Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22621 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. di VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Medaglie d’Oro 157, presso lo studio dell’avv. Francesco Saulle che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso, e indica per le comunicazioni relative al processo la

p.e.c. francescosaulle.ordineavvocatiroma.org e il fax n.

06/91130356;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia;

– intimati –

avverso la sentenza n. 709/16 della Corte di appello di Trieste,

sezione 1^ civile, emessa il 25 ottobre 2016 e depositata il 15

novembre 2016, n. R.G. 299/15;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia ha respinto la richiesta di M.A., cittadino pakistano, di riconoscimento del suo status di rifugiato, conseguente alla persecuzione subita nel proprio paese da un gruppo di estremisti islamici, operante nella regione del (OMISSIS), denominato (OMISSIS), che lo aveva rapito e torturato e aveva ucciso suo padre a causa del suo rifiuto e di quello dei suoi familiari di arruolarsi nei ranghi dell’organizzazione. Alla base del rigetto della domanda di protezione internazionale la Commissione ha addotto la non credibilità della narrazione del ricorrente e l’assenza di rischi connessi al suo rientro in patria.

2. Il Tribunale di Trieste ha respinto il reclamo proposto da M.A. con ricorso del 24 giugno 2014 ritenendo fondata la valutazione di inattendibilità già espressa in sede amministrativa.

3. Ha proposto appello M.A. lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e segg. per non aver il Tribunale valutato il reale pericolo di subire un grave danno in caso di ritorno nel Pakistan; il difetto di motivazione; la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32per violazione del principio di non refoulement; il difetto di motivazione sul punto.

4. La Corte di appello ha respinto il gravame rilevando che la vicenda prospettata dall’ A. si riferisce esclusivamente a una situazione personale ed è comunque sfornita di attendibilità.

5. Ricorre per cassazione M.A. deducendo: a) mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14; b) mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, violazione del principio di non refoulement.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

6. il ricorso è inammissibile perchè non tiene conto della seconda ratio decidendi che sorregge la sentenza della Corte di appello e che consiste nel rilievo della mancanza di coerenza, logicità e attendibilità della narrazione prospettata dal ricorrente. Le censure del ricorrente si incentrano, in entrambi motivi, sullo scarso rilievo che la Corte distrettuale avrebbe dato alla situazione del (OMISSIS). In realtà la Corte triestina nella sua motivazione, che appare rispondente ai requisiti minimi di cui alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sezioni unite n. 8053 del 7 aprile 2014), non ha affatto contestato la gravità di tale situazione ma ha messo in rilievo come la prospettazione del ricorrente sia stata contraddittoria nelle occasioni in cui è stata esposta e priva di attendibilità specificamente quanto alle ragioni della uccisione del padre, alla liberazione “spontanea” del ricorrente dalla prigione dei talebani, alla mancanza di reazioni contro il clan familiare dopo la sua fuga all’estero.

7. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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