttamente individuati e bene applicati ad una fattispecie ricostruita in fatto secondo una serie di apprezzamenti che sono con tutta evidenza scevri dai soli gravissimi vizi rilevanti ai fini dell’art. 360 cod. proc. civ., novellato n. 5: la ratio decidendi del giudice di secondo grado, di totale carenza finanche di allegazione della natura e della consistenza del pregiudizio patito, resiste alla tesi dell’odierna ricorrente principale circa la sufficienza della adduzione del carattere dilatorio dell’iniziativa processuale della controparte, ciò in cui, anche davanti al giudice di appello, si sarebbe risolta tale allegazione (v. pag. 10 del ricorso), mentre le ulteriori specificazioni sono svolte, a quanto consta dal medesimo ricorso per cassazione, per la prima volta soltanto davanti a questa Corte, con conseguente loro inammissibilità per novità.

11.- I ricorrenti incidentali Be. invece, col loro gravame, rubricato come condizionato, ma non subordinato in concreto all’accoglimento dell’impugnazione principale, chiedono:

– con un primo motivo, desumibile a pag. 11 del relativo controricorso, “in ordine alla causazione della responsabilità del sinistro de quo in capo alla signora B.P., ex artt. 141 e 145 C.d.S.”, il “superamento dell’ipotesi di presunzione di uguale colpa ex art. 2054 c.c.”, impugnando la sentenza di secondo grado “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

– con un secondo motivo, desumibile a pag. 16 del relativo controricorso, la “riforma della sentenza di grado d’appello in ordine all’infondatezza della domanda spiegata dai signori Be.” e formulano “richiesta ex art. 2054 c.c. di risarcimento dei danni tutti subiti rispettivamente dai signori Be.Gi. e Be.St.”.

12.- La controricorrente Unipol Ass.ni, oltre ad invocare l’inammissibilità a causa dell’inammissibilità del ricorso principale pure invocata, chiede la conferma della gravata sentenza.

13.- I motivi di ricorso incidentale sono inammissibili:

– perchè mirano alla rivalutazione in fatto del merito della fattispecie, questa restando invece vietata in sede di legittimità a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (la quale ha comportato la limitazione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione), per l’insindacabilità delle determinazioni del giudice del merito sul punto, come pure sul peso da attribuire a ciascuno degli elementi probatori, siano essi desunti da fatti principali o da fatti secondari (per tutte: Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412, che ribadiscono il consolidato insegnamento che riserva al giudice del merito l’apprezzamento in via esclusiva del merito nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, pur astrattamente possibili o logicamente non impredicabili; v. pure: Cass. 19 luglio 2016, n. 14714; Cass. 30 dicembre 2014, n. 27543; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 20 aprile 2012, n. 6260; Cass. 30 agosto 2004, n. 17365; Cass. 10 maggio 2000, n. 6023);

– per omessa trascrizione, in ricorso e con indicazione precisa delle relative sedi processuali, degli atti dei gradi precedenti in cui le tesi qui proposte, a confutazione degli argomenti svolti dai giudici di appello, sarebbero state sottoposte ai giudici del merito (in violazione dei principi desunti dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072), così impedendo di verificare la non novità della questione, con tutta evidenza implicante accertamenti di fatto (tra le innumerevoli e per limitarsi alle più recenti: Cass. Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9138).

14.- Sia il ricorso principale che quello incidentale sono pertanto inammissibili e tanto va dichiarato in dispositivo.

15.- Segue a tale declaratoria la compensazione delle spese del giudizio di legittimità:

– nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, attesa la reciproca soccombenza;

– nei rapporti tra ricorrenti principale ed incidentali e le altre parti che hanno qui svolto attività difensiva, sussistendo giusti motivi di compensazione, ai sensi del testo dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile in ragione del tempo dell’inizio in primo grado del giudizio (11.2.03): ravvisati, nei rapporti con la controricorrente Unipol o UnipolSAI, nella manifesta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso e, in quelli con la controricorrente Milano, nella complessità della vicenda processuale.

16.- Trova infine applicazione – mancando al riguardo ogni discrezionalità (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, , inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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